34. Progettazione e nuove tecnologie 
(Da: Quaderni dell'rls - suppl. del Gazzettino della prevenzione a cura di Cgil-Cisl-Uil di Milano)
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Da inviare a:  datore di lavoro    

e p.c.:              Rspp 

(data)  

 Oggetto: informazioni in merito all'applicazione dell’art. 6 del D.lgs. 626/94  

In riferimento all'art. 19, comma 1, lett. e) del D.lgs. 626/94 e al fine di poter adempiere quanto previsto alla lettera b) e m), nel rispetto di quanto previsto all'art. 3, richiedo/iamo di essere aggiornato/i sulle procedure che intendete adottare per garantire l'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. 6261. 

Restando comunque a disposizione per chiarimenti e proposte in merito, Vi saluto/iamo cordialmente.  

Il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza 
Note 34  
1 - Pensiamo sia opportuno che le aziende adottino (o in carenza, predispongano) procedure precise di applicazione dell'art. 6 in quanto si tratta di attuare la prevenzione esaminando ogni innovazione introdotta ai fini della sicurezza e della salvaguardia della salute dei lavoratori. Al comma 1 si prevede che i progettisti di luoghi di lavoro e degli impianti rispettino i principi di prevenzione. Una buona procedura prevederà un controllo puntuale da parte del Rspp e una consultazione (con il passaggio delle relative informazioni) del Rls. Per quanto riguarda il comma 2 si può richiedere una prassi di accesso alla documentazione delle certificazioni previste. Sul comma 3 si può far documentare le norme di buona tecnica adottate, prevedendo nei casi più significativi un controllo diretto da parte di tecnici aziendali e ovviamente il rispetto delle procedure già previste in applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 626. In ogni caso le informazioni qui ricordate si possono richiedere facendo riferimento all'art. 19, lett. e).