Legge 8
Luglio 1998, N.230
"Nuove norme in materia di obiezione di coscenza."
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.1
1. I cittadini che, per obbedienza alla
coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e
religione riconosciute da1la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e
dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi
all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi
armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in
sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e
autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere
costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei "
Principi fondamentali " della Costituzione. Tale servizio si svolge
secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.
Art.2
1. Il diritto di obiezione di coscienza al
servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:
a) risultino titolari di licenze o
autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo
unico de11e leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
193 I, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi
di cui al primo comma, lettera h), nonché al terzo comma dell'articolo 2 della
legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma I, della
legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che
facciano richiesta di rilascio. del porto d'armi per fucile da caccia, il
questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio
comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;
b)abbiano presentato domanda da meno di due
anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei
carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel
Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per
qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di
primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione
abusivi di armi e materiali esplodenti;
d) siano stati condannati con sentenza di
primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o
per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata.
Art.3
1.Nel bando di chiamata di leva predisposto
dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e
dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.
Art.4
1.I cittadini che a norma dell'articolo 1
intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente
organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere
dal 1 gennaio 1999 il predetto termine e ridotto a quindici giorni. La domanda
non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei
motivi di cui all'articolo 1della presente legge nonché l'attestazione, sotto
la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui
all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva
resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini
previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si
applicano fino al 31 dicembre 1999.
2. All'atto di presentare la domanda,
l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al
settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito
da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci
enti nell'ambito di una regione presce1ta. A tal fine la dichiarazione può
essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o
titoli di studio o professionali utili.
3. Fino al 3l dicembre 1999 gli abili ed
arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi
previsti dalla legge, ne} caso che non abbiano presentato la domanda nei
termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva
entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La
presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica
l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti
dalla legge.
Art.5
1.Il Ministro della difesa, sulla base
dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause
ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla
presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario
ne decreta la reiezione, motivandola.
2.La mancata decisione entro il termine di
sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano fino al 31 dicembre .1999.
4.Fino al 31 dicembre 1999 in caso di
reiezione de11a domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso
di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può
ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e il
pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui e
avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di
cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto
applicabili il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta
del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza de6nitiva, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di
reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il
servizio civile.
5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice
competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione
monocratica di cui all'articolo 50-ter del codice di procedura civile,
introdotto dall'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.
6. Il rigetto del ricorso e della richiesta
di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata
prescritta.
Art.6
1.I cittadini che prestano servizio civile ai
sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini
previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare
di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con
esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2.Il periodo di servizio civile è
riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per
la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con
le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
3.Il periodo di servizio civile e di leva
effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso
punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi. prestati
negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della
valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e
da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio
civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.
4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal
Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.
Art.7
1.Dalla data di accoglimento della domanda i
nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile
nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste
originarie per l'arruolamento di terra o di mare.
2. La lista degli obiettori di coscienza
prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.
Art.8
1. In attesa dell'entrata in vigore dei
decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a), e all'articolo 12 della 1egge 15 marzo 1997, a. 59, e successive
modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio,
fissata per il primo triennio - nel limite massimo di cento unità, è assicurata
utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto
previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni
L'Ufficio e organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto
da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza dei Consiglio dei ministri,
nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio,
rinnovabile una sola volta.
2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti
compiti:
a) organizzare e gestire, secondo una
valutazione equilibrata, anche territorialmente dei bisogni ed una programmazione
annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli
obiettori di coscienza, assegnandoli alle Amministrazioni dello Stato, agli
enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b);
b) stipulare convenzioni con Amministrazioni
dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi
annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per
l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza.
prevenzione, cura e riabilitazione. reinserimento sociale, educazione,
promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione
in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del
patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio
forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;
c) promuovere e curare la formazione e
l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri
interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali
di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente
partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando
l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio
civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 9,
comma 4;
d) verificare, direttamente tramite le
regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le
modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza
ed il rispetto delle convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, gli enti e
le organizzazioni di cui alle lettere a) e b) e dei progetti di impiego sulla
base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche
a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché
verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di
cento obiettori in servizio;
e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile
non armata e non violenta;
f) predisporre iniziative di aggiornamento
per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere a) e
b);
g) predisporre e gestire un servizio
informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai
giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;
h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento
della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di
pubblica ca1amita e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;
i) predisporre il regolamento generale di
disciplina per gli obiettori di coscienza;
l) predisporre il regolamento di gestione
amministrativa del servizio civile.
3. Per l'organizzazione e il funzionamento
dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di
collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a
quanto previsto alle lettere c), d), f) e g) del comma 2, con decreto del
Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni
delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale
regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione
delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19. La gestione
finanziaria e sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. sentito il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare
entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere i) e I).
