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Antisciopero
Ma cosa hanno firmato CIGL, CISL e UIL?
Al fine di smascherare il ruolo che i vertici sindacali confederali
svolgono è utile andare a rivedere alcune chicche giuridiche
da loro sottoscritte,
in nome e per conto di tutti i lavoratori, cioè di tutti noi.
Il termine
smascherare indica una finzione, un trucco, un tranello. E' usato
di proposito
in quanto più si vanno a spulciare gli accordi firmati, più
aumenta lo stupore
nel constatare come i vertici dei sindacati confederali, già
distintisi
per la creazione del Lavoro Interinale, abbiano permesso la legalizzazione
non solo di condizioni di lavoro precarie.
Ma anche della possibilità da parte dei loro supposti tutelati,
i lavoratori,
dell'unica arma attualmente nelle loro mani: lo sciopero.
Qui sotto il primo esempio:
*Ai fini della presente legge sono considerati
servizi pubblici essenziali,
indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche
se
svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti
a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza,
alla libertà di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà
di comunicazione*
Questo il primo articolo della legge. Come potete ben capire comprende
tutti
i lavori e tutti i lavoratori, impedendo loro di fatto di esercitare
uno
dei diritti conquistati con più fatica dall'Ottocento ad oggi.
Il diritto
di sciopero. Un esempio dell'efficacia di tale legge, firmata dai
vertici
delle burocrazie sindacali e con esperti di Diritto del Lavoro, l'hanno
conosciuta i lavoratori dei call center Tim e Omnitel. Anche il loro
lavoro
è considerato un servizio di pubblica utilità.
Art. 2
*Assicurare, nell'ambito dei servizi di cui
all'articolo 1, le modalità
e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire
gli
adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Tali misure possono
disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie
di
lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità
per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre
forme di erogazione periodica e devono altresì indicare intervalli
minimi
da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione
del
successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che, per effetto
di scioperi
proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono
sullo
stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente
compromessa la continuità dei servizi pubblici*
Regolare lo sciopero non basta. Qui i sindacati hanno firmato anche
l'annullamento della forza dello sciopero che come tutti sanno sta
nella sorpresa. Non solo. Prevedendo quote minime di lavoratori in
servizio ne annulla anche il significato: blocco del lavoro. L?ultima
parte sfiora il paradosso per organizzazioni che perseguono la difesa
dei diritti dei lavoratori. Si vieta infatti di prolungare per più
giorni lo sciopero. Come pensate che siano state conquistate negli
anni 50 e 60 il Diritto alla Maternità? In alcune fabbriche
milanesi, La Siemens e la Caproni ad esempio, gli operai fecero anche
40 giorni di sciopero consecutivi. (fonte Anna Sciarillo, operaia
della Caproni di Taliedo poi passata alla Siemens, intervista). Il
ruolo dei delegati sindacali? All'inizio di disagio. Poi montarono
la protesta nata spontaneamente dalle giovani donne impiegate negli
stabilimenti. Altre chicche giuridiche e accordi sottoscritti
da Cgil Cisl e Uil. Da notare
che mentre si cancellano norme e tutele a favore dei lavoratori
in nome
del mercato, le loro forme di protesta sono normalizzate da una
serie impressionante di regole. Gli articoli della legge, i termini
utilizzati, i riferimenti
giuridici, sono incomprensibili per un dipendente Atm di cultura
media.
Provate voi a chiedergli se sanno di queste norme. Ricordate forse
titoloni
o servizi televisivi che spiegavano la natura e soprattutto gli
effetti
che avrebbero avuto queste regole anti sciopero? No certo. Ma chi
le ha
firmate sapeva bene che sarebbero state usate in momenti di recessione
economica.
*il preavviso di cui al comma 1 non può essere inferiore
a dieci giorni?
. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni
o che non prestino la propria consueta attività, sono soggetti
a sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità
dell'infrazione, con esclusione
delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti
definitivi dello stesso.
*i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque
trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione
stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore
a
lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000 tenuto conto della
consistenza associativa, della gravità della violazione e
della eventuale recidiva, nonchè della gravità degli
effetti dello sciopero sul servizio pubblico.
Le medesime organizzazioni sindacali possono altresì essere
escluse dalle
trattative alle quali partecipino per un periodo di due mesi dalla
cessazione
del comportamento*
Qualora le sanzioni previste ai commi 2 e 4 non risultino applicabili,
perchè
le organizzazioni sindacali che hanno promosso lo sciopero o vi
hanno aderito
non fruiscono dei benefìci di ordine patrimoniale di cui
al comma 2 o non
partecipano alle trattative, la Commissione
di garanzia delibera in via
sostitutiva una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro
che
rispondono legalmente per l'organizzazione sindacale responsabile,
tenuto
conto della consistenza associativa, della gravità della
violazione e della
eventuale recidiva, nonchè della gravità degli effetti
dello sciopero sul
servizio pubblico, da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo
di lire
50.000.000. La sanzione viene applicata con ordinanza-ingiunzione
della
direzione provinciale del lavoro-sezione ispettorato del lavoro.
Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate nel massimo
se
l'astensione collettiva viene effettuata nonostante la delibera
di invito
della Commissione di garanzia emanata ai sensi dell'articolo 13,
comma 1,
lettere c), d), e) ed h).
. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'articolo
1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente
il numero dei lavoratori
che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la
misura
delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Le associazioni degli utenti riconosciute ai fini della legge 30
luglio
1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio ai sensi dell'articolo
3 della citata legge, in deroga alla procedura di conciliazione
di cui al
comma 3 dello stesso articolo, anche al solo fine di ottenere la
pubblicazione, a spese del responsabile, della sentenza che accerta
la violazione dei diritti degli utenti.
Thanx to Stefo
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