Innanzi al tribunale di Piacenza sezione unica penale composta da:
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 1999 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA <omissis> – Difensore di fiducia avv. Sergio Pezzucchi del Foro di Brescia - LIBERO PRESENTE <omissis> Difensore di fiducia avv. Sergio Pezzucchi del Foro di Brescia - LIBERO PRESENTE IMPUTATI
Con l’intervento del pubblico ministero dott. Paolo Veneziani . Le parti hanno concluso come segue: PM: ha concluso chiedendo la condanna, concesse le attenuanti generiche alla pena di sei mesi di reclusione e L. 1.000.000 di multa ciascuno. DIFENSORE IMPUTATI: ha concluso chiedendo per entrambi gli imputati l’assoluzione perché il fatto non sussiste e in subordine che venga sollevata la questione di incostituzionalità dell’art. 82 TU stupefacenti in relazione agli artt. 21 e 25 Costituzione PM: chiede il rigetto della questione di incostituzionalità sollevata. Fatto e diritto con un decreto emesso in data 16 10 97 , il GUP presso il Tribunale di Piacenza disponeva il giudizio nei confronti di <omissis> per i delitti di cui in epigrafe. In dibattimento, alla presenza degli imputati, venivano assunte le testimonianze richieste dalle parti e si disponeva l’acquisizione della sentenza del GUP presso il Tribunale di Piacenza n. 202/97. Assunte, infine dichiarazioni spontanee dell’imputato <omissis>, si dichiarava l’utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, il tribunale si ritirava per la decisione . Deve affermarsi la penale responsabilità degli imputati per il reato loro al capo B , mentre , con riguardo al capo A , deve pronunciarsi assoluzione perché il fatto non sussiste . Lo svolgimento dei fatti deve essere ricostruito secondo le dichiarazioni rese dai testi (agenti ed ufficiali di p. g. , nonché occasionali passanti, che hanno direttamente assistito ai fatti), nonché dall’esame della documentazione in atti. E’ emerso, che, il giorno 7 ottobre 1995, intorno alle 18,30, alcuni giovani distribuivano volantini ai passanti in Piazza Cavalli a Piacenza. Tali volantini a firma C.S.O.A. di Piacenza, erano di due tipi:
Non ritiene il Tribunale che, nella condotta degli imputati, possano essere rinvenuti gli elementi costitutivi del reato di istigazione e pubblica all’uso di sostanze stupefacenti ovvero di proselitismo per l’uso delle stesse. L’istigazione è definita, in dottrina, una condotta "di espressione", nel senso che essa consiste in manifestazioni solitamente verbali, dotate di un contenuto e di un’idoneità manifestamente esortatitvi, che, per assurgere alla soglia della rilevanza penale, devono essere tenute "pubblicamente", secondo la nozione giuridica espressa nell’art. 266 comma 3 cp. Per proselitismo deve intendersi, a sua volta, una condotta di esaltazione e di convincimento orientata, più che verso il fatto del consumo in sé, nei confronti delle presunte ragioni ideologiche, che dovrebbero stare alla base di quel comportamento. Con riferimento ad entrambe le condotte si pone il problema dei confini logici ed ermeneutici, che segnano la linea di confine tra le fattispecie incriminatrici e la libera manifestazione del pensiero sancita dall’art 21 Cost. Per quel che concerne l’ipotesi dell’istigazione, il Tribunale ritiene di aderire alla prevalente opinione dottrinale, secondo cui l’istigazione comprende in sé, oltre a contenuti di mero pensiero, aspetti pratici di azione, tali da essere considerati adeguati antecedenti della perpetrazione di reati. Con riferimento a talune ipotesi di reato (e, in generale, per tutte le figure delittuose secondo il disposto dell’art 414 cp) infatti, il legislatore ha inteso tutelare l’interesse di ordine pubblico a prevenire il "pericolo di reati", che possa derivare dal pubblico incitamento alla commissione di reati. L’istigazione tuttavia non consiste nella mera manifestazione ideologica di dissenso dalle ragioni a fondamento dell’incriminazione penale, ma richiede l’oggettivo presupposto della idoneità persuasiva a violare il precetto, a prescindere dalla sua intrinseca ragionevolezza. Infatti, nell’affermazione costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero, deve ritenersi previamente ed implicitamente scontata l’accettazione della "sofferenza" determinata dall’esperienza dell’altrui aperta contraddizione dei valori in cui si crede. Analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riferimento alla condotta del "proselitismo", che si caratterizza, rispetto alla libera manifestazione del pensiero, per il fatto di predicare non già l’infondatezza "ideologica" della previsione incriminatrice, ma la bontà e la convenienza della condotta delittuosa ipotizzata dal legislatore. Affinché, dunque, "istigazione" e "proselitismo" si pongano al di fuori della libertà costituzionale dell’art. 21 Cost occorre che costituiscano, rispettivamente, persuasione e propaganda verso la condotta di violazione della legge penale; si rientra, invece, nell’alveo della lecita manifestazione del pensiero, allorché si contesti il fondamento politico-criminale dell’incriminazione