| ASSOCIAZIONE ESPOSTI AMIANTO - Via dei Carracci, 2
20149 MILANO - TEL 024984678 FAX 0248014680 - E-MAIL: aea@arpnet.it Ai responsabili dellAssociazione Esposti Amianto,
Siamo venuti a conoscenza del testo di un disegno di legge scaturito, così ci è stato
detto, da un accordo fra il Governo e i sindacati (confederali e della confindustria), nel
quale i benefici previdenziali dei lavoratori che sono stati esposti allamianto sono
quasi del tutto aboliti. Se abbiamo capito bene vengono salvaguardati i lavoratori che
hanno già ottenuto i benefici e i lavoratori beneficiari degli atti di indirizzo emanati
dal precedente governo. Coloro che hanno le pratiche in corso e quelli che in futuro -
tutte le categorie di lavoratori appartenenti a qualunque ente previdenziale - chiederanno
i benefici, avranno diritto nella misura in cui:
- saranno stati esposti ad oltre dieci anni esclusi i periodi di
inattività eventuale;
- se esposti ad una quantità media annuale di oltre 100 fibre litro
per otto ore al giorno,
Il beneficio sarà ridotto al coefficiente 1,25,
cioè tre mesi per ogni anno di esposizione.
Non si andrà però in pensione anticipatamente, ma
si otterrà una pensione maggiore in termini monetari in quanto il periodo ottenuto come
beneficio, verrà aggiunto agli anni di contribuzione versati. Infatti viene detto che i
lavoratori hanno diritto ai benefici solo al momento del pensionamento. Sembra
contraddittorio quanto viene affermato in seguito in quanto si spiega che il periodo di
pensionamento non potrà superare i 40 e solo dal 2007 non si potranno aggiungere al
pensionamento oltre 5 anni.
Questa proposta di legge che potrebbe essere varata
come decreto legge o inserita nella legge finanziaria è di estrema gravità: meglio
sarebbe stato dire semplicemente che la legge 271/93 che ha modificato larticolo 8
comma 13 della 257/92 è abrogata, evitando così lumiliazione ai lavoratori di
vedere respinta la domanda per non avere superato le 100 fibre litro di esposizione (quasi
mai misurata negli anni passati) e stabilendo ancora una volta che alla perdita possibile
di salute e di mancanza di informazione sui rischi si risponde con la monetizzazione.
Abbiamo deciso di approfondire immediatamente il
problema con laiuto di un avvocato che già collabora con lAEA e con Medicina
Democratica anche per prendere subito delle decisioni. Allo scopo si propone ai
responsabili che ne hanno la possibilità o che possono fare ogni sforzo per averla, di
partecipare alla riunione urgente indetta presso il servizio di prevenzione nei luoghi di
lavoro (SPSAL) giovedì 6 dicembre alle ore 14 (via Gramsci,12 BOLOGNA).
Vi chiediamo pertanto di avvisare il sottoscritto
della vostra possibile partecipazione.
Fulvio Aurora (3392516050)
Milano, 2 dicembre2001
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni riguardanti i lavoratori esposti
allamianto.
Articolo 1
- I lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono
stati adibiti ad una lavorazione comportante lesposizione allamianto in
concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio per 8 ore
al giorno, hanno diritto, al momento del pensionamento, alla moltiplicazione per il
coefficiente di 1.25 dellintero periodo di esposizione allamianto, ai fini del
diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
- A fare tempo dal primo gennaio 2007, laumento
dellanzianità contributiva, derivante dallapplicazione del coefficiente di
cui al comma 1, non può superare i cinque anni.
Articolo 2
- Lanzianità complessiva non può comunque risultare superiore a
quaranta anni.
- Per periodo non inferiore a dieci anni si intende il periodo di
anzianità effettivamente svolta.
Articolo 3
- Sono esclusi dal beneficio di cui allarticolo 1 i titolari di
trattamento pensionistico liquidato o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di
entrata in vigore della presente legge.
- Il beneficio di cui allarticolo 1 non è cumulabile con altri
benefici previdenziali previsti da fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che
comportino lanticipazione dellaccesso al pensionamento ovvero laumento
dellanzianità contributiva.
Articolo 4
- A decorrere dallentrata in vigore della presente legge
larticolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, come modificato dalla legge 4 agosto
1993, n. 271, è abrogato.
- Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da
liquidare, in applicazione dellabrogato articolo 13, comma 8, con decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Le certificazioni rilasciate dallINAIL prima dellentrata
in vigore della presente legge che avrebbero dato luogo ai benefici previdenziali previsti
dallarticolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla
legge 4 agosto 1993, n. 271 sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici
previdenziali di cui allarticolo 1, nei limiti previsti dagli articoli 2 e 3.
- Sono altresì valide, alle medesime condizioni, di cui al comma 3, le
certificazioni che, sono in corso di rilascio da parte dellINAIL in esecuzione degli
atti emessi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alla data dellentrata
in vigore della presente legge.
Articolo 5
- Le domande di pensionamento devono essere presentate allente
previdenziale di appartenenza, che si avvale, ai fini dellaccertamento
dellesposizione allamianto e dei relativi periodi, del supporto tecnico
dellINAIL.
- Lente previdenziale erogatore della prestazione pensionistica
provvede, al momento della liquidazione della prestazione, alla rivalutazione di cui
allarticolo 1.
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