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06-11-03

  Licenziamenti Interinali - Inchiesta di controinformazione

Luca prima, Manuela dopo. Due lavoratori interinali affittati dal Call Center
Vodafone di Pozzuoli (Napoli) e licenziati nel giro di pochi giorni. In
entrambi i casi il particolare che ha acceso l’interesse dei
media,(www.ansa.it,
ott.2003) è stata la modalità del licenziamento: una chiamata al cellulare.

Metodi poco ortodossi certo ma legali, sottolinea con una nota Vodafone
(fonte il Manifesto, on line 25 ottobre). Cosa che ci ribadisce l’ufficio
stampa della Metis stessa, per cui la telefonata è solo una prassi che si
usa per avvertire il lavoratore che poi dovrà ricevere la stessa comunicazione per iscritto.

Nel caso di Luca, i team leader della Vodafone hanno minacciato di chiamare
il servizio di sicurezza interno durante l'orario di lavoro. Luca infatti
è stato avvertito al cellulare della fine del suo rapporto durante il turno
di lavoro, il 10 ottobre 2003 alle 16.30.

Il lavoratore interinale, che era già stato impiegato al servizio call center
190 fino ai primi di agosto del 2003, collega il suo licenziamento ad
un’affermazione fatta ad un team leader, la figura di controllo nei call center. Luca aveva risposto ad una domanda: ‘Sei contento del tuo lavoro?’. ‘Si sono contento di essere stato richiamato, ma all’inizio mi avevano detto che sarei stato impiegato in un servizio diverso’, sottolineando che la stessa insoddisfazione era condivisa dagli altri 10 telefonisti con i quali aveva iniziato il periodo di lavoro. Si riferiva ai disagi dovuti ai turni, alle festività passate alla cornetta, alla ripetitività del lavoro a cui devono sottostare gli
operatori del 190. L’ultimo gradino nell’organizzazione del lavoro degli
operatori di telefonia.

Tutta la scena del licenziamento si è svolta sotto gli occhi esterefatti
dei colleghi. Luca dopo aver appreso al cellulare dall'agenzia Metis di
Napoli di essere stato licenziato, si rifiutava di lasciare il posto di
lavoro.(fonte Nidil Cgil Napoli)

Secondo il professor Alessandro Brignone, direttore della Ailt, l’associazione
delle imprese temporanee associata a Confindustria, il motivo del
licenziamento è invece un comportamento irrispettoso dello stesso Luca verso i diretti superiori, caso che da solo motiva la giusta causa di licenziamento. Anche nel caso la Nidil Cgil si appellasse all’art. 18 del CCNL dei lavoratori temporanei (Nota 1), avrebbe comunque ragione la Metis in quanto i termini di tempo relativi all’intervallo tra i due periodi di prova (6 mesi) sono ampiamente superati. L’ordinario di diritto del lavoro presso l’Università Statale di Siena tiene a precisare che casi del genere sono all’ordine del giorno, e non solo nelle agenzie interinali. Brignone rifiuta la definizione di precariato quando si parla di interinale.

‘Pensavo che ormai fosse un dato di fatto. Il precariato va ricercato nei contratti a collaborazione, nelle cooperative, nel lavoro nero e non in un contratto che prevede il pagamento di tutti i contributi previsti dalla legge.’

La legalità della quale parla la Vodafone, multinazionale che nell'ultimo
semestre del 2002 (fonte Il Sole 24 ore e Corriere Economia 2003) ha fatto
registrare un utile del 42% superiore a quello del semestre precedente,
si riferisce alle norme che regolano il lavoro interinale. Oltre a quelle poi,
nel caso di Luca, si deve far riferimento anche al contratto nazionale delle
telecomunicazioni firmato da Cgil, Cisl e Uil lo scorso anno.

Le leggi che riguardano il lavoro interinale sono una giungla di articoli
e precisazioni, enti laterali e dichiarazioni a verbale: una poderosa mole
di pagine che aumentano di continuo. La loro complessità la può verificare
chiunque scaricando da internet i documenti relativi (www.cnel.it,
www.welfare.gov.it, www.cgil.it).

Dall’anno della loro nascita, il 1997 grazie all’opera del ministro del
Lavoro Tiziano Treu, uno dei maggiori responsabili delle politiche del lavoro
dell'Ulivo, le norme che regolano l’interinale si sono moltiplicate.
Precisazioni, modifiche, accordi si sono succeduti a ritmo frenetico tra le parti: Cgil Cisl e Uil e le associazioni che rappresentano l'universo del lavoro in affitto.

Una delle modifiche più consistenti della legge che istituisce il lavoro
interinale annullando il divieto di intermediazione di manodopera, è stato
il nuovo contratto nazionale dei lavoratori interinali entrato in vigore
nel 2002. L'ultima in ordine di tempo è la legge 30, la cosidetta 'Legge
Biagi'. In meno di 6 anni abbiamo ben 3 leggi, due contratti nazionali,
e diverse disposizioni che riguardano il lavoro interinale e i suoi numerosi
protagonisti.

