Criteri
e interpretazione secondo il D.Lgs. 151/01 e ordinanza C. Cost.193/01. con
circolare n. 42 del 13.3.2002 vi abbiamo informato dell'Ordinanza della Corte
Costituzionale 193 del 6 -14 giugno 2001 che confermava il nostro orientamento in materia
di contenzioso nei confronti dellINPS in merito agli accrediti contributivi relativi
a maternità avvenute al di fuori del rapporto di lavoro precedenti al 1.1.94 . Noi
sostenevamo, infatti la non sussistenza della data del 1.1.1994 per l'accredito dei
periodi di astensione obbligatoria e per il
riscatto dei periodi di astensione facoltativa fuori
dal rapporto di lavoro. L'Istituto, pressato anche dalle varie richieste delle nostre sedi che in alcuni casi hanno ottenuto l'accoglimento dei casi proposti, ha emanato la circolare n. 102 del 31.5.2002 sull'argomento. Prima
di iniziare l'esame dettagliato della circolare, vi rammentiamo che nulla viene attivato
d'ufficio ed è quindi assolutamente necessario che le lavoratrici e i lavoratori
interessati, iscritti o già pensionati, presentino opportuna istanza. LINPS,
dunque, con circolare n.102 del 31 maggio 2002 esplica
i criteri dell'art. 25, comma 2 e dellarticolo 35, comma 5 del D.Lgs.vo151/01 che
dispongono rispettivamente laccredito figurativo per il periodo di astensione
obbligatoria per maternità (oggi congedo di maternità e congedo di paternità) e il
riscatto dei periodi di astensione facoltativa (oggi congedo parentale) avvenuti fuori dal
rapporto di lavoro, anche per eventi antecedenti il
1° gennaio 1994. Accredito figurativo per astensione
obbligatoria per maternità
Come si ricorderà, larticolo 14, comma 3 del D.Lgs. 503/92 aveva previsto laccredito figurativo per il periodo di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro, ma esclusivamente per gli eventi successivi al 1° gennaio 1994, a condizione che linteressata potesse far valere al momento della domanda 5 anni di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro. Attualmente,
l'articolo 25, comma 2 del D.Lgs. 151/01 prevede l'accredito figurativo dei suddetti
periodi anche per gli eventi antecedenti al 1994 e poiché
l'art.14, comma 3 del D.Lgs. 503/92 è stato abrogato dallarticolo 86 del
D.Lgs. 151/01, potranno essere accreditati - a
domanda - i periodi di astensione obbligatoria , anche anticipata, fuori dal rapporto di
lavoro, anche antecedenti al 1° gennaio 1994, sempre che linteressata possa far
valere - al momento della domanda di accredito - almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. Si
precisa che il quinquennio di contribuzione deve essere nel F.P.L.D. (o fondi sostitutivi)
prima o dopo levento da accreditare.
Il riferimento all'astensione anticipata, art. 17 del T.U., è espresso
esplicitamente all'art. 25, comma 2 dello
stesso T.U. Se,
per il passato, è difficile certificare una gravidanza a rischio, per il futuro riteniamo
utile consigliare alle lavoratrici di richiedere comunque la certificazione medica al
ginecologo del SSN e di presentare domanda al Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro.
Nell'ipotesi
di un diniego da parte del Servizio, motivato dalla mancanza della prestazione lavorativa
della gestante, ricordiamo che in passato il Consiglio di Stato ha previsto comunque
questa ipotesi giustificandola con la impossibilità per la lavoratrice di iniziare
qualsiasi attività lavorativa a causa della gravidanza a rischio. Laccertamento
della gravidanza a rischio anche per le non lavoratrici diventa requisito necessario per
laccredito figurativo ai sensi dellarticolo 25 comma 2 del T.U. La
durata degli accrediti per astensione obbligatoria varia a seconda del periodo in cui si
colloca levento della maternità.
Per
laccredito figurativo dei periodi precedenti al 18 gennaio 1972 data di
entrata in vigore della 1204/71 si dovrà fare riferimento al settore di attività
secondo la legge 860/50 e legge 394/51: 1) per
le addette allindustria : 3 mesi prima del parto e 8 settimane dopo il parto; 2) per
le agricole: 8 settimane prima del parto e 8 settimane dopo il parto; 3) per
le altre lavoratrici dipendenti escluse le lavoratrici a domicilio e le colf - 6
settimane prima del parto e 8 settimane dopo il parto. A
parere dellINPS il settore di attività, necessario per stabilire la durata del
periodo da accreditare, sarà individuato prendendo in considerazione il primo contributo
obbligatorio versato nel fondo lavoratori dipendenti o nelle forme sostitutive
dellAgo accreditato successivamente al
periodo da riconoscere. Questa
precisazione appare non coerente con il testo normativo che prevede unanzianità
contributiva di un quinquennio non necessariamente collocato, in tutto o in parte, in
epoca successiva allevento. Infatti
il riferimento al primo contributo successivo allevento pone il problema
dellindividuazione del settore di attività per quelle lavoratrici che non hanno
più ripreso il lavoro dopo la maternità, pur potendo vantare il diritto
allaccredito. L'INPS
esclude le colf e le lavoratrici a domicilio in quanto non beneficiarie del diritto
all'astensione obbligatoria e della relativa indennità fino all'entrata in vigore della
L.1204/71 (18.1.1972). Si ritiene comunque
opportuno inoltrare le domande anche per queste categorie, con riserva di verificare con
la Consulenza legale l'opportunità di produrre contenzioso. Per
le maternità in atto alla data del 18.1.72, data di entrata in vigore della
L. 1204/71, i periodi da prendere in considerazione per l'accredito figurativo sono
quelli sopra elencati, durante la vigenza della legge 860/50. Il
valore figurativo da attribuire a tali periodi deve essere individuato ai sensi dellart. 8 della legge 155/81. Soggetti
interessati all'accredito . Fino
al 18.12.1977 (data di entrata in vigore della legge di parità n. 903/77) hanno diritto
allaccredito figurativo per astensione obbligatoria per maternità solo le donne. Successivamente, con la
sentenza di Corte Costituzionale n. 1/87, ottenuta dalla Consulenza legale dell'INCA
nazionale, diventa beneficiario anche il padre, che può quindi fruire dei tre mesi
successivi al parto, in caso di morte o di grave malattia della madre. Questa sentenza è
stata recepita successivamente dalla legge 53/2000 e poi dal T.U. ampliando la
possibilità per il padre di usufruire dell'astensione obbligatoria anche in caso di
abbandono della madre e di affidamento esclusivo al padre.
Adozioni ed affidamenti Ricordiamo
che le madri adottive ed affidatarie hanno diritto a tre mesi di astensione obbligatoria
dall'ingresso del bambino/a in famiglia (sentenza Corte Costituzionale n. 341/91). I padri
adottivi od affidatari possono sostituirsi alle madri a loro scelta, sempre dal 18.12.1977
(entrata in vigore della legge di parità) e quindi sono anche loro destinatari
dell'accredito (e del riscatto del congedo parentale di cui si dirà in seguito). Riscatto per astensione facoltativa
per maternità
Larticolo 14, comma 1 del D.Lgs. 503/92 aveva stabilito la facoltà di riscatto, nella misura massima di 5 anni, per i periodi di astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, successivi al 1° gennaio 1994, a condizione che linteressata al momento della domanda potesse far valere 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. L'articolo
35, comma 5 del D.Lgs. 151/01 ha esteso a fronte degli stessi requisiti detta possibilità di riscatto, nella misura massima di 5 anni, e con le modalità dellarticolo 13 della
legge 1338/62 anche per i periodi precedenti al 1°gennaio 1994. Nel
considerare la durata del periodo corrispondente all'astensione facoltativa riscattabile
bisogna tenere conto dell'evoluzione legislativa
successiva; è ovvio, infatti, che la facoltà di riscatto si applica anche al periodo di
prolungamento dell'astensione facoltativa potenzialmente concedibile per assistenza ai
figli con handicap grave ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92. Per i casi di riscatto del periodo di astensione facoltativa, il cui onere è a carico dell'interessata/o, occorrerà valutare caso per caso l'opportunità dell'applicazione della norma in esame. È
opportuno altresì precisare che, mentre nel sistema retributivo il rendimento della
pensione non varia in relazione alla data di richiesta di riscatto effettuato secondo
l'art. 13 L. 1338/62 (varierà solo l'onere), nel sistema contributivo succede esattamente
il contrario, e cioè quanto prima si presenta la domanda di riscatto, più alto sarà il
relativo rendimento pensionistico (l'onere del riscatto varia solo se cambia l'aliquota di
versamento, art. 5 D.Lgs. 184/97).
Periodi di astensione facoltativa riscattabili In merito ai periodi da riscattare per astensione facoltativa al di fuori del rapporto di lavoro le casistiche sono diverse e meritevoli di un approfondimento.
*Dall'entrata in vigore della legge 104/92 (legge quadro sull'handicap), la madre o il padre, in alternativa, possono chiedere il prolungamento dell'astensione facoltativa per assistere il figlio in situazione di handicap grave e di conseguenza oggi è possibile riscattare fino a 27 mesi Per il genitore unico, dall'entrata in vigore della
legge 53/2000, il periodo di astensione facoltativa riscattabile è di 10 mesi. Utilizzo dei periodi di accredito figurativo o di riscatto ai fini pensionistici I
periodi di astensione obbligatoria accreditati figurativamente e quelli di astensione
facoltativa riscattati sono utili sia per il diritto che per la misura di tutti i trattamenti pensionistici (anzianità,
vecchiaia, invalidità, reversibilità) e sono collocati temporalmente al momento
dell'evento maternità.
Ovviamente
l'aumento di contribuzione derivante dai suddetti accrediti è utile per tutte le
situazioni, sia per il raggiungimento dei requisiti di tutti i trattamenti pensionistici,
che per il requisito dei 18 anni di anzianità contributiva da far valere entro il
31.12.1995 per rientrare nel sistema di
calcolo retributivo. Per coloro che sono già titolari di pensione,
l'accredito per astensione obbligatoria dà diritto alla ricostituzione del trattamento
pensionistico. Secondo
linterpretazione dellINPS, detta contribuzione, pur collocata nel periodo
dell'evento, viene considerata utile dall'entrata in vigore del D.Lgs. 151/2001 (27aprile
2001). Pertanto,
gli eventuali arretrati verranno calcolati dal 1° maggio 2001 nel caso di trattamenti
pensionistici con decorrenza anteriore a questa data; mentre per quelli con decorrenza
successiva a tale data, gli eventuali arretrati saranno conteggiati dalla decorrenza
stessa. Noi, invece, riteniamo che quando c'è in
discussione il diritto a pensione convenga mantenere aperto quel filone di contenzioso
tendente a sostenere che già dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 564/96 venisse superata la data dell'1.1.94. Pare
superfluo ricordare che nei casi di ricostituzione la
domanda di accredito per i periodi di astensione obbligatoria deve essere inoltrata
allINPS con il modulo delle ricostituzioni specificando nel frontespizio che la
richiesta viene presentata ai sensi dell'art.
25, comma 2 del D.Lgs. 151/2001. Per
quanto attiene alle domande di pensione già presentate
e non definite, sia in sede amministrativa che giudiziaria lINPS chiarisce
che le stesse devono essere liquidate con
l'attribuzione della contribuzione figurativa in questione. Va
ribadita da parte nostra la necessità di verificare che sia stata inoltrata la domanda di
accredito con relativa documentazione. Per
le domande che invece sono già state respinte per mancanza di requisiti contributivi e
assicurativi occorre presentare riesame
purché non siano già scaduti i termini di
decadenza. Valore
retributivo della contribuzione figurativa
Ricordiamo
che il valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana per i periodi di
contribuzione figurativa è determinato ai sensi dellart. 8, legge 155/81 -
sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i periodi, o
nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso dal 1° gennaio fino alla data di
decorrenza della pensione stessa. Se nell'anno solare in cui si collocano i periodi non vi è retribuzione, il valore retributivo della contribuzione figurativa si determina con riferimento all'anno immediatamente precedente nel quale risultino retribuzioni, o in assenza di queste, con riferimento al primo anno successivo in cui risultino retribuzioni effettive. Dalla
retribuzione da prendere a riferimento sono escluse la 13^ e la 14^ mensilità, le somme
di arretrati dovuti per legge o per contratti, nonché i periodi di prosecuzione
volontaria e quelli per riscatto laurea. Come
più volte ricordato, per alcune figure professionali prima di chiedere la ricostituzione
va prestata particolare attenzione: in alcuni casi, infatti, si può verificare un effetto
negativo per gli interessati stessi. Per esempio, nel passato, in fase di riliquidazione
delle pensioni dei lavoratori agricoli lINPS ha individuato errori e la
riliquidazione ha prodotto indebiti anziché crediti. I casi vanno, quindi, valutati
attentamente. Riscatto per astensione facoltativa
per maternità - modalità
Se
per l'accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria si utilizza sempre
l'art. 8 della legge 155/81, per quanto riguarda l'onere da riscatto occorre fare
riferimento ai diversi sistemi di calcolo. E'
infatti opportuno precisare che per tutti i periodi precedenti al 1° gennaio 1996, si
dovrà applicare l'articolo 13 della legge 1338/62. Per
i periodi successivi al 31.12.1995 si applicherà lo stesso articolo 13 solo per coloro
che alla data del 31.12.1995 potevano far valere 18 anni di contribuzione, mentre si
dovranno applicare i criteri di cui al decreto 184/97 per coloro che a detta data avevano
unanzianità contributiva inferiore. E
opportuno ricordare sinteticamente che per determinare lonere di riscatto ai sensi
dellarticolo 13 della legge 1338/62 occorre: · calcolare
primariamente limporto del trattamento pensionistico includendo i periodi oggetto
del riscatto; successivamente calcolare limporto del trattamento pensionistico
escludendo i periodi del riscatto, quindi il differenziale annuale andrà moltiplicato per
il coefficiente delle tabelle del D.M. 19.2.1981. Per determinare lonere di riscatto ai sensi dellarticolo 5 del D.Lgs. 184/97 (che fa riferimento al regime di calcolo contributivo), occorre: · prendere
a riferimento la retribuzione media dei 12 mesi precedenti la domanda di riscatto, su tale
retribuzione applicare laliquota di versamento del fondo in cui linteressata
è iscritta al momento della domanda; il risultato andrà moltiplicato per i mesi da riscattare, e il relativo montante deve
essere rivalutato dalla data di riscatto in poi.
Seguiranno
altre circolari sui lavoratori agricoli, sui fondi esclusivi e sostitutivi. |