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Ai responsabili dell’Associazione Esposti Amianto,

Siamo venuti a conoscenza del testo di un disegno di legge scaturito, così ci è stato detto, da un accordo fra il Governo e i sindacati (confederali e della confindustria), nel quale i benefici previdenziali dei lavoratori che sono stati esposti all’amianto sono quasi del tutto aboliti. Se abbiamo capito bene vengono salvaguardati i lavoratori che hanno già ottenuto i benefici e i lavoratori beneficiari degli atti di indirizzo emanati dal precedente governo. Coloro che hanno le pratiche in corso e quelli che in futuro - tutte le categorie di lavoratori appartenenti a qualunque ente previdenziale - chiederanno i benefici, avranno diritto nella misura in cui:

  1. saranno stati esposti ad oltre dieci anni esclusi i periodi di inattività eventuale;
  2. se esposti ad una quantità media annuale di oltre 100 fibre litro per otto ore al giorno,

Il beneficio sarà ridotto al coefficiente 1,25, cioè tre mesi per ogni anno di esposizione.

Non si andrà però in pensione anticipatamente, ma si otterrà una pensione maggiore in termini monetari in quanto il periodo ottenuto come beneficio, verrà aggiunto agli anni di contribuzione versati. Infatti viene detto che i lavoratori hanno diritto ai benefici solo al momento del pensionamento. Sembra contraddittorio quanto viene affermato in seguito in quanto si spiega che il periodo di pensionamento non potrà superare i 40 e solo dal 2007 non si potranno aggiungere al pensionamento oltre 5 anni.

Questa proposta di legge che potrebbe essere varata come decreto legge o inserita nella legge finanziaria è di estrema gravità: meglio sarebbe stato dire semplicemente che la legge 271/93 che ha modificato l’articolo 8 comma 13 della 257/92 è abrogata, evitando così l’umiliazione ai lavoratori di vedere respinta la domanda per non avere superato le 100 fibre litro di esposizione (quasi mai misurata negli anni passati) e stabilendo ancora una volta che alla perdita possibile di salute e di mancanza di informazione sui rischi si risponde con la monetizzazione.

Abbiamo deciso di approfondire immediatamente il problema con l’aiuto di un avvocato che già collabora con l’AEA e con Medicina Democratica anche per prendere subito delle decisioni. Allo scopo si propone ai responsabili che ne hanno la possibilità o che possono fare ogni sforzo per averla, di partecipare alla riunione urgente indetta presso il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro (SPSAL) giovedì 6 dicembre alle ore 14 (via Gramsci,12 BOLOGNA).

Vi chiediamo pertanto di avvisare il sottoscritto della vostra possibile partecipazione.

Fulvio Aurora (3392516050)

Milano, 2 dicembre2001


DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni riguardanti i lavoratori esposti all’amianto.

Articolo 1

  1. I lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati adibiti ad una lavorazione comportante l’esposizione all’amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre litro, come valore medio per 8 ore al giorno, hanno diritto, al momento del pensionamento, alla moltiplicazione per il coefficiente di 1.25 dell’intero periodo di esposizione all’amianto, ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
  2. A fare tempo dal primo gennaio 2007, l’aumento dell’anzianità contributiva, derivante dall’applicazione del coefficiente di cui al comma 1, non può superare i cinque anni.

Articolo 2

  1. L’anzianità complessiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni.
  2. Per periodo non inferiore a dieci anni si intende il periodo di anzianità effettivamente svolta.

Articolo 3

  1. Sono esclusi dal beneficio di cui all’articolo 1 i titolari di trattamento pensionistico liquidato o da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il beneficio di cui all’articolo 1 non è cumulabile con altri benefici previdenziali previsti da fondi, gestioni o casse di previdenza obbligatoria che comportino l’anticipazione dell’accesso al pensionamento ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva.

Articolo 4

  1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge l’articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, è abrogato.
  2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici liquidati o da liquidare, in applicazione dell’abrogato articolo 13, comma 8, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le certificazioni rilasciate dall’INAIL prima dell’entrata in vigore della presente legge che avrebbero dato luogo ai benefici previdenziali previsti dall’articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257, come modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271 sono valide ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 1, nei limiti previsti dagli articoli 2 e 3.
  4. Sono altresì valide, alle medesime condizioni, di cui al comma 3, le certificazioni che, sono in corso di rilascio da parte dell’INAIL in esecuzione degli atti emessi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5

  1. Le domande di pensionamento devono essere presentate all’ente previdenziale di appartenenza, che si avvale, ai fini dell’accertamento dell’esposizione all’amianto e dei relativi periodi, del supporto tecnico dell’INAIL.
  2. L’ente previdenziale erogatore della prestazione pensionistica provvede, al momento della liquidazione della prestazione, alla rivalutazione di cui all’articolo 1.