INDENNIZZO DEL DANNO DA "MOBBING"
il "mobbing"
è un termine nuovo che definisce ed inquadra una problematica presente da tempo nel mondo
del lavoro di cui oggi si parla in quanto studi recenti e numerosi ne hanno evidenziato la
dimensione ed i costi aziendali e sociali, ma anche per gli adempimenti nuovi introdotti
dalla normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro. Problematica che, ci dicono le cifre,
è in aumento, anche in relazione alle nuove tipologie di lavoro (interinale,
para-subordinato, etc). Recenti studi europei
dimostrano trattarsi di un fenomeno esteso; 1 lavoratore su 10 ha subito nell'ambito del
suo lavoro atti di intimidazione, mentre 1 ogni 25 violenze fisiche, ogni giorno
afferiscono agli ambulatori della Clinica del Lavoro di Milano 7 nuovi casi di mobbing che
vengono seguiti in Day Hospital.
Definizione Il mobbing è
una forma di terrore psicologico, caratterizzato dalla ripetizione protratta nel tempo,
che viene esercitata sul posto di lavoro, ad opera di un superiore o di colleghi di lavoro
singoli o in gruppo, con lo scopo di eliminare una persona ritenuta scomoda. Le forme che
esso può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di
maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione, dallassegnazione
di compiti dequalificanti alla compromissione dellimmagine sociale nei confronti di
clienti e superiori. Riportiamo
alcune definizioni partendo da quella di Heinz Leymann, a cui si devono i primi studi e la
formulazione teorica, negli anni '80, del mobbing: In caso di conflitto, le azioni
che hanno la funzione di manipolare la persona in senso non amichevole, si possono
distinguere in tre gruppi di forme di comportamento. Un gruppo di azioni verte sulla
comunicazione con la persona attaccata. Un altro gruppo di comportamenti punta sulla
reputazione della persona, utilizzando strategie per distruggerla. Infine le azioni del
terzo gruppo tendono a manipolare la prestazione della persona per punirla. Alcuni di
questi comportamenti si possono trovare nella comunicazione umana quotidiana o durante
casuali litigi. Solo se queste azioni vengono compiute di proposito, frequentemente e per
molto tempo, si possono chiamare mobbing. DallEnte
Nazionale per la Salute e la Sicurezza svedese (la Svezia è il primo paese ad aver
adottato una legge che riconosce il mobbing come malattia professionale): per
persecuzione si intendono ricorrenti azioni riprovevoli o chiaramente ostili intraprese
nei confronti di singoli lavoratori, in modo offensivo, tali da determinare
lallontanamento di questi lavoratori dalla collettività che opera nei luoghi di
lavoro. Harald Ege
afferma: con la parola Mobbing si intende una forma di terrore psicologico sul posto
di lavoro, esercitata attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti, da parte
di colleghi o superiori. Il
Comune di Losanna (assessorato pari opportunità): il mobbing è una situazione di
comunicazione non etica caratterizzata dalla ripetizione, nel lungo
periodo, da parte di una o più persone, di comportamenti ostili diretti sistematicamente
contro un individuo che sviluppa, come reazione, gravi problemi fisici o psicologici. Esso
costituisce un processo di distruzione che può comportare linvalidità permanente.
Due condizioni devono essere assolte affinché si possa affermare di trovarsi in presenza
di mobbing: la durata e la ripetitività
. Mobbing di tipo verticale: quando la violenza psicologica
viene posta in essere nei confronti della vittima da un superiore (nella terminologia
anglosassone questa forma viene anche definita bossing o bullying); -
bossing: azione compiuta dallazienda o dalla direzione del personale nei
confronti di dipendenti divenuti scomodi. Si tratta dunque di una strategia aziendale di
riduzione, ringiovanimento o razionalizzazione degli organici (detto anche mobbing
pianificato); - bullying:
indica i comportamenti vessatori messi in atto da un singolo capo.