Sugli schemi di tali regolamenti e preventivamente acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
5. Per un periodo massimo di due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si
avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione
annuale del contingente.
6. Al fine di assicurare la necessaria
immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare
in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa,
ovvero di altre Amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di
appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari. 7. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni
annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di. base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art.9
1. Il' Ministro della difesa trasmette
mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli
obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state
presentate da oltre sei mesi Dopo il 31 dicembre 1999 e trasmesso l'elenco di
tutti gli obiettori.
2. Fino al 31 dicembre 1999 gli obiettori di
coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati, entro il termine di un
anno dall'accoglimento della domanda, agli enti ed organizzazioni di cui
all'articolo 11, comunque nella misura consentita dalle disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di
spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore e
collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.
3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio
civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del' servizio e compatibilmente
con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di
impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza o di quella
indicata nella domanda e tenendo conto delle richieste degli enti e delle
organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, fermo restando quanto previsto
all'articolo 4, comma 2.
4. Il servizio civile ha una durata pari a
quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un
periodo di attività operativa. In attesa dell'istituzione del Servizio civile
nazionale, il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione
civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il
tipo d'impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio. Per
l'espletamento del servizio in determinati settori ove si ravvisino specifiche
esigenze di formazione, le convenzioni disciplinano i casi nei quali può essere
previsto un periodo di addestramento aggiuntivo presso l'ente o
l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.
5. Il servizio civile, su richiesta
dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata.
secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali.
L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente
di servizio civile da svolgere all'estero.
6. Il servizio civile' può essere svolto
anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli
articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata e
quella prevista da tale legge.
7. L'obiettore che ne faccia richiesta può
essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta
servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a
missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesima. In tal caso,
qualora la missione preveda l'impiego di reparti delle Forze armate,
l'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio di sanità militare
8. Non è punibile l'obiettore che, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto la sua
attività all'estero anche al di fuori delle condizioni previste al comma 7.
9. E' facoltà dell'Ufficio nazionale per il
servizio civile disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo
richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale
italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro
attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o
organizzazione che gestisce la missione.
10. Nel presentare domanda per partecipare
alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 9,
l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta. nonchè
l'ente, ovvero la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni
Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della
domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro
un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della
domanda.
11. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 9,
gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non
armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di
autorità civili
12. L'obiettore che presta servizio civile
all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 9 può
chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di un
anno. Ove la richiesta sia accolta. per il periodo di prolungamento del
servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.
Art.10
1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio
civile e istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni
convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la
tenuta della lista degli obiettori.
2. Presso il medesimo Ufficio nazionale per
il servizio civile è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile
quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il
medesimo Ufficio.
3. La Consulta è formata da un rappresentante
del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti
convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi
rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale
nazionale, da quattro delegati di organismi rappresentativi di obiettori
operanti su base territoriale nazionale, nonché da due rappresentanti scelti
nelle Amministrazioni dello Stato coinvolte.
4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio
nazionale per il servizio civile sulle materie di cui all'articolo 8, comma 2,
lettere a), c), e). i) e l), nonchè sui criteri e sull'organizzazione generale
del servizio e sul modello di convenzione tipo.
5. II Presidente del Consiglio dei ministri,
entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.
Art.11
1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e
privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante
l'attività degli obiettori di coscienza. per essere ammessi alla convenzione
con l'Ufficio nazionale per il servizio civile, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità
istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b);
c) capacita organizzativa e possibilità di
impiego in rapporto al servizio civile;
d) aver svolto attività continuativa da non
meno di tre anni.
2. Gli enti e le organizzazioni di cui al
comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio nazionale
per il servizio civile. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi
devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i
centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi
che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.
3. Gli enti e le organizzazioni di cui al
comma 1 debbono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori
in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti
ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o
qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori non
residenti nel comune della sede di servizio. All'ente o all'organizzazione
tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese
sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio nazionale per il servizio
civile, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.
4. In nessun caso l'obiettore può essere
utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di
legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta
servizio civile.
5. Ogni convenzione viene stipulata sulla
base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle
finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e
morale del cittadino.
6. E' condizione per la stipulazione della
convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa
a provvedere all'addestramento al servizio civile previsto dai precedenti
articoli.
7. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni
che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.
8. Sulle controversie aventi per oggetto le
convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o
dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione. 9. All'atto della
stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli
obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione
automatica della convenzione.
Art.12
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuta espletamento del
servizio da parte dell'obiettore di coscienza.
2. I competenti organi di leva provvedono a
porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente
comunicazione.
