COMUNICATO STAMPA

 

Milano,24 ottobre 2002

 

Oggetto: Presenza di amianto negli ex stabilimenti Falck di Sesto San Giovanni

 

Gli operai del Comitato ex esposti all’amianto della Falck annunciano un sit-in di protesta dinanzi all’Inail di Sesto san Giovanni (via XXIV Maggio, 10) per mercoledì 30 ottobre 2002, ore 9.30.

 

Venuto a conoscenza dei progetti di bonifica nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, il Comitato esposti amianto degli ex lavoratori Falck intende porre all’attenzione dei media la situazione nella quale si vengono a trovare i propri associati, perché non vengano trascurati i loro diritti.

 

Scopo dell’iniziativa odierna, è sensibilizzare l’opinione pubblica dinanzi al comportamento e alle lungaggini burocratiche degli Istituti preposti alla salvaguardia della salute dei lavoratori (Inail e Inps) che ritardano l’accoglimento delle richieste di riconoscimento della malattia professionale per gli operai esposti all’amianto e ad altri agenti inquinanti durante la loro permanenza nelle ex officine Falck.

 

Il comitato ex esposti all’Amianto, spontaneo e autogestito, raccoglie da oltre due anni le istanze di circa 550 lavoratori che ritengono di avere diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla legge 257/92 a favore dei lavoratori che sono stati esposti all’amianto. L’applicazione corretta di tale normativa porterebbe alla rivalutazione dei contributi pensionistici versati, nella misura dell’ 1,5 per ogni anno di lavoro svolto a contatto con l’amianto (ossia 10 anni, varrebbero 15).

 

A tutt’oggi, dinanzi al rifiuto dell’Inail/Inps di riconoscere i benefici previdenziali ai lavoratori sono state istruite dal Comitato circa 60 cause dinanzi ai tribunali di Monza, Bergamo, Lecco e Milano (competenti per territorio) e altrettante saranno presentate successivamente.  Le prossime date utili per la discussione delle vertenze sono: 5 novembre a Monza, 26 novembre Bergamo.

 

Nel contempo i lavoratori si sono autonomamente organizzati per eseguire controlli medici presso la Clinica del Lavoro di Milano: in 8 casi (su circa 200), i medici dell’istituto hanno riscontrato patologie polmonari riconducibili all’esposizione all’amianto e presentato un esposto alla procura. In base ad una perizia medica di parte, tuttavia, i segni di esposizione riguarderebbero non otto, ma 16 lavoratori ex dipendenti Falck.

 

L’attività del comitato ha evidenziato, inoltre, come le pericolose lavorazioni svolte in Falck abbiano provocato in alcuni casi anche la morte di loro colleghi. Allo stato attuale, il Comitato è venuto a conoscenza di almeno 6 casi accertati di decessi riconducibili all’esposizione all’amianto che si collocano in un periodo di tempo compreso tra il 1976 e il 2001: in particolare, l’ultimo caso è legato ad una diagnosi di mesotelioma pleurico, malattia provocata esclusivamente dall’amianto e che presenta un periodo di incubazione di 10/15 anni. Il timore è che con il passare del tempo altri casi possano emergere. Anche per questo motivo il Comitato ha presentato un esposto alla Procura di Monza (dott. Pepè), perché valuti la sussistenza di estremi di reato per mancato rispetto della normativa posta a tutela dei lavoratori.

 

Per inciso, va ricordato che la situazione di bonifica delle aree ex Falck a tutt’oggi evidenzia quante sostanze nocive fossero presenti all’interno degli impianti. Si ricorda che è in corso presso la Procura di Monza un processo nei confronti dell’ ex Sindaco Penati e dell’ex capo ufficio tecnico Schiappapietra (prox udienza 18 novembre) per quanto riguarda la vicenda della bonifica dell’area Vulcano. Nel processo è indagato, tra i restanti 14 imputati, anche l’attuale proprietario dell’area Caltagirone (udienza fissata per il 20 novembre) che l’altro ieri ha incontrato l’attuale sindaco Oldrini per concordare il piano di recupero dell’area.

Ogni ulteriore informazione in merito alla bonifica può essere richiesta ad Orazio la Corte, rappresentante Legambiente di Sesto, oggi parte civile nel processo in questione (tel. 3333860580.

