| COMUNICATO
STAMPA Milano,24
ottobre 2002 Oggetto:
Presenza di amianto negli ex stabilimenti Falck di
Sesto San Giovanni Gli
operai del Comitato ex esposti allamianto della Falck annunciano un sit-in di
protesta dinanzi allInail di Sesto san Giovanni (via XXIV Maggio, 10) per mercoledì
30 ottobre 2002, ore 9.30. Venuto
a conoscenza dei progetti di bonifica nelle aree ex Falck di Sesto San Giovanni, il Comitato esposti amianto degli ex lavoratori Falck
intende porre allattenzione dei media la situazione nella quale si vengono a trovare
i propri associati, perché non vengano trascurati i loro diritti. Scopo
delliniziativa odierna, è sensibilizzare lopinione pubblica dinanzi al
comportamento e alle lungaggini burocratiche
degli Istituti preposti alla salvaguardia della salute dei lavoratori (Inail e Inps) che
ritardano laccoglimento delle richieste di riconoscimento della malattia
professionale per gli operai esposti allamianto e ad altri agenti inquinanti durante
la loro permanenza nelle ex officine Falck. Il
comitato ex esposti allAmianto, spontaneo e autogestito, raccoglie da oltre due anni
le istanze di circa 550 lavoratori che
ritengono di avere diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla
legge 257/92 a favore dei lavoratori che sono stati esposti allamianto.
Lapplicazione corretta di tale normativa porterebbe alla rivalutazione dei
contributi pensionistici versati, nella misura dell 1,5 per ogni anno di lavoro
svolto a contatto con lamianto (ossia 10 anni, varrebbero 15). A
tuttoggi, dinanzi al rifiuto dellInail/Inps di riconoscere i benefici
previdenziali ai lavoratori sono state istruite dal Comitato circa 60 cause dinanzi ai tribunali di Monza, Bergamo,
Lecco e Milano (competenti per territorio) e altrettante saranno presentate
successivamente. Le prossime date utili per
la discussione delle vertenze sono: 5 novembre a Monza, 26 novembre Bergamo. Nel
contempo i lavoratori si sono autonomamente organizzati per eseguire controlli medici
presso la Clinica del Lavoro di Milano: in 8 casi (su circa 200), i medici
dellistituto hanno riscontrato patologie polmonari riconducibili
allesposizione allamianto e presentato un esposto alla procura. In base ad una
perizia medica di parte, tuttavia, i segni di esposizione riguarderebbero non otto, ma 16
lavoratori ex dipendenti Falck. Lattività
del comitato ha evidenziato, inoltre, come le pericolose lavorazioni svolte in Falck
abbiano provocato in alcuni casi anche la morte
di loro colleghi. Allo stato attuale, il Comitato è venuto a conoscenza di almeno 6 casi
accertati di decessi riconducibili allesposizione allamianto che si collocano
in un periodo di tempo compreso tra il 1976 e il 2001: in particolare, lultimo caso
è legato ad una diagnosi di mesotelioma pleurico, malattia provocata esclusivamente dallamianto
e che presenta un periodo di incubazione di 10/15 anni. Il timore è che con il passare
del tempo altri casi possano emergere. Anche per questo motivo il Comitato ha presentato
un esposto alla Procura di Monza (dott. Pepè),
perché valuti la sussistenza di estremi di reato per mancato rispetto della normativa
posta a tutela dei lavoratori. Per
inciso, va ricordato che la situazione di bonifica
delle aree ex Falck a tuttoggi evidenzia quante sostanze nocive fossero presenti
allinterno degli impianti. Si ricorda che è in corso presso la Procura di Monza un
processo nei confronti dell ex Sindaco Penati e dellex capo ufficio tecnico
Schiappapietra (prox udienza 18 novembre) per quanto riguarda la vicenda della bonifica
dellarea Vulcano. Nel processo è indagato, tra i restanti 14 imputati, anche
lattuale proprietario dellarea Caltagirone
(udienza fissata per il 20 novembre) che laltro ieri ha incontrato lattuale
sindaco Oldrini per concordare il piano di recupero dellarea. Ogni
ulteriore informazione in merito alla bonifica può essere richiesta ad Orazio la Corte, rappresentante Legambiente di
Sesto, oggi parte civile nel processo in questione (tel. 3333860580.
