Patto di Milano

La Cgil non ha firmato l’intesa per il lavoro nella città di Milano, "Milano Lavoro" , sottoscritta il 2 febbraio 2000 dal Comune, dall’associazione imprenditoriale Assolombarda, dalla Confcommercio e da Cisl e Uil milanesi, cui dovrebbero aggiungersi anche la Lega delle Cooperative e la Cna .

Il NO della Cgil Milanese è motivato dalla contrarietà sui contenuti di quell’accordo che discrimina i lavoratori extracomunitari e smantella i diritti contrattuali dei lavoratori e le funzioni negoziali delle organizzazioni sindacali di categoria.

breve cronistoria degli avvenimenti

I punti principali dell'intesa

Nell’art.8 dell’intesa si afferma che è consentita l’assunzione con contratto a tempo determinato in aggiunta a quanto previsto dalla legge 230/62 di lavoratori appartenenti alle categorie indicate nell’art.2 (cittadini extracomunitari inoccupati e disoccupati, soggetti in situazioni di disagio psicofisico o sociale, lavoratori con più di quaranta anni che siano stati espulsi dal mercato del lavoro).

Al secondo comma dello stesso articolo si legge che "in aggiunta alle ipotesi soggettive di apposizione del termine indicate al comma precedente, è altresì, consentita l’assunzione con contratto a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: 1) assunzione del primo dipendente; 2) assunzioni da parte di datori di lavoro che abbiano fino a cinque dipendenti; 3) assunzioni con contratto di lavoro subordinato di soggetti con i quali erano stati precedentemente stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa".

L’art. 5 istituisce –nell’ambito degli strumenti per favorire l’incontro tra domanda ed offerta- lo Sportello Unico Milano Lavoro.

Nell’art.6, dedicato alla Formazione professionale, al primo comma si legge: "….è istituito un servizio per la formazione, l’orientamento e l’integrazione nell’ambito dello Sportello Unico Milano Lavoro".

L’approvazione ed il monitoraggio dei progetti, di cui parla il Titolo II, vengono affidati alla Commissione di Concertazione istituita nell’art. 3. La sua attività è regolata dall’art. 4 che al primo comma recita: "Compete alla Commissione verificare la corrispondenza dei progetti che verranno presentati….."

 

le ragioni del NO all'acordo

Si tratta di un accordo locale fondato su regole diverse e peggiorative di quelle previste nei contratti. Il rischio reale è la creazione di un doppio mercato del lavoro.
Prima conseguenza di ciò è la messa in discussione della contrattazione di categoria e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le tipologie contrattuali previste (contratti a termine) sono lesive dei diritti dei lavoratori, in particolare degli extra-comunitari (motivazione soggettiva anziché oggettiva).
Sia la gestione della formazione, così come configurata, sia l'attività dello Sportello unico per favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, sono definiti in un modo tale da non distinguere, come sarebbe invece necessario, il ruolo negoziale del sindacato da quello degli altri soggetti firmatari dell'intesa. Una confusione di ruoli che non ha nulla a che vedere neppure con il tanto decantato metodo concertativo che si celebra in ogni riga dell'accordo.


Nell'articolo 3 ( commissione di concertazione) non è prevista la contrattazione delle categorie interessate relativamente ai progetti e, ancor più alle tipologie contrattuali, Non si rispettano in questo modo le normative di legge e contrattali in materia.