penale. Istigazione e proselitismo, presupponendo l’illiceità penale della condotta, si rivolgono a soggetti indeterminati con l’intento di indurre questi ultimi a delinquere; la critica politica della legge penale, mira, invece a formare un diffuso convincimento culturale, che induca il legislatore a modificare il precetto normativo. Nel caso di specie, si versa in quest’ultima ipotesi, come emerge, in particolare, dal volantino sopra descritto sub 2), nel quale – lungi dall’auspicare la commissione di reati o la generale disobbedienza alle previsioni incriminatrici in materia di stupefacenti – si espongono informazioni e statistiche di carattere scientifico (sulla cui esattezza non può esprimersi un giudizio in questa sede), volte a dimostrare l’irragionevolezza dell’inclusione della marijuana nell’elenco delle sostanze stupefacenti di uso illecito. E’ evidente, pertanto, come non si configuri affatto un’attività di istigazione o proselitismo verso la condotta incriminata, ma ci si limiti a sollecitare, de iure condendo, un "restringimento" della previsione incriminatrice nel senso dell’espunzione della marijuana dalla tabella II del DPR n. 309/90. Con riguardo al volantino sub 1), inoltre, occorre evidenziare come il contenuto prevalente di essa consista in un’aspra polemica nei confronti dell’azione delle forze dell’ordine, che aveva portato, nei giorni precedenti, a perquisizioni all’interno di istituti scolastici. Tale polemica – dai toni libertari e di latente sprezzo nei confronti delle pubbliche autorità – non può certamente essere ricondotta nella previsione incriminatrice dell’art. 82 DPR n 309/90, potendo astrattamente muovere anche dal possibile sdegno per le perquisizioni subite dagli studenti all’interno dei locali scolastici. Quanto, poi, ad una delle frasi finale – nella quale si denuncia "l’infame campagna stampa di Libertà e tutti gli organi di informazione che bollano chi fuma hashish come tossicodipendente … proprio oggi che il Parlamento si appresta a discuterne la legalizzazione" – essa conferma l’intento degli autori del volantinaggio di prestare soltanto ideologico sostegno verso la c.d. legalizzazione delle "droghe leggere". Non v’è dubbio, d’altra parte, che qualunque mutamento dei convincimenti sociali relativi al fondamento politico-crminale di un’incriminazione penale postuli una critica al precetto normativo, che può lecitamente manifestarsi tra i comuni cittadini, anche fuori delle assemblee legislative, senza che tale atteggiamento assurga necessariamente a istigazione e proselitismo: diversamente argomentando, infatti, si dovrebbe pervenire all’insostenibile assunto, per il quale il dibattito, prodromico all’abolizione di una norma penale, si possa lecitamente svolgere soltanto tra parlamentari, tutelati dall’esimente dell’art. 68 Cost. Sussiste, al contrario, la responsabilità degli imputati per il delitto sub B), atteso che è pacifico che essi, insieme agli altri soggetti indicati nel capo di imputazione (che hanno definito la loro posizione in udienza preliminare), hanno inteso dar luogo ad un convegno di più persone caratterizzato dallo specifico oggetto, consistente nel diffondere i volantini di cui al capo A). Secondo la giurisprudenza, invero, affinché sussista l’ipotesi di cui all’art. 18 TULPS, nel concetto di "riunione in luogo pubblico" rientra il convegno di più persone caratterizzato da una generica unità di intendimento del fine, ossia da una coesione psicologica che lo differenzia dalla semplice agglomerazione, come dall’assembramento (di cui agli artt. 20 e 22 e qualificato dal numero rilevante di persone) in cui ciascuno è mosso da motivi autonomi, al di fuori di qualsiasi proposito comune. Gli imputati erano obbligati, pertanto, a dare avviso al questore della riunione in Piazza Cavalli. Applicati i parametri di valutazione di cui all’art. 133 cp entrambi gli imputati devono essere condannati alla pena di giorni dieci di arresto e lire 200.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali cui la condanna si riferisce. Sussistendo i presupposti di cui all’art 53, legge 689/81, al fine di un più idoneo reinserimento sociale dei condannati, la pena detentiva, deve essere sostituita in quella pecuniaria di lire 750.000 di ammenda, così per complessive lire 950.000 di ammenda. PQM Il tribunale di Piacenza, sezione unica penale, visti gli artt. 533, 535 cpp Dichiara <omissis> colpevoli del reato loro ascritto al capo B) e li condanna alla pena di giorni dieci di arresto e lire 200.000 di ammenda ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, cui la condanna si riferisce. Visto l’art 53, legge n. 689/81, sostituisce la pena detentiva con quella di lire 750.000 di ammenda, così per complessive lire 950.000 di ammenda. Visto l’art. 530 cpp assolve <omissis> dal reato loro ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste. Visto l’art. 544, comma 3, cpp, indica il termine di giorni trenta per la redazione della motivazione della sentenza. Piacenza 22 gennaio 1999
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