Mobbing di tipo orizzontale: quando lazione
discriminatoria è messa in atto dai colleghi nei confronti del soggetto colpito. Mobbing individuale: quando oggetto è il singolo
lavoratore.
Mobbing collettivo:
quando colpiti da atti discriminatori sono gruppi di lavoratori (si pensi alle
ristrutturazioni aziendali, prepensionamenti, cassa integrazione etc.) Mobbing dal basso sia individuale che
collettivo:
quando viene messa in discussione lautorità di un superiore. A queste
forme si deve affiancare una forma di mobbing
definibile sessuale anche se non caratterizzato da contatto fisico. La violenza morale può manifestarsi con una molteplicità di aspetti
(che riportiamo, sapendo che è impossibile mettere insieme in modo sistematico tutte le
possibili azioni mobbizzanti): 1) impedire
al lavoratore di esprimersi / attacchi alla possibilità di esprimersi; 2) isolare
il lavoratore (privarlo dei mezzi di comunicazione: telefono, computer, posta.), bloccare
il flusso dinformazioni necessarie al lavoro, estromettere dalle decisioni, impedire
che gli altri lavoratori gli rivolgano la parola, negare la sua presenza, comportarsi come
se il mobizzato non ci fosse, trasferirlo in luoghi isolati o comportanti lunghi tempi di
percorrenza, etc); 3) discreditare
il lavoratore / attacchi contro la reputazione (ridicolarizzarlo, umiliarlo, attaccare le
sue convinzioni religiose, sessuali, morali, calunniare membri della sua famiglia; 4) ridurre
la considerazione di sé del lavoratore (privarlo degli status symbol, non attribuirgli
incarichi, attribuirgli incarichi inferiori o superiore alle sue competenze, simulare
errori professionali, continue critiche alle prestazioni o alle sue capacità
professionali anche di fronte a soggetti esterni allimpresa ma anche critiche
soggettive, applicare sanzioni amministrative senza motivo apparente e senza motivazioni;
consegne volutamente confuse, contraddittorie e/o lacunose; azioni di sabotaggio, etc); 5) compromettere
il suo stato di salute (diniego di periodi di ferie o di congedo, attribuzione di mansioni
a rischio o con turni massacranti etc); 6) cambio
di mansioni; 7) violenza
o minaccia di violenza. Per le sue
stesse caratteristiche si tratta di un processo in continua evoluzione per cui fin
dallinizio i diversi ricercatori hanno tentato una sua suddivisione in fasi. Leynmann ha proposto un modello in 4
fasi che Ege ha adattato alla situazione italiana pervenendo ad un modello in 6 0) condizione
zero; 1) conflitto
mirato; 2) inizio
del mobbing; 3) primi
sintomi psico-somatici; 4) errori
ed abusi dellamministrazione del personale; 5) serio
aggravamento della salute psico-fisica della vittima; 6) esclusione
dal mondo del lavoro. Gli studi
italiani dimostrano che è più frequente nelle realtà grandi con una certa quota di
anonimato e nei reparti amministrativi o dei servizi e che colpisce maggiormente la fascia
41-50 anni e molto raramente i lavoratori sotto i 30 anni. Tali studi dimostrano inoltre
che nelle nostre realtà è molto raro il mobbing dal basso. Il mobizzato
può presentare una lunga serie di disturbi, somatizzazioni e vere e proprie malattie che
possono protrarsi per un lungo periodo o divenire croniche ed irreversibili raggiungendo
anche quadri di severa gravità. Nella maggior parte dei casi una vittima di mobbing
accusa sintomi e malesseri a carico di organi od apparati già sede in passato di disturbi
o patologie. Sintomi fisici: 1) eruzioni
cutanee, 2) abbassamento
delle difese immunitarie (tosse, raffreddore, influenza, maggiore vulnerabilità alle
malattie), 3) disturbi
tiroidei, 4) disturbi
cardiaci: tachicardia, senso di oppressione, ipertensione, 5) problemi
delle funzioni gastriche e digestive: bulimia, gastrite, ulcera, 6) disturbi
intestinali, 7) disturbi
della sfera sessuale, 8) dolori