 

 

 


 

GLI EFFETTI NOCIVI DELL’AMAINTO

 

Gli effetti nocivi dell’inalazione di fibre di amianto sono conosciuti in ambito scientifico sin dagli anni ’40 prima sotto forma di asbestosi poi dagli anni ’50 come fattore con comprovati effetti oncogeni (tumore al polmone e mesotelioma pleurico); negli anni ’80 la comunità scientifica ha classificato l’asbesto tra gli agenti sicuramente cancerogeni per l’uomo senza definire alcun valore soglia, al disotto del quale non vi sia rischio per la salute.

Nonostante ciò l’amianto ha continuato ad essere utilizzato massicciamente; il legislatore con notevole ritardo ha disposto la dismissione dalla produzione e dal commercio dell’amianto e dei prodotti che lo contengono nonché la decontaminazione e la bonifica e le misure di prevenzione da attuare a tutela della salute dei lavoratori esposti.

 

I provvedimenti legislativi che vengono in considerazione sotto tali profili sono il D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 e la L. 27.03.1992 n. 257 (che includono la previsione di benefici previdenziali per i lavoratori esposti), ma è bene ricordare che sin dal 1983 con la Direttiva 83/477/CEE del 19.09.1983 il Consiglio della CEE aveva imposto agli stati membri l’adozione di misure per la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all’esposizione all’amianto durante il lavoro ed altresì che con sentenza del 13.12.1990 n. 240 la Corte di Giustizia CEE ha condannato l’Italia per la mancata conformazione alle direttive comunitarie in materia.

 

I benefici previdenziali della legge 257/92

In tale contesto va inquadrato il beneficio previdenziale previsto dall’art. 13 comma 8 L. 257/92 a favore dei lavoratori che sono stati esposti all’amianto: il beneficio economico riconosciuto rappresenta una compensazione solo parziale per chi, in nome delle esigenze economiche e produttive delle imprese, è stato per anni inconsapevolmente esposto al rischio di contrarre gravissime patologie, che come noto potrebbero manifestarsi anche a distanza di anni dalla cessazione dell’esposizione.

Che tale sia la ratio del disposto legislativo deriva, prima ancora che dalle considerazioni di cui sopra, dal tenore letterale della norma sicché i lavoratori della Falck non possono che condividere gli orientamenti giurisprudenziali che hanno evidenziato come la formulazione letterale della norma, alla luce dello stato delle conoscenze scientifiche che evidenziano come l’eziologia delle patologie riconducibili all’inalazione di fibre di amianto prescinda da ogni soglia di esposizione, imponga di prendere in considerazione tutti i lavoratori dei quali sia provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto senza che possano assumere rilevanza limiti quantitativi e/o qualitativi all’esposizione stessa.

Tale orientamento della giurisprudenza di merito ha di recente ottenuto il pieno avvallo della Corte Costituzionale (sentenza 10.01.2000) sicché gli esponenti dichiarano sin d’ora di ritenere assolutamente inapplicabile ed illegittima la circolare INAIL del 23.11.95 - richiamata dalla stessa Falck per negare la sussistenza di un rischio di inalazione delle fibre nei propri stabilimenti, secondo la quale al fine di poter usufruire dei benefici pensionistici solo qualora “si possa orientativamente ritenere che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm³ come valore medio su otto ore al giorno”.

 

Obblighi legislativi gravanti sul datore di lavoro in materia di amianto, documenti richiesti per legge e possibilità ispettive riconosciute

In considerazione della massiccia presenza di amianto e/o di materiali contenenti amianto negli stabilimenti della Falck nonché del rischio di dispersione negli ambienti lavorativi di polvere d’amianto conseguente alle lavorazioni praticate, sin dal 1965 la Falck era soggetta all’obbligo di assicurare presso l’INAIL i lavoratori esposti contro il rischio di contrarre l’asbestosi nonché a tutti gli adempimenti conseguenti previsti dal capo VIII del D.P.R. 1124/65. La maggior parte degli obblighi che considerati in seguito non è mai stata adempiuta.

In particolare:

a norma degli artt. 12 e 140 e ss. del citato D.P.R. 1124/65 la Falck avrebbe dovuto denunciare all’INAIL tutte le lavorazioni di cui agli allegati 4 e 8 della legge, in particolare debbono essere stati denunciati “i lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto”.

Il datore di lavoro avrebbe altresì dovuto fornire all’INAIL tutti gli elementi e le indicazioni eventualmente richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

In relazione a tutte le lavorazioni di cui all’art. 140 (ovvero a quelle di cui al citato all. 8) la Falck era tenuta, nell’effettuare le registrazioni sui libri paga e matricola (cfr. art. 20), a raggruppare i lavoratori addetti a mansioni implicanti il rischio della silicosi e dell’asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti delle lavorazioni medesime.