Art.13
1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio
civile ai sensi della presente legge, o della 1egge 15 dicembre 1972, n. 772, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutti coloro i quali si siano
avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti,
sino all'età prevista per i cittadini che hanno prestato servizio militare, al
richiamo in caso di pubblica calamità.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.
3. Nel periodo di richiamo si applicano
integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per
gli ammessi al servizio civile.
4. In caso di guerra o di mobilitazione
generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che,
avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano
sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati alla
protezione civile ed alla Croce rossa.
Art.14
1. L'obiettore ammesso al servizio civile che
rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo
chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di
prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di
coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.
3. Competente a giudicare per i reati di cui
ai commi 1 e 2 e il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio
civile o il servizio militare.
4. La sentenza penale di condanna per uno dei
reati di cui ai corami 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.
5. Coloro che in tempo di pace, adducendo
motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo
alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del
servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando
abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo
comp1essivamente non inferiore alla durata de1 servizio militare di leva.
6. L'imputato o il condannato può fare
domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi
previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata
presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal
comma 2. può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.
7. Per la decisione sulle domande di cui al
comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, e ridotto a tre mesi. 8.
L'accoglimento delle domande estingue il reato; il tempo trascorso in stato di
detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio
militare o per il servizio civile.
Art.15
1. L'obiettore ammesso al servizio civile
decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente
quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate
all'articolo 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1,
1'obiettore h tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per
quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile,
e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso
non superiore alla durata della leva, se la decadenza interviene durante lo
svolgimento di questo.
3. La decadenza è disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio
nazionale per il servizio civile.
4. In caso di richiamo per mobilitazione dei
cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo
sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per
essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.
5. Allo stesso richiamo sono soggetti i
cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in
proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni
richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi
direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla
progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.
6. A coloro che sono stati ammessi a prestare
servizio civile è vietato detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), nonchè assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella
fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle
predette armi, delle munizioni e dei materiali esplodenti. I trasgressori sono
puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per
detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici
previsti dalla presente legge. E' fatto divieto alle autorità di pubblica
sicurezza di rilasciare o di . rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione
relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
7. A coloro che sono stati ammessi a prestare
servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle
Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza,
nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo
forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle
armi.
Art.16
1. Il cittadino che presta servizio civile
non può assumere impieghi pubblici e privati. iniziare attività professionali,
ne iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che
impediscano il normale espletamento del servizio.
2. Chi viola il divieto di cui al comma 1 è
trasferito in altra sede presso altra regione geograficamente non contigua,
anche nell'espletamento di altri compiti in caso di recidiva, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 14, comma 1.
3. A chi si trova già nell'esercizio delle
attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni
valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.
Art.17
1. All'obiettore che si renda responsabile di
comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del
servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:
a) la diffida per iscritto;
b) la multa in detrazione della paga;
c) la sospensione di permessi e licenze;
d) il trasferimento ad incarico affine, anche
presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito
della stessa o di altra regione;
e) la sospensione dal servizio fino ad un
massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di
servizio non prestato.
2. Il regolamento generale di disciplina
previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera i), stabilisce i criteri di
applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.
3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere -
a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o
dell'organizzazione interessati e vengono comunicate all'Ufficio nazionale per
il servizio civile.
4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli
enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi
in luogo di quelle già adottate.
5. Quando il comportamento dell'obiettore sia
tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si
applicano le norme di cui all'articolo 14.
Art.18
1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati
che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione,
ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a
risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori
con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
2. In caso di risoluzione della convenzione
con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio nazionale per il servizio
civile provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio
presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del
periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.
3. Contro la risoluzione della convenzione,
l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo
regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o delll'organizzazione,
quale indicata nella convenzione.
Art.19
1. Per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge
sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.
3. La dotazione del Fondo è determinata in
lire 120 miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede
mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 15 dicembre
1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998- 2000, all'unità previsionale di base 8.1.2.1 “
obiezione di coscienza ” (capitolo 1403) dello stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno 1998, e corrispondenti proiezioni per gli
anni successivi.
Art.20
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta ogni anno al Parlamento entro il 30 giugno, una relazione
sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.
Art.21
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri emana le
norme di attuazione e predispone il testo delle convenzioni tipo, dopo aver
acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato de1la Repubblica e
della Camera dei 'deputati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure
di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza l'Ufficio
nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di quanto previsto
dall'articolo 8, comma 2, lettere b), c) e d), nonchè della gestione
amministrativa degli obiettori in servizio.
Art.22
1. In attesa del riesame delle convenzioni
già stipulate e della definizione .delle nuove convenzioni per l'impiego degli
obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide
le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai
sensi della normativa precedente.
Art.23
1. La legge 15 dicembre 1972. n.772, e
successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.
La presente legge munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick