Legge sui Congedi parentali
La Camera ha definitivamente approvato in data 22 febbraio 2000 la legge sui congedi parentali "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città".

Le novità sui congedi e sui tempi delle città

Congedi ai genitori

Il testo approvato modifica sostanzialmente la legge sulla tutela della maternità (n.1204 del ’71) prevedendo: l’alternanza tra padre e madre nell’utilizzo dei congedi, possibilità prevista anche nel caso in cui uno dei genitori non sia lavoratore dipendente; la parità fra genitori naturali e genitori adottivi o affidatari; l’ampliamento del periodo e la flessibilità nella fruizione dei congedi.

Con la nuova legge saranno sia il padre che la madre del bambino a poter chiedere l’aspettativa di sei mesi, e fino ad un massimo di dieci mesi, entro gli otto anni di vita del bambino Al padre, inoltre, verrà concesso un ‘bonus’ di un altro mese per seguire il figlio nel caso in cui dovesse chiedere un congedo per un periodo superiore a tre mesi.

    INDENNITA' - Per un massimo di sei mesi di congedo e fino ai tre anni di vita del bambino la percentuale di retribuzione che verrà corrisposta sarà del 30 p.c.. Questa indennità rimane invariata fino agli otto anni di vita del bambino, ma è condizionata dal livello del reddito individuale dell’interessato che non deve superare le 2 volte e mezzo il trattamento minimo Inps (per il ’99 Lire 23.060.000)

Anche nei primi tre mesi di vita del bambino il padre lavoratore può usufruire di congedo quando vi sia:
1) grave infermità o morte della madre, anche se non lavoratrice
2) affidamento esclusivo del bambino al padre
In questi casi l’assenza del padre dal lavoro viene equiparata, per diritti ed indennità, all’astensione obbligatoria della madre, anche se quest’ultima non è lavoratrice dipendente.

Nel caso di parto prematuro, sono recuperabili i giorni di astensione obbligatoria di cui non è stato possibile usufruire prima della nascita del bambino.

La normativa prevede che la sostituzione dei lavoratori, madri o padri, assenti per astensione obbligatoria o facoltativa, possa essere effettuata a partire da un mese prima dell’assenza. Per incentivare le sostituzioni anche nelle aziende con meno di 20 dipendenti la legge prevede sgravi contributivi consistenti (50 p.c.). 

Se la nuova legge lascia invariata la durata complessiva dell’astensione obbligatoria (cinque mesi), introduce novità importanti sul suo utilizzo, con la possibilità di posticipare di un mese l’inizio dell’assenza dal lavoro. Tale possibilità è però subordinata, a garanzia della salute della gestante e del nascituro, all’assenso sia del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro che del medico del Servizio sanitario nazionale.

Il permesso mensile di tre giorni, già previsto per l’assistenza ai portatori di handicap (legge n.104 del ‘92 art.33 comma3) viene coperto da contributi previdenziali figurativi.
Delle agevolazioni previste per i genitori di portatori di handicap dalla stessa legge del ‘92 possono, con la nuova normativa, usufruire alternativamente entrambi i genitori.

In occasioni di assenza per congedi il lavoratore o la lavoratrice può chiedere l’anticipazione di parte del trattamento di fine rapporto. Una possibilità che rimane valida anche nel caso il Tfr sia stato versato ad un Fondo di previdenza complementare.

Viene estesa al padre lavoratore la possibilità di usufruire delle due ore giornaliere di riposo, anche se la madre non è lavoratrice dipendente, ma solo quando:
-sia unico affidatario;
-in alternativa alla madre che non ne usuruisca.

In caso di parto plurimo i periodi di riposo vengono raddoppiati e può goderne anche il padre, ed anche se la madre non è lavoratrice. Prima d’ora erano previste solo due ore giornaliere, anche cumulabili, fruibili entro il primo anno di vita del bambino (fino a tre anni in caso di bambino con handicap grave).

L’età del bambino entro cui si può fruire dei permessi per malattia viene elevata dai tre agli otto anni del piccolo. Riguarda anche il padre lavoratore e che usarli alternativamente alla madre anche nel caso in cui questa non sia lavoratrice.

Congedi per formazione

Il provvedimento prevede che i lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio possano ottenere fino ad 11 mesi di congedo non retribuito da dedicare alla formazione professionale. Sarà garantita la conservazione del posto di lavoro.

Interventi sui tempi delle città

Alle Regioni viene demandato il compito di definire norme per il coordinamento da parte dei Comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici della pubblica amministrazione. Così come dovrà avvenire per la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Viene costituito un fondo per l’armonizzazione dei tempi della città.

Per favorire lo scambio di servizi, facilitarne l’utilizzo, per agevolare l’estensione della solidarietà ed incentivare l’iniziativa di singoli o di gruppi di cittadini, associazioni e dipendenti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproco interesse, gli enti locali possono promuovere e sostenere la costituzione di associazioni denominate Banche del tempo.