Sempre in relazione ai lavoratori adibiti alle mansioni di cui all’art. 140 ed a norma degli artt. 157 e ss., il datore di lavoro era tenuto a far sottoporre annualmente il lavoratore a specifici accertamenti medici comprendenti: un esame clinico, una radiografia del torace o un esame schermografico e, a partire dal 1987, gli ulteriori accertamenti prescritti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21.01.1987. I risultati di detti accertamenti dovevano essere indicati su di un apposito registro a numerazione progressiva ed annotati sulla scheda personale del lavoratore; di volta in volta doveva essere rilasciata una specifica attestazione di idoneità al lavoro che in copia avrebbe avuto dovuto essere consegnata al lavoratore. Il datore di lavoro era tenuto a conservare, per un periodo di almeno 7 anni, gli originali di tutta la documentazione sopra citata. Si specifica che al fine dell’effettuazione degli accertamenti sanitari disposti per legge la Falck si serviva di una società non ha mai provveduto ad inviare ai propri dipendenti copia dell’attestazione di idoneità al lavoro.

Con l'entrata in vigore nel 1991 del D.Lgs. del 15.08.1991 n. 277, applicabile "a tutte le attività nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenti amianto" (art. 22) la Falck è stata altresì soggetta ad ulteriori obblighi.

Ai sensi 4 e 5 il datore di lavoro era tenuto ad adottare misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, valutando i rischi, limitando l'impiego dell'amianto ed il numero di lavoratori esposti, controllando periodicamente l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente da attuarsi con le modalità e i metodi previsti per legge, adottando misure di prevenzione, di protezione collettiva e individuale, igieniche, provvedendo a informare e formare periodicamente i lavoratori, tenendo e aggiornando i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi dei lavoratori esposti con relative cartelle sanitarie e di rischio, notificando alle competenti autorità statali o locali le attività che comportino rischi di esposizione ecc…

Gli obblighi di cui sopra previsti in via generale sono ulteriormente specificati dagli artt. 22 e ss.; le disposizioni legislative debbono per l'appunto ritenersi applicabili a tutte le attività in cui vi sia rischio di esposizione ed indipendentemente da qualsiasi limite quantitativo di esposizione; il superamento del limite di 0,1 fibre per cm³ o 0,5 giorni fibra per cm³ di cui all'art. 24 commi 3, 4 e 5 comporta, infatti, solo gli ulteriori obblighi di cui agli artt. 25 comma 1, 26 comma 2, 27 comma 2, 28 comma 2, 30 e 35. Resta pertanto in ogni caso ferma l'applicabilità degli artt. 24, 26 comma 1, 27 comma 1, 28 comma 1, 29 e 34. Pertanto premesso che allo stato solo il datore di lavoro e la ASL territorialmente competente (organo di vigilanza ai sensi dell'art. 3) sono in grado di riferire circa l'eventuale superamento del limite di esposizione, in ogni caso la Falck avrebbe dovuto:

effettuare la valutazione del rischio compiendo gli accertamenti e le misurazioni di cui all'art. 24 ed annotando i risultati di tali valutazioni su un apposito registro da tenere a disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

informare adeguatamente i lavoratori esposti nonché i rappresentanti dei lavoratori circa: i rischi per salute derivanti dall'esposizione, le specifiche norme igieniche da osservare, le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione, le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione (art. 26 comma 1);

assicurarsi che gli edifici e i locali in cui avvengono lavorazioni con materiali contenti amianto possano essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione, ridurre al minimo il rischio di esposizione limitando l'impiego dei materiali ed il numero dei lavoratori esposti, evitando l'accumulo sul luogo di lavoro dei materiali in attesa di impiego, progettando, programmando e sorvegliando le lavorazioni in modo da ridurre al minimo le emissioni di polvere verificando con apposite misurazioni l'efficacia delle misure adottate, fornendo ai lavoratori adeguati indumenti di lavoro e mezzi di protezione delle vie respiratorie, assicurandosi che i materiali polverosi contenenti amianto nonché gli scarti e i residui delle lavorazioni stesse vengano conservati, raccolti e trasportati in adeguati imballaggi chiusi appositamente etichettati (art. 27 comma 1);

provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali delle attrezzature, degli impianti effettuando l'aspirazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati; predisporre aree speciali che consentano ai lavoratori di poter mangiare, bere e sostarvi senza rischio (art. 28 comma 1);

