I punti principali
dell'intesa
Nellart.8 dellintesa si afferma che è consentita lassunzione con
contratto a tempo determinato in aggiunta a quanto previsto dalla legge 230/62 di
lavoratori appartenenti alle categorie indicate nellart.2 (cittadini extracomunitari
inoccupati e disoccupati, soggetti in situazioni di disagio psicofisico o sociale,
lavoratori con più di quaranta anni che siano stati espulsi dal mercato del lavoro).
Al secondo comma dello stesso articolo si legge che "in aggiunta
alle ipotesi soggettive di apposizione del termine indicate al comma precedente, è
altresì, consentita lassunzione con contratto a tempo determinato nelle seguenti
ipotesi: 1) assunzione del primo dipendente; 2) assunzioni da parte di datori di lavoro
che abbiano fino a cinque dipendenti; 3) assunzioni con contratto di lavoro subordinato di
soggetti con i quali erano stati precedentemente stipulati contratti di collaborazione
coordinata e continuativa".
Lart. 5 istituisce nellambito degli strumenti per
favorire lincontro tra domanda ed offerta- lo Sportello Unico Milano Lavoro.
Nellart.6, dedicato alla Formazione professionale, al primo comma
si legge: "
.è istituito un servizio per la formazione, lorientamento e
lintegrazione nellambito dello Sportello Unico Milano Lavoro".
Lapprovazione ed il monitoraggio dei progetti, di cui parla il
Titolo II, vengono affidati alla Commissione di Concertazione istituita nellart. 3.
La sua attività è regolata dallart. 4 che al primo comma recita: "Compete
alla Commissione verificare la corrispondenza dei progetti che verranno
presentati
.." |