A RISCHIO I DIRITTI PREVIDENZIALI
DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL’AMIANTO?

Ormai è una storia infinita e l’epilogo appare ancora incerto. Anche se l’addensarsi di tutta una serie di appuntamenti giudiziari e politici lascia intendere che la vertenza per il riconoscimento del diritto dei lavoratori esposti all’amianto ad usufruire delle maggiorazioni contributive previste dalla legge n. 257/92 sia entrata nella sua fase conclusiva.
Per molti tra i lavoratori che hanno operato in condizioni di inquinamento a causa dell’amianto, dopo le pronunce favorevoli del Tribunale, alcune delle quali già confermate anche in sede di appello, sembrava che la questione fosse giunta ad una conclusione positiva con l’emanazione da parte del Ministero del Lavoro di una serie di  “ Atti di indirizzo”, con i quali venivano individuate le figure professionali maggiormente esposte al micidiale cancerogeno.
E’ noto a tutti che l’INAIL, riconsiderando le sue precedenti valutazioni negative, ha provveduto a rilasciare le certificazioni di esposizione necessarie all’INPS per poter calcolare le maggiorazioni contributive previste dalla legge e conseguentemente  consentire ai lavoratori ancora in attività di andare in pensione ed a quelli già pensionati di avere un qualche miglioramento economico.
Mentre si succedevano i casi di lavoratori che venivano manifestando le tipiche malattie da amianto, sembrava che lo stato di incertezza indotto dalle continue impugnazioni delle sentenze favorevoli ad opera  dell’INPS e dell’INAIL fosse stato dissolto. Per molti però non si è trattato di null’altro che di una pia illusione, in particolare per i lavoratori dello stabilimento Enichem.
Se la Cooperativa portuale nulla ha avuto da obiettare riguardo all’”Atto di indirizzo” che la concerneva, ben diverso è stato l’atteggiamento di altri datori di lavoro, come l’ENEL e l’ENICHEM Spa, i quali hanno contestato la validità degli “Atti di indirizzo”,  impugnandoli davanti al TAR.
Il prossimo 18 marzo, il Tribunale Amministrativo del Lazio, riunendo in un’unica udienza tutte le cause intentate dai vari datori di lavoro i cui dipendenti risultano coinvolti dagli “ Atti di indirizzo “, deciderà la sorte di migliaia di lavoratori, molti dei quali, in ragione dell’attestato di esposizione rilasciato dall’INAIL a seguito di tali Atti, oggi si trovano in pensione, dopo essersi licenziati.
Mentre tutti eravamo in attesa della fatidica data del 18 marzo, il 15 Gennaio scorso la VI^ Sezione del Consiglio di Stato è stata chiamata dall’Associazione Nazionale Industriali del Vetro (Assovetro) e dalla Zignago vetro S.p.a. a pronunciarsi contro l’ordinanza con la quale il TAR Lazio aveva respinto il ricorso presentato dalla medesima Associazione nell’intento di ottenere la sospensione degli effetti dell’”Atto di indirizzo” riguardante due stabilimenti della Zignago vetro S.p.a..
La pronuncia emessa dal Consiglio di Stato desta sconcerto e provoca una forte inquietudine.
Innanzitutto, per l’ovvia ragione che il Consiglio di Stato, decidendo diversamente dal TAR Lazio, ha disposto la sospensione degli effetti dell’ “Atto di indirizzo” in questione. Ma ciò che inquieta sono anche i tempi, le modalità ed i motivi addotti a sostegno di tale decisione.
Per quanto riguarda la tempestività della pronuncia, basta far presente che il TAR Lazio aveva respinto la domanda di sospensiva il 17 Dicembre 2001. In modo ultra rapido il Consiglio di Stato si è espresso a meno di un mese di distanza, festività natalizie e di fine d’anno comprese.
Rispetto poi alle modalità della decisione, non si può non rilevare la stranezza di una decisione articolata su due stadi. Infatti, l’ordinanza del Consiglio di Stato, se da un lato sospende l’”Atto di indirizzo” del Ministero, dall’altro rinvia all’udienza del prossimo 5 marzo per la decisione definitiva. Come a dire che per il momento l’”Atto di indirizzo” viene sospeso provvisoriamente, salvo conferma.
Formalmente il motivo viene indicato nella necessità di recepire l’opinione di INPS ed INAIL, che all’udienza del 15 Gennaio neanche si sono presentati; nella sostanza, si ha la sensazione di un rinvio suggerito da una malcelata astuzia politica.
“ Stiamo a vedere l’effetto che fa “ sembrano dirsi i giudici. Se del caso, sulla decisione ci si può ritornare.
Vi è, tutto sommato, la consapevolezza che la posta in gioco è alta ed oltrepassa il ristretto interesse coinvolto dalla causa, che non va oltre i due stabilimenti della Zignago vetro S.p.a.. Si tratta di vedere, in generale, se le ragioni dell’impresa e della sua organizzazione aziendale, così come quelle dettate dalle compatibilità del bilancio INPS,  possano prevalere sull’applicazione di un diritto sancito dalla legge in favore di lavoratori particolarmente svantaggiati rispetto alla normale popolazione, perché nel corso della loro vita lavorativa sono stati esposti ad un insidioso e potente cancerogeno, l’amianto, che ne ha statisticamente ridotto le aspettative di vita.
La motivazione della sospensione accampa a proprio fondamento un non meglio precisato “ danno irreparabile” all’organizzazione aziendale del lavoro. Infatti, con una certa enfasi, la Zignago vetro S.p.a. lamentava che l’applicazione dell’ “Atto di indirizzo” avrebbe comportato un esodo consistente di lavoratori.
Per il Consiglio di Stato tanto è bastato per neutralizzare e vanificare l’applicazione di un diritto, che trova un plurimo fondamento costituzionale.
Non si può tacere, che, oltre al diritto dei cittadini lavoratori a godere di un dignitoso periodo di pensione (art. 38 Costituzione), l’ordinanza del Consiglio di Stato travolge e sacrifica alla logica dell’impresa l’interesse pubblico ed il diritto di ciascun lavoratore alla salute (art. 32 Costituzione).  
Lo schema del ragionamento dei giudici amministrativi capovolge letteralmente il senso e lo spirito di un’altra norma costituzionale, quella stabilita dall’art. 41 comma 2 della Costituzione, che, anziché funzionalizzare e subordinare alle esigenze dell’impresa le ragioni della società, individua queste ultime come limite di quelle altre.
L’idea che l’esercizio di diritti costituzionali primari sia subordinato alla sua compatibilità con le esigenze produttive aziendali, come pare suggerire il Consiglio di Stato, è un principio che non trova conforto nel nostro attuale ordinamento giuridico.
D’altra parte, non si può non rendersi conto che la pronuncia del Consiglio di Stato proietta la sua ombra cupa direttamente sull’udienza del TAR Lazio fissata per il prossimo 18 marzo.
Se infatti il 5 di marzo il Consiglio di Stato dovesse  confermare la decisione presa il 15 gennaio, è difficile immaginare che i giudici del Tribunale amministrativo del Lazio se la sentano di pronunciarsi in modo diverso rispetto a chi, in seconda battuta, nell’eventuale giudizio di appello, dovrebbe giudicare il loro operato.
A fronte di una simile situazione, nella quale si profila il rischio per migliaia di lavoratori di vedersi cancellare un diritto già acquisito, la parola non può che essere ripresa dal basso, da parte di chi da anni va rivendicando giustizia e verità nel rigoroso rispetto dello Stato di diritto.
Così come in difesa dell’art. 18 dello Statuto  l’altro giorno sono scesi in sciopero in tutta Italia 600 mila lavoratori, è giunta l’ora che l’inquietudine e l’incertezza che ormai da troppo tempo attanagliano i lavoratori esposti all’amianto si trasformino in ferma volontà di affermazione di un diritto illegittimamente negato e ostacolato.

Ravenna, 30-01-2002
Cornacchia Claudio
claudiocornacchia@inwint.it