Sciopero: legge di riforma della 146 al Senato

 

17 marzo 2000 - Il 15 marzo la Camera ha dato il via libera alle nuove regole in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali che rappresentano la modifica della legge 146 del 1990. L'esame del testo passa ora al Senato.

La legge di riforma della 146/90 ( provvedimento che definisce le norme per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali) è una diretta ricaduta degli impregni assunti nel Patto delle regole del 23 dicembre 98, firmato dal ministro Treu, relativo a nuove regole nel settore dei trasporti.

Il giudizio da parte di Cgil-Cisl-Uil è sostanzialmente positivo, perché (affermano) il disegno di legge "attua quasi integralmente lo spirito del Patto delle regole". Cgil-Cisl-Uil si sbilanciano inoltre in un "è auspicabile che il Senato approvi rapidamente il provvedimento senza modifiche".

Coerentemente con la scelta neocorporativa che sottintende i contenuti del patto di Natale del 1998 e del "patto sulle regole nei trasporti" Cgil-Cisl-Uil plaudono ad un intervento che riduce l'autonomia delle Rsu e dei sindacati di base, nella speranza che ciò dia maggiore potere e "rappresentatività istituzionale" alle centrali sindacali nazionali confederali.

I nodi centrali sui quali interviene la legge

Estensione delle regole della legge 146/90 anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai piccoli imprenditori che operino in settori che rientrano nell'ambito di intervento della legge 146 (autotrasportatori, tassisti, avvocati ecc.). L'astensione dalle prestazioni per queste categorie è regolata con un meccanismo di autoregolamentazione stabilita dalle organizzazioni di appartenenza e valutata dalla Commissione di garanzia.

Sono previste misure per attenuare l'impatto delle vertenze sugli utenti. Vengono introdotte nei contratti nazionali di lavoro procedure di raffreddamento e di conciliazione da attuare prima della proclamazione dello sciopero. In caso di vertenza si può proclamare sciopero solo dopo aver tentato una conciliazione fra le parti.

La legge prevede inoltre un intervallo minimo( da definire successivamente negli accordi applicativi) fra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo per servizi che incidano sullo stesso settore o sullo stesso bacino di utenza, norma che in termini tecnici si chiama ''rarefazione oggettiva'' .

Viene introdotta una modifica alla 146 , ritenuta importante dalle organizzazioni sindacali. Quando si danno i dieci giorni di preavviso, oltre alla durata e alle modalità dello sciopero, bisogna comunicare anche le motivazioni per rendere pubblica la ragione dello scontro.

Sono state introdotte modifiche che rendono certo il potere sanzionatorio della Commissione di garanzia. La questione più rilevante, su cui c'è stata un' ampia discussione, era infatti la debolezza del potere sanzionatorio da parte della Commissione che poteva anche stabilire sanzioni, in caso di violazione della 146,

ma non poteva intervenire sull'azienda nel caso, diventato quasi una norma, di mancata applicazione. Ora ci sono multe anche per i dirigenti di azienda che non rispettino le regole della 146. La legge ha anche stabilito come si fa la procedura:

la Commissione apre un procedimento, sente le parti, decide entro trenta giorni e poi rende obbligatorio per i datori di lavoro pagare. I soldi vanno in un apposito fondo Inps.

Si amplia inoltre il campo su cui intervengono le sanzioni. Viene introdotta ad esempio una norma che blocca il cosiddetto ''effetto annuncio'', cioè la revoca dello sciopero all'ultimo momento. Secondo le nuove regole, la revoca spontanea di uno sciopero, senza che ci sia stato un accordo, viene punita al pari di uno sciopero illegale.

Le sanzioni sono state trasformate in sanzioni pecuniarie nel limiti tra 5 e 50 milioni. In questo modo si possono colpire anche organizzazioni sindacali che non hanno trattenute proprie.

La commissione potrà deliberare che la partecipazione di certi lavoratori a un certo sciopero non è stata legittima ma, a questo punto, non li punisce direttamente. Dice invece all'impresa di applicare il codice disciplinare. Anche la 146 (comma 1 art 4) prevedeva già la punibilità ( secondo le norme disciplinari contenute nei contratti) per quei lavoratori che, ad esempio, partecipassero ad uno sciopero senza preavviso o che si rifiutassero di prestare lavoro pur comandati dall'azienda per i servizi essenziali. . Ma l'applicazione delle norme disciplinari era affidata al rapporto tra datore di lavoro e lavoratore e quasi mai attuata.

Contro le sanzioni che la Commissione delibera si ricorre al giudice del lavoro.  La vecchia legge in modo implicito, la nuova legge in modo esplicito, prevede che, se le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro di un certo settore non fanno l'accordo sui minimi di servizio ( in mancanza di autoregolamentazione nel caso dei lavoratori autonomi) la Commissione può ricorrere alla ''regolamentazione provvisoria''. Attraverso una delibera stabilisce che, in caso di sciopero, devono essere garantiti certi servizi, certi periodi ecc.

Nella 146 questa delibera era incondizionata. Nessuno poteva contestare se era andata troppo oltre. L'emendamento presentato dal governo, che ha sbloccato la discussione sul provvedimento, ha stabilito invece alcuni limiti entro i quali la Commissione deve operare. Salvo casi particolari la regolamentazione provvisoria non deve prevedere servizi superiori al 50% del servizio normale e non coinvolgere più di un terzo dei lavoratori di quel settore o di quella azienda.

Un ulteriore emendamento presentato in sede di discussione in aula stabilisce che, anche nella valutazione di un accordo fra le parti, la Commissione deve seguire gli stessi criteri: condizioni di sicurezza. affidabilità, 50% dei servizi ecc.

La commissione può, per vertenze di particolare rilievo, convocare le parti e, se valuta che ci possano essere le condizioni per un ulteriore tentativo di mediazione, imporre alle parti di differire l'azione di lotta e riprendere la trattativa.

La commissione può, nel caso di scioperi ''in concomitanza'' che incidono cioè sullo stesso bacino di utenza, intervenire per spostare le iniziative di lotta.

Riforma della precettazione: Governo, o Prefetto o Presidente della Regione, a seconda dei diversi livelli territoriali, una volta individuato uno sciopero ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico, devono chiamare le parti e invitarle a un tentativo di mediazione. Solo se il tentativo non riesce, possono allora decidere di precettare o differire lo sciopero ad altra data ecc.

L'articolo finale del disegno di legge stabilisce la non applicazione delle sanzioni previste dalla 146 alle violazioni commesse anteriormente al 31 dicembre 1999.