osteoarticolari, 9) astenia. Sintomi psichici: 1) manifestazioni
psicosomatiche (sono le prime a manifestarsi): perdita di concentrazione, di memoria,
turbe del sonno, cefalee, sudorazione; 2) agitazione
/ irrequietezza; 3) sindromi
ansiose; 4) depressioni
con fissazione del pensiero sul proprio problema, abuso nei consumi di sigarette, caffè,
analgesici, stimolanti, alcolici etc, 5) disturbi
comportamentali che impediscono la partecipazione alla vita lavorativa fino
allespulsione dal mondo del lavoro (attacchi di panico, disistima etc); 6) alterazioni
della personalità (fino al suicidio). Bradey Wilson
sulla base di uno studio condotto in Arizona inquadra tali disturbi psichici in base al
DSM IV nel gruppo disturbo post traumatico da stress. Disturbo che
secondo Bargagna e collaboratori corrisponde ad una variante dei disturbi dansia
caratterizzato dalla sperimentazione di uno stato danimo di particolare risonanza
affettiva evocato da eventi estremamente traumatizzanti di cui il soggetto sia vittima o
sia testimone o risulti comunque coinvolto. Aspetti medico-legali Danno alla salute
Si tratta del
danno che deriva dalla compromissione del bene salute costituzionalmente protetto e che
costituisce un valore fondato sulla integrità psico-fisica della persona, integrità da
cui deriva lo stato di benessere personale e la possibilità di godere della salute, di
poter svolgere la vita per tutta la sua durata secondo le ordinarie attività proprie del
consorzio in cui il soggetto vive, di poter realizzare il personale progetto di vita,
comprendendo in ciò le relazioni interpersonali e sociali. In base allarticolo 2087 del codice civile il
datore di lavoro deve prevenire i danni alla salute, adottando tutti gli strumenti resi
disponibili dallattuale stato della scienza e della tecnica benché non
espressamente contemplati dalle norme antifortunistiche. Concetto questo ribadito ed
esteso dallarticolo 3 del decreto legislativo n° 626/94 che impone, fra le misure
di tutela al punto f), il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei
posti di lavoro
e nella definizione dei metodi di lavoro. Per quanto riguarda il danno biologico dobbiamo concentrare la nostra attenzione su quello di natura psichica che costituisce una conseguenza tipica delle molestie morali. In questo ambito di danno va riconsiderato anche laspetto definito doppio mobbing che è legato al ruolo particolare che la famiglia ricopre nella società italiana con trasferimento delle sofferenze allinterno della famiglia, sapendo che il mobbing è una forma di persecuzione subdola perché è spesso composta di tante piccole ingiustizie, messaggi non verbali, sottintesi che non sempre riescono ad assumere una visibilità esterna ancor più quando lambiente di lavoro denuncia dei limiti di solidarietà. A tale
proposito ricordiamo con Age che un collega mobber ha sempre bisogno di una sorta di
<<permesso>> da parte del capo a mobizzare qualcuno. Con larticolo 13 del decreto legislativo n° 38/2000, la cui applicazione è subordinata allapprovazione delle tabelle valutative con decreto del ministero del lavoro (vedi nostra circolare n° 55 del 13 aprile 2000), è stata introdotta la tutela di tale danno che viene definito, in via sperimentale, come la lesione allintegrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona e che, dunque, sarà indennizzato dall'INAIL. Dall'entrata
in vigore di tale decreto al lavoratore residuerà in via esclusiva l'azione per
l'eventuale risarcimento del danno morale. Riduzione della capacità lavorativa
specifica Trattasi di
una valutazione che deve fare riferimento, necessariamente, alle caratteristiche
professionali del lavoratore, sia a quelle acquisite con apposita formazione professionale
che a quelle formate attraverso lesperienza cumulata con lesercizio delle
