Tribunale di Bologna, decreto
ex art. 28, l. n. 300/70, SLC CGIL / TIM Telecom Italia Mobile spa, in
materia di mancata informativa e illegittimo ricorso al lavoro interinale. Si tratta di una
pronuncia importante, non solo per la rilevanza dell'impresa interessata, ma anche perché presso la TIM, così come presso le
imprese di gestione telefonica in generale, l'utilizzo illecito di uno strumento
formalmente lecito - quale il lavoro temporaneo - ha assunto dimensioni macroscopiche, che
hanno portato il Giudice a dichiarare che ben lungi dall'essere finalizzato a coprire
fabbisogni di maggior organico collegate a "situazioni di mercato congiunturali e non
consolidabili", come dichiarato nelle lettere di missione, pare rappresenti in realtà la normale modalità di
assunzione di personale da parte della società. In effetti
abbiamo potuto dimostrare che le reiterate richieste di ricevere l'informazione preventiva
prevista dalla legge e dai contratti collettivi, da parte della SLC, sono rimaste del tutto ignorate dalla società,
mentre i dati forniti "una tantum" - e comunque soltanto a consuntivo e non
preventivamente - dalla TIM, hanno rivelato
che dal 1999 ad oggi la società ha utilizzato presso il Call Center del Customer Care di
Bologna un numero che, dagli iniziali 117 lavoratori, si è attestato su una media di 190
lavoratori temporanei stabilmente inseriti a far parte di un organico complessivo di circa
570 unità. L'istruttoria, che il Giudice non ha espletato, avrebbe potuto
altresì dimostrare che i lavoratori temporanei non sono affatto stati utilizzati per il
lancio di nuovi prodotti, come la società aveva dichiarato di voler fare nella prima
occasione in cui aveva fatto ricorso al lavoro temporaneo, nel '99, ma sono stati inseriti
nelle normali funzioni di assistenza alla clientela. Il giudice ha
aperto comunque, con l'inciso con il quale
definisce il ricorso al lavoro interinale la normale
modalità di assunzione in TIM - a fronte
della inesistenza di alcuna causa concretamente riconducibile alle casistiche previste
dalla legge e dal contratto collettivo - la possibilità, che comunque ci eravamo
prospettati, per gli interinali di proporre
l'azione individuale per l'accertamento della avvenuta violazione del divieto di
intermediazione e quindi per la costituzione del loro rapporto di lavoro in capo a TIM. Il provvedimento
emesso nella causa SLC/TIM Spa segue una ottima conciliazione raggiunta con la Ducati
Motor Holding spa a seguito di un procedimento per comportamento antisindacale ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promosso dalla FIOM CGIL di Bologna, in forza
della quale si è ottenuta non solo l'assunzione di 10 lavoratori interinali che alla
scadenza dei loro rapporti di lavoro temporaneo non erano stati assunti alle dirette dipendenze della società,
ma anche l'impegno della società a fornire d'ora in avanti le informazioni previste in forma
analitica e per iscritto, e sia alle rappresentanze sindacali aziendali che a quelle territoriali.
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