Il caso di Luca è esemplare perchè riguarda da vicino la difficoltà di
districarsi tra leggi e norme spesso di difficile interpretazione. Non solo da parte dei lavoratori interinali, che comunque dovrebbero possedere spiccate
conoscenze giuridiche per capire quali siano i loro diritti leggendo quei contratti, ma di sindacati, associazioni imprenditoriali, aziende fornitrici, aziende utilizzatrici, e non ultimi operatori dei media.

In un primo tempo la Metis (www.eurometis.it) e più precisamente l'ufficio
stampa interno della sede centrale di Milano così come la sede di Napoli,
ha preso tempo. Poi per voce dell'ufficio stampa della Barabino & Partners,
veniva confermata la legalità delle procedure utilizzate nel caso di Luca.
'La telefonata al cellulare è stata solo una prassi consuetudinaria. Il
licenziamento in forma scritta era già pronto e si trattava solo di venire
a prenderlo. Del resto Metis non ha fatto altro che adeguarsi all'articolo
18 del contratto nazionale interinale (Nota 1) che in sostanza prevede la
possibilità di svolgere due periodi di prova anche per lo stesse mansioni.
Durante il periodo di prova l'interinale può essere licenziato in qualsiasi
momento. (Fonte www.cnel.it CCNL Interinale 1997)' ci conferma Stefano Amoroso della Barabino & partners.

A questo punto la Metis scarica le responsabilità di quanto successo sulla
Vodafone, l'impresa utilizzatrice. Che invece sostiene di aver agito nella
più completa legalità. L'amministratore delegato Roberto Donadoni, della
Metis s.p.a., in una telefonata alla Nidil Cgil di Napoli esprime la volontà
di arrivare ad una conciliazione con il ragazzo.

Ultima puntata della vicenda, a riprova di quanto sia difficile far chiarezza
in un ambito confuso come quello della disciplina delle nuove leggi sul
lavoro, ce l’hanno data i lavoratori del Cnel, il consiglio nazionale del
lavoro e dell’economia, l’istituzione che ha il compito, stabilito dalla
legge, di ricevere i contratti di lavoro. Ad oggi, ottobre 2003, il contratto
nazionale degli interinali non risultava ancora depositato dalle parti in
causa (Sindacati e Confindustria) e nonostante sia entrato in vigore da
più di un anno, non si trova sul sito internet della Cnel.

Molti giornali hanno pubblicato la notizia legandola al fatto più 'curioso'
del licenziamento al cellulare. Nessuno di loro ha approfondito la vicenda
che presenta alcuni aspetti quanto meno contraddittori (come la mancata
deposizione prevista per legge del contratto alla Cnel). Anche i quotidiani
più sensibili all'argomento hanno evitato di specificare. Uno di loro ha
pubblicato una smentita della Vodafone. In un campo così delicato e poco
chiaro, la minaccia di querele da parte di una multinazionale potrebbero
mettere in ginocchio diversi media.


Etimologia del termine Precario
Che viene mobilitato solo grazie a un'autorizzazione revocabile in qualunque
istante; il cui avvenire, la cui durata non sono assicurati, non sono
garantiti; incerto, instabile, effimero, fugace, fuggitivo; il suo contrario: assicurato, durevole, perenne, permanente, solido, stabile.

Dal latino: schiavo o cliente assoggettato alla volontà del padrone che
gli garantisce il sostentamento. Costretto a legarsi indissolubilmente al
padrone, a concedergli servizi e ad assumere comportamenti accomodanti.
Supplice, arrendevole alle volontà del padrone, che prega con atto di
sottomissione di ricevere i mezzi per vivere.

L'inchiesta di controinformazione che ho svolto sul caso si è avvalsa di
numerose telefonate al responsabile Nidil Cgil della sede di Napoli, della
Metis, del suo ufficio stampa e del professor Alessandro Brignone della
Ailt oltre ad articoli e notizie usciti su Manifesto, Indymedia, Ansa nelle
settimane tra il 10 e i 27 ottobre.

Nota 1
Art. 18 del Contratto Nazionale degli Interinali

Periodo di Prova

Lavoratori a Tempo Determinato

1. È consentito apporre un periodo di prova per ogni singola missione; nel
caso di successive prestazioni intervenute entro sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro precedente, presso la stessa impresa utilizzatrice
e con le medesime mansioni, non è consentito apporre il periodo di prova.
2. La previsione del periodo di prova deve risultare per iscritto nel
contratto
di prestazioni di lavoro temporaneo.
3. Il periodo di prova è determinato in 1 giorno di effettiva prestazione
per ogni dieci giorni di calendario.
4. In ogni caso il periodo di prova non può esser inferiore a 2 giorni e
superiore a 10.

 



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