Obiezione di coscienza: un bluff di transizione


 

Dopo un intricatissimo iter è stata approvata la nuova legge sull’obiezione di coscienza che sostituisce la 772 del 1972. La novità principale riguarda l’introduzione del servizio civile in seguito all’obiezione di coscienza come diritto soggettivo: non più "tribunali della coscienza", quindi, che possano giudicare della "validità" delle motivazioni. Ma fatta la legge, fatto l’inganno: le limitazioni del nuovo "diritto" sono tante e in alcuni casi peggiorative rispetto al passato. Basterà per esempio avere subito una condanna di primo grado per "delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l’appartenenza a gruppi eversivi" per non poter svolgere il servizio civile (Art. 2, comma 1/c): la resistenza a uno sgombero di un’occupazione o uno scontro con la polizia in una manifestazione, anche se non provati in maniera definitiva, potrebbero inibire la possibilità del servizio civile. Cambiano i termini della presentazione della domanda, che si riducono a soli quindici giorni dall’arruolamento (visita di leva) dal 1° gennaio del 1999: la visita di leva rimane ai 18 anni per chi finisce di studiare, mentre viene posticipata fino alla fine del rinvio, quindi al massimo fino a 26 anni, per chi prosegue gli studi. La sbandierata pari durata fra servizio militare e civile viene poi meno in quanto "per l’espletamento di servizi in determinati settori ove si ravvisino specifiche esigenze di formazione" è previsto "un periodo di addestramento aggiuntivo" (Art. 9, comma 4). Chi infine avrà svolto il servizio civile potrà essere richiamato "in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative" (Art. 8, comma 2/h) che nel Disegno di legge Prodi sul Servizio civile nazionale dell’anno scorso venivano indicate con esempi quali il Giubileo o le Olimpiadi. Serie perplessità possono essere inoltre avanzate sul carattere pacifista di una legge che prevede, in caso di guerra o di mobilitazione generale, che gli obiettori di coscienza siano richiamati in servizio sia pure per essere assegnati alla protezione civile o alla Croce rossa (Art. 13, comma 4); per chi inoltre, pur avendo fatto il servizio civile, incorresse in seguito per il suo impegno sociale e politico in una delle condanne sopracitate, ci sarebbe il richiamo come militare a tutti gli effetti (Art. 15, comma 4). Veniamo alle sanzioni: rimangono invariate per i nonsottomessi ed i disertori, da sei mesi a due anni per chi rifiuta il servizio civile dopo averlo ottenuto o per chi rifiuta il servizio militare per motivazioni di coscienza senza richiedere il servizio civile; non inferiore ad un anno per chi rifiuta il servizio militare senza addurre motivazioni di coscienza - e in questo caso possono ricadere i nonsottomessi le cui motivazioni siano ritenute "politiche" e non "di coscienza" - (Art. 14, commi 1, 2 e 5). Inoltre, per quanto riguarda il servizio civile, "le sanzioni sono irrogate dal legale rappresentante dell’ente" e possono prevedere in ultima istanza il ritiro del diritto di compiere il servizio civile e la condanna al carcere.

La nuova legge è il frutto - seppure con numerose e sostanziali modifiche - delle proposte delle associazioni pacifiste e degli obiettori di coscienza. Risulta quantomeno paradossale e dovrebbe far riflettere che il frutto di questi anni di iniziative sia una legge che mentre a parole sostiene di promuovere forme di sperimentazione di difesa civile non violenta (Art. 8, comma 2/e) nella realtà:

- Continua a prevedere la punizione (e non diminuisce nemmeno le pene) per gli antimilitaristi che rifiutano sia il servizio militare che quello civile;

- Prevede comunque il diritto di richiamo degli obiettori da parte dello Stato sotto le insegne "nazionali" in caso di guerra;

- Promuove una ulteriore gerarchizzazione e militarizzazione degli enti che gestiscono gli obiettori (in teoria di ispirazione pacifista);

- Avanza nell’utilizzazione dei serviziocivilisti come manodopera a basso costo e altamente ricattabile in concorrenza con i giovani disoccupati in campi come i servizi sociali, i lavori socialmente utili ed il terzo settore;

- Persiste, anche se in maniera minore della precedente legge, nella discriminazione fra chi svolge il servizio militare e chi svolge quello civile.

Ma l’aspetto se vogliamo più negativo della nuova legge è il carattere di transizione che acquista nei confronti del progetto di creazione di un Servizio Civile Nazionale nell’ambito di quella riforma del sistema militare italiano ed europeo che va sotto il nome di Nuovo Modello di Difesa. E’ un inciso dell’Art. 9, comma 4 ("In attesa dell’istituzione del Servizio Civile Nazionale...") che ce lo rende evidente. Si tratta di un progetto che, in seguito alle elaborazioni dei vertici militari e dei ministeri della difesa negli anni ’90 e a due proposte di ARCI e CARITAS, si è concretizzato in un Disegno di legge del Presidente del Consiglio nel gennaio del 1997 e che prevede, in sintesi, un servizio civile obbligatorio di massa (volontario per le donne) parallelo alla professionalizzazione del servizio militare. Nel servizio civile confluirebbero oltre agli attuali 46.000 obiettori di coscienza annuali anche 2-300.000 giovani arruolati ma non più utili alle necessità dell’esercito, in prospettiva composto prevalentemente da volontari, ma che potrebbero comunque essere richiamati qualora le gerarchie militari lo ritenessero necessario. Servizio civile e servizio militare diventerebbero a tutti gli effetti un unico sistema di vasi comunicanti dove l’obiezione di coscienza perderebbe definitivamente quelle valenze antimilitariste di opposizione agli eserciti che già oggi risultano essere scarse. Per non parlare delle conseguenze per il mondo della disoccupazione giovanile di un vertiginoso aumento numerico del "crumiraggio di stato" costituito loro malgrado dai serviziocivilisti.

Di fronte a questo quadro risulta evidente quanto, a maggior ragione oggi, la nonsottomissione, il rifiuto del servizio militare e del servizio civile, rimanga nell’ambito del servizio di leva l’unica scelta capace di esprimere un carattere concretamente antimilitarista.

 

Cassa di solidarietà antimilitarista

c/o Kronstadt, c. p. 516 - 37100 Verona

www.ecn.org/cassasolidarietantimilitarista

 

Per ulteriori informazioni sulla riforma della leva e del servizio civile:

- Forze armate: lavori in corso, in: "Senzapatria", n°72, lug. 1997 (disponibile anche consultando il sito internet della Cassa di solidarietà antimilitarista);

- Ministero della guerra? Il nuovo modello di difesa: strategie militari e politiche di riarmo per le Forze Armate del 2000, Suppl. al n° 38 di "Guerre & Pace", apr. 1997.




Torna alla Pagina Precedente

Torna alla Pagina Principale