attività lavorative, quindi con una particolare attenzione all'anamnesi lavorativa ed
alle attività consentite. Inabilità permanente parziale o
assoluta
Trattasi del danno permanente alla capacità lavorativa generica di cui al T.U., DPR n° 1124/65. Riconoscimento in ambito INAIL Il giudice
Guariniello, al recente convegno Mobbing un caso anche italiano ha affermato:
il mobbing può causare anche malattie professionali e, quindi, può costituire
reato, il delitto di lesione personale colposa previsto e punito dallarticolo 590
del C.P.. I danni da
mobbing rientrano in Germania nella casistica delle malattie professionali. I casi di
mobbing possono, dunque, essere denunciati
allINAIL in base alla sentenza della Corte Costituzionale n° 179/89 cioè come
malattie professionali non tabellate per cui spetta al lavoratore lonere della prova
dellorigine professionale, concetto questo ribadito dall'articolo 10 del decreto
legislativo n° 38/2000. Prova non sempre facile in quanto ogni forma di provocazione o di
aggressione deve essere dimostrata e la difficoltà consiste spesso nel disporre di prove
flagranti, anche perché talora non sono presenti manifestazioni di solidarietà da parte
dei compagni di lavoro. Si tratta, dunque, per il lavoratore di raccogliere documentazioni
relative ad eventuali provvedimenti: lettere di richiamo o di biasimo, modifica di
mansioni, trasferimento di sede di lavoro, spostamento di ufficio, etc. In questo
caso la diagnosi e la prova dellorigine professionale si intersecano profondamente
in quanto gli elementi che dimostrano lorigine professionale sono esattamente gli
stessi che permettono di porre diagnosi di violenza morale in ambito
lavorativo. Per aiutarsi
nella diagnosi/prova, oltre che rivolgersi ai centri specializzati per ora presenti solo a
Milano presso la Clinica del Lavoro dellUniversità, si può adottare uno dei metodi
già standardizzati di ricerca, come il questionario LIPT di Leymann del 1997, che ha
avuto adattamenti alle diverse realtà nazionali (in Italia ad opera di Harald Ege). Il primo
passo sarà quello di pervenire ad una diagnosi differenziale con altre forme di violenza
morale quali lo stalking (controllo costante dei lavoratori mirante ad abolire tutti i
tempi morti) o con lo stress lavorativo. Una volta
attuata la distinzione fra azioni mobizzanti e mobbing vero e proprio (le prime sono
eventi traumatizzanti ma a carattere sporadico spesso derivanti da fattori caratteriali o
situazionali destinati a ricomporsi automaticamente, mentre il mobbing si manifesta come
una azione o una serie di azioni che si ripete per un lungo periodo di tempo quasi sempre
in modo sistemico e con uno scopo preciso), diviene dunque fondamentale una corretta
anamnesi lavorativa che si concentri sui seguenti punti,: 1) grandezza
dellazienda e del reparto del mobizzato, settore produttivo; 2) storia
lavorativa allinterno dellazienda e determinazione temporale
dellattività in cui il lavoratore avrebbe subito il mobbing; 3) contesto
nel quale si inseriscono le azioni potenzialmente mobizzanti; 4) durata
della violenza morale in numero di mesi ; 5) frequenza
degli attacchi , 6) caratteristiche
e modalità degli attacchi subiti; 7) numero
dei soggetti praticanti tali violenze e loro ruolo allinterno dellazienda 8) vi
sono state forme di violenza sessuale e se si di che tipo?; 9) valutazione
del lavoratore sulle eventuali motivazioni del mobbing; 10) eventuale coinvolgimento dei
colleghi o dei superiori gerarchici da parte del mobbizzato; 11) situazione interna
allazienda (periodi di riduzione del personale, ristrutturazioni etc); 12) epoca di esordio delle
manifestazioni patologiche; 13) definizione esatta delle
diverse patologie con attenzione anche allo stato di salute anteriore, 14) valutazione soggettiva