predisporre attraverso un medico competente (art. 3 lett. c) un adeguato sistema di controllo sanitario per i lavoratori: sottoponendoli alle visite mediche già previste dal DPR 1124/65, informandoli sul significato degli accertamenti svolti, adottando se del caso misure preventive e protettive per i singoli lavoratori (art. 29); curando di richiedere e seguire nella programmazione del controllo dell'esposizione il parere del medico competente il quale avrebbe dovuto istruire e aggiornare la cartella sanitaria di ogni singolo lavoratore da custodirsi presso il datore di lavoro, nonché visionare almeno due volte l’anno il luogo di lavoro (art. 7);

predisporre un piano di lavoro per la demolizione e rimozione dell'amianto da comunicare unitamente alle ulteriori informazioni di cui all'art. 34 comma 4, alla ASL competente (art. 34).

Rispetto all'adempimento degli obblighi sopra elencati si rimanda alla descrizione dell'ambiente di lavoro e delle lavorazioni praticate, delle informazioni e istruzioni ricevute dai lavoratori di cui ai successivi documenti. In sintesi può dirsi che nel 1991 negli stabilimenti della Falck con riferimento al rischio di esposizione alle polveri di amianto non si è registrato alcun mutamento significativo fatta eccezione per l’attività di smaltimento successivamente attuata in fase di dismissione dell’azienda.

 

 

USO DI AMIANTO IN FALCK

 

“Era ovunque”. Con queste due parole risponde chiunque abbia lavorato nella acciaierie Falck alla domanda se vi fosse presenza di amianto sul luogo di lavoro. Certo, gli impiegati negli uffici e i dirigenti, per motivi diversi, possono negare l’evidenza dei fatti, ma non così i laminatori, gli elettricisti, gli elettromeccanici, i meccanici, i gruisti, gli acciaieri che con l’amianto hanno convissuto per anni. Era l’unico isolante disponibile ed utilizzato per proteggere chi lavorava a contatto con le apparecchiature necessarie alla produzione dell’acciaio.

In base alle testimonianze raccolte dal Comitato ex esposti all’amianto, l’amianto era presente in maniera generalizzata all’interno degli stabilimenti Falck, sotto forma di pannelli, rotoli, strisce, corde ecc., ma soprattutto disperso nell’aria sotto forma di pulviscolo a causa della continua usura provocata dal calore dei luoghi.

La maggiore esposizione era subita da coloro che lavoravano nei luoghi dove le alte temperature imponevano l’uso massiccio di amianto. La presenza dell’uomo non sarebbe stata neppure possibile, se non fosse stato utilizzato l’amianto per proteggere gli uomini impegnati a lavorare in ambienti a dir poco incandescenti (ricordiamo che l’acciaio superava i 1.500 C°).

Da questo deriva che non appaiono infondate le testimonianze degli operai che per avvicinarsi al forno (per prendere campioni, misurare la temperatura, controllare il buon andamento dell’operazione di fusione ecc.) utilizzavano interi pannelli di amianto (di 1,5 x 1,5 m) a mo’ di scudi. Con la stessa logica venivano protetti gli operatori alle macchine, i gruisti, i manutentori che si avvicinavano ai forni ecc.

Ancor maggiore era l’impiego di amianto per proteggere tutto ciò che si trovava negli stabilimenti e gli operai con quegli strumenti (leve, flessibili, saracinesche, apparecchiature elettriche ecc.) erano costantemente in contatto.

In più c’era la manutenzione: tutto l’amianto di rivestimento andava periodicamente sostituito con amianto nuovo (periodicamente si intende anche più volte al giorno!). Tutti gli operai addetti alle macchine e non solo i manutentori, gli elettricisti e i meccanici erano impegnati in queste operazioni da cui si sviluppava polvere continuamente. Provate a maneggiare per qualche secondo una cordicella in amianto: la polvere si staccherà con estrema facilità, anche se il prodotto è nuovo, si immagini quando è usurato.

L’abbigliamento di chi lavorava più vicino al calore era composto da: guanti, copriscarpe, gabbane e grembiuli. Tutto rigorosamente in fibra di amianto.

