Mar 07.Marzo.2006 h:13.40
Il mostro penale sulle droghe norma per norma

Droghe leggere e pesanti in un'unica tabella
La prima conseguenza è lo sproporzionato innalzamento delle pene per i reati connessi alla canapa. Con la vecchia legge erano previsti dai 2 ai 6 anni di carcere, contro i 6-20 attuali, applicati sia alla canapa che all'eroina, alla cocaina e alle droghe sintetiche. Nella Tabella unica, oltre alle sostanze stupefacenti, è citata «ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali».

La detenzione al di sopra di una soglia quantitativa fissa è considerata spaccio presunto.
È demandata al Ministero della Salute la determinazione per decreto di una determinata quantità per ogni sostanza stupefacente, al di sopra della quale scattano comunque le pene di cui sopra previste per lo spaccio, il traffico e la coltivazione, anche se la sostanza è destinata al semplice uso personale. Ma l'accusa di spaccio può scattare anche se si detiene una quantità inferiore alla soglia fissata, qualora «per le modalità della presentazione la droga appaia destinata ad un uso non esclusivamente personale».

Pene pesanti anche per i reati di "lieve entità" e pesantissime per i recidivi.
Rientreranno in questa ipotesi i piccoli spacciatori oppure i consumatori trovati in possesso di quantità di droga superiori alla soglia quantitativa prefissata. Anche per la lieve entità riguardante la canapa le pene sono inasprite, poiché si passa dai 6 mesi-4 anni della legge del '90 agli 1-6 anni attuali. Ai consumatori e ai tossicodipendenti, il giudice può ordinare lavori di pubblica utilità, anche in comunità, fino a sei anni. Ma, grazie alla Cirielli, il piccolo spacciatore o il consumatore che detiene oltre la soglia prefissata, se recidivi, saranno puniti come trafficanti: con una pena superiore ai 6 anni. Decade per loro la possibilita dei lavori di pubblica utilità.

Sanzioni "esemplari", parola di prefetto o di questore.
Viene elevata la durata delle sanzioni amministrative irrogate dal prefetto (sospensione della patente, del passaporto e del permesso di soggiorno per gli stranieri) per chi detiene sostanza al di sotto della soglia prefissata: si va da un 1 mese a 1 anno (art. 75). È previsto un programma terapeutico alternativo per evitare le sanzioni. Sanzioni molto aggravate irrogate dal questore per chi è condannato, anche non in via definitiva, per reati contro la persona e il patrimonio, o in violazione della legge sulla droga (ossia la figura classica del tossicodipendente coinvolto nel piccolo crimine) (art.75 bis): per loro sono previste vere e proprie misure di polizia come l'obbligo di rientrare a casa entro una certa ora, o il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, o l'obbligo di presentarsi giornalmente al commissariato, o il divieto di usare qualsiasi mezzo a motore (compresi i motorini). Per gli studenti è previsto espressamente lobbligo di presentarsi al posto di polizia prima dellentrata e alluscita da scuola.

Detenuti per via amministrativa.
La semplice contravvenzione alle misure dellart. 75 bis comporta automaticamente larresto per un periodo da 3 a 18 mesi, deciso dal questore, con una drastica riduzione delle garanzie giuridiche previste per le misure di privazione della libertà.

Alternative al carcere e detenzione in comunità.
Si può uscire dal carcere per programmi terapeutici alternativi con pene fino ai 6 anni (in precedenza fino a 4). Tuttavia il tetto rimane fissato a 4 anni per i reati del 4 bis della legge di ordinamento penitenziario del 1975. I programmi alternativi perseguono una logica detentiva invece che terapeutica: gli arresti domiciliari devono essere scontati in comunita e gli operatori sono obbligati a denunciare le violazioni al programma.

Locali di ritrovo e centri giovanili nel mirino.
Chiunque adibisce o consente che un locale pubblico o privato (ma anche un veicolo) venga usato per consumare droga è punito col carcere da 3 a 10 anni (la pena attuale per la canapa era da 1 a 4 anni).

tratto da www.confinizero.it