dellautostima del lavoratore riferito allepoca precedente e successiva le
azioni di mobbing. Vanno poi
raccolte informazioni e/o documentazioni relative ad eventuali provvedimenti: lettere di
richiamo, di biasimo, modifica di mansioni, trasferimento di sede di lavoro, ordini di
servizio, spostamento di ufficio etc). Una
particolare attenzione va posta anche alla struttura psicologica del soggetto in quanto è
chiaro che non tutti reagiscono nello stesso modo alla stessa quantità di stress. Come
afferma il Gilioli (direttore del Centro per la Prevenzione, Diagnosi, Cura e
Riabilitazione della patologia da disadattamento lavorativo c/o la Clinica del Lavoro di
Milano) cè chi possiede anticorpi psicologici per cui è in grado di
neutralizzare per un periodo di tempo maggiore gli effetti dannosi
sullorganismo. Valutazione del danno psichico in
ambito INAIL La
valutazione del danno permanente da parte dellINAIL comporta talune difficoltà
determinate in parte dalle caratteristiche delle tabelle valutative annesse al T.U., DPR
n° 1124/65, che comportano che talora si proceda con metodo analogico. In ogni caso resta
fermo lineludibile riferimento al grado di riduzione della attitudine lavorativa ed
alla concreta spendibilità lavorativa della funzione residuata. che fanno riferimento
alla capacità lavorativa. Tale
valutazione dovrebbe essere fatta, come anche confermato nel recente decreto di modifica,
allatto della stabilizzazione del danno, che in genere, quando riguarda la sfera
psichica, pretende tempi lunghi, come del pari lunghi appaiono i periodi di inabilità
assoluta temporanea che mai come in questo caso assumono rilievo ai fini della prevenzione
di maggiori danni. -
disturbi della memoria di lieve entità
11-20 -
disturbi della memoria di media entità
21-30 - nevrosi
ossessiva lieve
15 - nevrosi
fobica ossessiva e/o ipocondriaca di media entità
21-30 - nevrosi
fobica ossessiva grave
41-50 -
disturbi ciclotimici che consentono una limitata attività professionale e sociale 36 -
disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale
51-60 -
sindrome depressiva endoreattiva lieve
10 -
sindrome endoreattiva media
25 -
sindrome depressiva endoreattiva grave
31-40 - nevrosi
ansiosa
15 Nel volume Il danno
psichico di W. Brondolo e A. Marigliano si propone una scala di valutazione che si
riporta: -
intensificazione e permanenza a distanza di almeno uno-due anni, di sintomi
nellambito delle funzioni cognitive e della vita affettiva: appiattimento della
affettività, difficoltà espressive, occasionali attacchi di panico, abbandono delle
amicizie, alterazione dei rapporti interpersonali, con possibilità di interruzioni di
relazioni affettive stabili e peggioramento globale del modo di essere
10-15%; -
presenza di sintomi psicopatologici più gravi quali: idee di suicidio, frequenti
attacchi di panico, tendenza cleptomaniche ed altre anomali della condotta (potus,
assunzione incongrua ed arbitraria di psico-farmaci, trascorrere spesso la notte fuori
casa), alterazioni significative del tono dellumore, prendere decisioni avventate
che coinvolgono altri componenti della famiglia, ripetute assenza non giustificate dal
lavoro ecc. 20-30%; -
presenza di più gravi sintomi psicopatologici: diminuzione delle capacità
critiche nellesame di realtà, episodiche alterazioni dellorientamento
temporo-spaziale ed affettivo, diminuzione delle funzioni cognitive con significativo
deficit delle prestazioni abituali, sia nella vita di relazione che sul lavoro,
significativa alterazione della capacità di entrare in rapporto con gli altri per la
difficoltà di comunicazione, alterazioni anche gravi del comportamento (episodi di
violenza, tendenze tossicofiliche, disordini affettivi e sessuali anche nellambito
familiare), subentranti episodi depressivi ecc.
30-40%; -
significativa ma episodica alterazione della capacità di comunicare, di entrare e
di essere in relazione con gli altri, diminuzione delle capacità critiche e di giudizio e
saltuari deliri con deficit del funzionamento sociale ed occupazionale,
40-50%; -
presenza di deliri e di allucinazioni che compromettono gravemente la vita
quotidiana del soggetto,
55-65%; -
diminuzione della capacità di avere cura della propria persona, rischi di atti
violenti contro se stessi e contro gli altri, frequenti stati di eccitamento psicomotorio,
perdita delle relazioni sociali ed affettive,
65-75%; -
incapacità quasi completa di badare a se stessi ed inemendabile sintomatologia
aggressiva con alto rischio suicidiario e di violenze eterodirette,
75-90%. Scarsa è
stata anche lattenzione dellIstituto assicuratore a riguardo di questa
tipologia di danno, con una attenzione rivolta al solo lato infortunistico. Recentemente
Espagnet-Ottaviani-Bonaccorso, nel volume "INAIL: Tabelle di valutazione del danno
neuropsichico in ambito infortunistico lavorativo", hanno affermato: -
sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici o sindrome fisiogena: valutazione
medico legale
5-11% -
cefalee vasomotorie
3-5% -
emicrania post-traumatica
3-8% -
disturbo post-traumatico da stress solo ITA (inabilità temporanea assoluta); in
alcuni casi, assai rari, i sintomi si protraggono nel tempo non rispondendo adeguatamente
alla terapia farmacologica e/o analitica
5-11% -
disturbo psicotico breve: solo ITA Infine nella
Guida alla valutazione medico-legale di Luvoni-Mangili-Bernardi non si danno
indicazioni in merito allinvalidità permanente per le forme psichiche. Unico
riferimento riguarda la sindrome soggettiva generale da trauma cranico (che può
consistere in cefalea, irritabilità, sensazioni di deficit della memoria e
dellattenzione, disturbi del sonno, con obiettività neurologica normale) per la
quale viene indicata unincapacità lavorativa del
6-8%.
Ricordiamo però che tali valutazioni fanno riferimento a quanto previsto dallarticolo 13 e cioè allindennizzo del danno biologico.
Riconoscimento come "causa di servizio" In linea generale la predisposizione
organica a contrarre una determinata malattia o la sua preesistenza allassunzione in
servizio non costituiscono di per sé preclusione al riconoscimento della dipendenza da
causa, o per meglio dire, concausa di servizio, né quindi del diritto allequo
indennizzo, dovendosi considerare se lattività svolta abbia facilitato o accelerato
linsorgenza della malattia o ne abbia aggravato o accelerato il decorso,
contribuendo allinsorgenza di esiti più gravi. A tale riguardo afferma il Consiglio di
Stato Sez. IV n° 639 del 30 aprile 1993: per le malattie che col decorso del tempo
diventano permanenti, il dipendente può proporre domanda di accertamento della dipendenza
da causa di servizio entro il termine semestrale decorrente dalla conoscenza della
permanenza della malattia (vedi anche Consiglio di Stato Sez. IV n° 365 del 4
maggio 1988, Consiglio di Stato Sez. IV n° 951 del 9 maggio 1992, Consiglio di Stato Sez.
IV n° 868 del 15 giugno 1993, etc). 1a categoria: le lesioni del sistema nervoso
centrale con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare profondi ed
irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale o da
determinare incapacità a lavoro proficuo; 4 a
categoria: psico-nevrosi gravi
(fobie persistenti) 6 a
categoria: psico-nevrosi di
media entità, 7 a
categoria: isteronevrosi di
media gravità 8 a
categoria: sindrome nevrosiche
lievi, ma persistenti |