 

La produzione di acciaio in Falck

 

Per cogliere le dimensioni della produzione posta in essere a Sesto S. Giovanni dalla società Falck citiamo una parte della sua storia ufficiale:

 

“E' del 1906 la costituzione della Società Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde. Da quella data la storia dello sviluppo di Falck è una progressione senza sosta di acquisizioni di aziende (1911 assorbimento della Ferriera di Milano) e crescita del complesso siderurgico di Sesto S. Giovanni (all'originario stabilimento "Unione", seguirono "Concordia" e "Vulcano", ed in seguito "Vittoria"). Parallelamente allo sviluppo degli impianti siderurgico-meccanici, a partire dal 1917 la Società dà inizio – con la centrale di Boffetto sull'Adda in Valtellina – alla realizzazione di una catena di impianti idroelettrici destinati ad alimentare gli stabilimenti di Sesto San Giovanni. Questo programma termina nel 1962 e porta alla realizzazione di 15 centrali idroelettriche, alimentate da 9 serbatoi e servite da una linea a media ed alta tensione di oltre 500 km che collega gli impianti alpini ed appenninici con i siti produttivi e con le reti elettriche nazionali. Nel 1931 all'azienda si aggiunge il nome Falck. Nel 1935 vengono fondate le Acciaierie di Bolzano. Il quinquennio bellico (aprile '40, aprile '45) segna una riduzione della produzione, a causa dei notevoli danni subiti dagli impianti, ma non un fermo. Furono i fondi messi a disposizione dal Piano Marshall a permettere sia la ricostruzione che l'ammodernamento degli impianti. Nell'anno accademico 1961/62 viene istituita la Cattedra di Siderurgia al Politecnico di Milano, grazie ai fondi messi a disposizione dalla famiglia Falck. Il 1963 è l'anno della quotazione alla Borsa Valori di Milano, sotto la presidenza di Giovanni Falck figlio del fondatore. Nel ‘64 Bruno Falck, Vice Presidente della Società viene nominato Cavaliere del Lavoro per la realizzazione delle Acciaierie di Bolzano. Nel '71 la Società era il principale gruppo siderurgico privato italiano, con una produzione annuale di acciaio di 1.250.000 t., pari a circa l'8% dell'intero prodotto nazionale. Nel novembre del 1980 la Società vede cadere per mano delle Brigate Rosse, il Direttore Generale dello Stabilimento Unione, Ing. Manfredo Mazzanti. Nel 1982 la Presidenza della società passa ad Alberto Falck, figlio di Enrico, affiancato dal Vice Presidente e Consigliere Delegato, Giorgio Enrico Falck, figlio di Giovanni.

I primi insediamenti Falck nella città di Sesto S. Giovanni risalgono al 1906 con l'acquisizione di parte dell'attuale area denominata Unione per una superficie totale di 140.000 m2 . Poco dopo inizia la realizzazione del Villaggio Falck, che vene destinato ad uso abitazione per i dipendenti della Falck. Cresce la città, cui la Falck, la Breda, la Marelli, la vicina Pirelli, impongono un ritmo di sviluppo abitativo impressionante. Sorgono case, scuole, asili, centri sociali, centri sportivi, voluti e mantenuti spesso dalle stesse aziende. La Falck, costruisce, compra e mette a disposizione dei lavoratori di Sesto, Vobarno e Dongo oltre 2.000 appartamenti, oltre a case di riposo, centri di dopolavoro, colonie estive, centri sportivi, biblioteche. Tra questo momento di massimo splendore industriale e oggi intercorre la crisi della siderurgia mondiale che ha completamente ridisegnato gli scenari complessivi dei produttori e quindi della Falck. Ad oggi le aree di proprietà della Falck a Sesto S. Giovanni hanno una superficie di circa 1.500.000 m2
” .

 

Dunque nel ’71, le acciaierie Falck dichiarano una produzione annuale complessiva di 1.250.000 tonnellate.

In base a dati ufficiali, nel 1997 il Settore Acciaio del gruppo dichiara una produzione di circa 270.000 tonnellate. Il lavoro nel tempo è diminuito, ma almeno fino al 1997 l’attività è continuata per produrre nastri in acciai speciali, nastri in acciai laminati, lamiere da treno, prodotti tondi e billette, coils, ecc. I formati, gli spessori, gli utilizzi sono tra i più diversi e – senza necessità di un’elencazione dettagliata – indicano un’ampia varietà di lavorazioni dell’acciaio.

 

L’utilizzo dell’amianto

 

L’amianto era il materiale di base utilizzato presso le acciaierie Falck per coibentare, ossia proteggere dal calore, uomini e apparecchiature. Ciò avveniva in tutti gli stabilimenti (Concordia, Unione, Vittoria) sia nelle acciaierie sia nei laminatoi.

Citiamo solo brevemente quanto dichiarato dalla ASL di Sesto S. Giovanni nel documento datato 13 luglio 2000: “l’industria siderurgica ha fatto largo uso di amianto come materiale coibente e accessorio…si tratta di una presenza (negli stabilimenti Falck ndr) diffusa strutturale che ha riguardato un po’ tutti i lavoratori…tale esposizione ha riguardato molte categorie di lavoratori in modo continuativo…”

 

In particolare si segnala che la stessa costruzione dei forni , delle secchie, delle siviere e dei panieri di colata continua era eseguita con largo uso di amianto che veniva posto tra il materiale refrattario (a diretto contatto con l’acciaio fuso) e il metallo che ricopriva esternamente i contenitori. Tali contenitori andavano periodicamente ricostruiti per intero: ciò significa che gli operai si occupavano di rimuovere l’amianto usurato e di ricollocare pannelli e teli nuovi. L’amianto ricopriva poi i paraspruzzi posti intorno ai forni e alle secchie.

Al di sotto delle gru erano presenti buche rettangolari coibentate con amianto e da cui fuoriuscivano enormi nuvole di amianto in polvere.

Inoltre c’è da aggiungere che l’intera rete di riscaldamento degli stabilimenti era garantita da condutture di acqua calda che circolavano in ogni ambiente (non solo acciaierie e laminatoi): tali tubazioni, per non disperdere il calore erano interamente avvolte nell’amianto.

 

 

 

 


Controlli effettuati

 

A fronte di una legislazione insufficiente e poco attuata, ci sarebbe da stupirsi se comparissero dagli archivi degli enti preposti ai controlli, esaurienti e puntuali relazioni sulla presenza di amianto nella catena produttiva dell’industria siderurgica.

In realtà, il problema è stato ampiamente trascurato per anni, salvo poi emergere in tutta la sua complessità solo con l’introduzione delle normative degli inizi anni novanta.

Fino a quel momento, le ispezioni condotte nelle fabbriche si sono concentrate su altri fattori di rischio per la salute degli operai (rumore, calore, stress ecc.) toccando solo genericamente il problema delle polveri aerodisperse e saltuariamente quello della cancerogeneità dell’amianto.

Ciò non toglie che l’amianto fosse presente in grosse quantità, ma non rientrava ancora “culturalmente” nell’ambito delle sostanze considerate da tenere sotto controllo.

Ciò è evidente se si mettono a confronto le attenzioni prestate per tutti gli anni ‘70, ’80 e inizio ’90 dalle autorità ispettive, con le precauzioni imposte successivamente all’entrata in vigore della normativa “anti-amianto”, in particolar modo, nella fase di decoibentazione dei siti inquinati da questo materiale: in passato nessuna precauzione richiesta, oggi (si vedano le relazioni del capitolo successivo) altissimi requisiti di sicurezza (maschere, tute, aspiratori, imballaggi a tenuta stagna ecc.) senza i quali le società incaricate di rimuovere l’amianto non possono permettersi di operare.

 

Detto ciò, è evidente che anche rispetto alla storia Falck non si siano verificate eccezioni di sorta. Le ispezioni per verificare i fattori di rischio all’interno degli stabilimenti sono state eseguite con una sporadicità inquietante e solo grazie alle pressanti richieste dei lavoratori. Il rischio amianto veniva preso in considerazione solo marginalmente e raramente, ma col passare del tempo – grazie ad una maggiore sensibilità – un po’ più di attenzione è stata dedicata al fenomeno.

 

Pertanto, per trarre dai documenti del passato prove sulla presenza di amianto e conseguentemente sull’esposizione subita dai lavoratori, è necessario uno sforzo di interpretazione che non si fermi all’analisi dei passaggi in cui l’amianto viene espressamente menzionato (che pure ci sono), ma valuti la questione nell’insieme, tenendo in debita considerazione le condizioni ambientali generali comprovate dalle ispezioni: enorme polverosità degli ambienti, scarsi o, addirittura inesistenti, sistemi di aspirazione delle polveri, trascuratezza nella pulizia degli ambienti, timori espressi in merito alla diffusione tra gli operai di patologie polmonari ecc.

Solo attraverso un’analisi incrociata dei documenti, delle testimonianze e delle relazioni sull’operato delle ditte incaricate di scoibentare l’area sarà possibile ottenere un quadro d’insieme (comunque sempre limitato rispetto alla realtà dei fatti) di quale potesse essere l’effettiva esposizione all’amianto degli operai Falck.