GLI
EFFETTI NOCIVI DELLAMAINTO Gli
effetti nocivi dellinalazione di fibre di amianto sono conosciuti in ambito
scientifico sin dagli anni 40 prima sotto forma di asbestosi poi dagli anni 50
come fattore con comprovati effetti oncogeni (tumore al polmone e mesotelioma pleurico);
negli anni 80 la comunità scientifica ha classificato lasbesto tra gli agenti
sicuramente cancerogeni per luomo senza definire alcun valore soglia, al disotto del
quale non vi sia rischio per la salute. Nonostante
ciò lamianto ha continuato ad essere utilizzato massicciamente; il legislatore con
notevole ritardo ha disposto la dismissione dalla produzione e dal commercio
dellamianto e dei prodotti che lo contengono nonché la decontaminazione e la
bonifica e le misure di prevenzione da attuare a tutela della salute dei lavoratori
esposti. I provvedimenti legislativi che vengono in
considerazione sotto tali profili sono il D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 e la L. 27.03.1992 n.
257 (che includono la previsione di benefici previdenziali per i lavoratori esposti), ma
è bene ricordare che sin dal 1983 con la Direttiva 83/477/CEE del 19.09.1983 il Consiglio
della CEE aveva imposto agli stati membri ladozione di misure per la protezione dei
lavoratori contro i rischi connessi allesposizione allamianto durante il
lavoro ed altresì che con sentenza del 13.12.1990 n. 240 la Corte di Giustizia CEE ha
condannato lItalia per la mancata conformazione alle direttive comunitarie in
materia. I
benefici previdenziali della legge 257/92
In
tale contesto va inquadrato il beneficio previdenziale previsto dallart. 13 comma 8
L. 257/92 a favore dei lavoratori che sono stati esposti allamianto: il beneficio
economico riconosciuto rappresenta una compensazione solo parziale per chi, in nome delle
esigenze economiche e produttive delle imprese, è stato per anni inconsapevolmente
esposto al rischio di contrarre gravissime patologie, che come noto potrebbero
manifestarsi anche a distanza di anni dalla cessazione dellesposizione. Che
tale sia la ratio del disposto legislativo
deriva, prima ancora che dalle considerazioni di cui sopra, dal tenore letterale della
norma sicché i lavoratori della Falck non possono che condividere gli orientamenti
giurisprudenziali che hanno evidenziato come la formulazione letterale della norma, alla
luce dello stato delle conoscenze scientifiche che evidenziano come leziologia delle
patologie riconducibili allinalazione di fibre di amianto prescinda da ogni soglia
di esposizione, imponga di prendere in considerazione tutti i lavoratori dei quali sia
provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto senza
che possano assumere rilevanza limiti quantitativi e/o qualitativi allesposizione
stessa. Tale
orientamento della giurisprudenza di merito ha di recente ottenuto il pieno avvallo della
Corte Costituzionale (sentenza 10.01.2000) sicché gli esponenti dichiarano sin
dora di ritenere assolutamente inapplicabile ed illegittima la circolare INAIL del
23.11.95 - richiamata dalla stessa Falck per negare la sussistenza di un rischio di
inalazione delle fibre nei propri stabilimenti, secondo la quale al fine di poter
usufruire dei benefici pensionistici solo qualora si possa orientativamente ritenere
che la concentrazione media annuale sia stata superiore a 0,1 fibre/cm³ come valore medio
su otto ore al giorno. Obblighi
legislativi gravanti sul datore di lavoro in materia di amianto, documenti richiesti per
legge e possibilità ispettive riconosciute In
considerazione della massiccia presenza di amianto e/o di materiali contenenti amianto
negli stabilimenti della Falck nonché del rischio di dispersione negli ambienti
lavorativi di polvere damianto conseguente alle lavorazioni praticate, sin dal 1965
la Falck era soggetta allobbligo di assicurare presso lINAIL i lavoratori
esposti contro il rischio di contrarre lasbestosi nonché a tutti gli adempimenti
conseguenti previsti dal capo VIII del D.P.R. 1124/65. La maggior parte degli obblighi che
considerati in seguito non è mai stata adempiuta. In
particolare: a
norma degli artt. 12 e 140 e ss. del citato D.P.R. 1124/65 la Falck avrebbe dovuto denunciare allINAIL tutte le lavorazioni di
cui agli allegati 4 e 8 della legge, in particolare debbono essere stati denunciati i
lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto
e di materiali che lo contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di
amianto. Il
datore di lavoro avrebbe altresì dovuto fornire allINAIL tutti gli elementi e le
indicazioni eventualmente richieste per la valutazione
del rischio e la determinazione del premio di assicurazione. In
relazione a tutte le lavorazioni di cui allart. 140 (ovvero a quelle di cui al
citato all. 8) la Falck era tenuta, nelleffettuare le registrazioni sui libri paga e
matricola (cfr. art. 20), a raggruppare i lavoratori addetti a mansioni implicanti il
rischio della silicosi e dellasbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli
reparti delle lavorazioni medesime. Sempre
in relazione ai lavoratori adibiti alle mansioni di cui allart. 140 ed a norma degli
artt. 157 e ss., il datore di lavoro era tenuto a far sottoporre annualmente il lavoratore
a specifici accertamenti medici comprendenti:
un esame clinico, una radiografia del torace o un esame schermografico e, a partire dal
1987, gli ulteriori accertamenti prescritti dal Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 21.01.1987. I risultati di detti accertamenti dovevano essere
indicati su di un apposito registro a numerazione progressiva ed annotati sulla scheda
personale del lavoratore; di volta in volta doveva essere rilasciata una specifica
attestazione di idoneità al lavoro che in copia avrebbe avuto dovuto essere consegnata al
lavoratore. Il datore di lavoro era tenuto a conservare, per un periodo di almeno 7 anni,
gli originali di tutta la documentazione sopra citata. Si specifica che al fine
delleffettuazione degli accertamenti sanitari disposti per legge la Falck si serviva
di una società non ha mai provveduto ad inviare ai propri dipendenti copia
dellattestazione di idoneità al lavoro. Con
l'entrata in vigore nel 1991 del D.Lgs. del 15.08.1991 n. 277, applicabile "a
tutte le attività nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o da materiali contenti amianto" (art. 22) la Falck è stata
altresì soggetta ad ulteriori obblighi. Ai
sensi 4 e 5 il datore di lavoro era tenuto ad adottare
misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, valutando i
rischi, limitando l'impiego dell'amianto ed il numero di lavoratori esposti, controllando
periodicamente l'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente da
attuarsi con le modalità e i metodi previsti per legge, adottando misure di prevenzione,
di protezione collettiva e individuale, igieniche, provvedendo a informare e formare periodicamente i lavoratori,
tenendo e aggiornando i registri indicanti i livelli di esposizione, gli elenchi dei
lavoratori esposti con relative cartelle sanitarie e di rischio, notificando alle
competenti autorità statali o locali le attività che comportino rischi di esposizione
ecc
Gli
obblighi di cui sopra previsti in via generale sono ulteriormente specificati dagli artt.
22 e ss.; le disposizioni legislative debbono per l'appunto ritenersi applicabili a tutte
le attività in cui vi sia rischio di esposizione ed indipendentemente da qualsiasi limite
quantitativo di esposizione; il superamento del limite di 0,1 fibre per cm³ o 0,5 giorni
fibra per cm³ di cui all'art. 24 commi 3, 4 e 5 comporta, infatti, solo gli ulteriori
obblighi di cui agli artt. 25 comma 1, 26 comma 2, 27 comma 2, 28 comma 2, 30 e 35. Resta
pertanto in ogni caso ferma l'applicabilità degli artt. 24, 26 comma 1, 27 comma 1, 28
comma 1, 29 e 34. Pertanto premesso che allo stato solo il datore di lavoro e la ASL
territorialmente competente (organo di vigilanza ai sensi dell'art. 3) sono in grado di
riferire circa l'eventuale superamento del limite di esposizione, in ogni caso la Falck
avrebbe dovuto: effettuare
la valutazione del rischio compiendo gli accertamenti e le misurazioni di cui all'art. 24
ed annotando i risultati di tali valutazioni su un apposito registro da tenere a
disposizione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; informare
adeguatamente i lavoratori esposti nonché i rappresentanti dei lavoratori circa: i rischi
per salute derivanti dall'esposizione, le specifiche norme igieniche da osservare, le
modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di
protezione, le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo
l'esposizione (art. 26 comma 1); assicurarsi
che gli edifici e i locali in cui avvengono lavorazioni con materiali contenti amianto
possano essere sottoposti ad efficace pulitura e manutenzione, ridurre al minimo il rischio di esposizione limitando
l'impiego dei materiali ed il numero dei lavoratori esposti, evitando l'accumulo sul luogo
di lavoro dei materiali in attesa di impiego, progettando, programmando e sorvegliando le
lavorazioni in modo da ridurre al minimo le emissioni di polvere verificando con apposite
misurazioni l'efficacia delle misure adottate, fornendo ai lavoratori adeguati indumenti
di lavoro e mezzi di protezione delle vie respiratorie, assicurandosi che i materiali
polverosi contenenti amianto nonché gli scarti e i residui delle lavorazioni stesse
vengano conservati, raccolti e trasportati in adeguati imballaggi chiusi appositamente
etichettati (art. 27 comma 1); provvedere
alla regolare e sistematica pulitura dei locali delle attrezzature, degli impianti
effettuando l'aspirazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati; predisporre aree
speciali che consentano ai lavoratori di poter mangiare, bere e sostarvi senza rischio
(art. 28 comma 1); predisporre
attraverso un medico competente (art. 3 lett. c) un adeguato sistema di controllo
sanitario per i lavoratori: sottoponendoli alle visite mediche già previste dal DPR
1124/65, informandoli sul significato degli accertamenti svolti, adottando se del caso
misure preventive e protettive per i singoli lavoratori (art. 29); curando di richiedere e
seguire nella programmazione del controllo dell'esposizione il parere del medico
competente il quale avrebbe dovuto istruire e aggiornare la cartella sanitaria di ogni
singolo lavoratore da custodirsi presso il datore di lavoro, nonché visionare almeno due
volte lanno il luogo di lavoro (art. 7); predisporre
un piano di lavoro per la demolizione e rimozione dell'amianto da comunicare unitamente
alle ulteriori informazioni di cui all'art. 34 comma 4, alla ASL competente (art. 34). Rispetto
all'adempimento degli obblighi sopra elencati si rimanda alla descrizione dell'ambiente di
lavoro e delle lavorazioni praticate, delle informazioni e istruzioni ricevute dai
lavoratori di cui ai successivi documenti. In sintesi può dirsi che nel 1991 negli
stabilimenti della Falck con riferimento al rischio di esposizione alle polveri di amianto
non si è registrato alcun mutamento significativo fatta eccezione per lattività di
smaltimento successivamente attuata in fase di dismissione dellazienda. USO
DI AMIANTO IN FALCK
Era
ovunque. Con queste due parole risponde chiunque abbia lavorato nella acciaierie
Falck alla domanda se vi fosse presenza di amianto sul luogo di lavoro. Certo, gli
impiegati negli uffici e i dirigenti, per motivi diversi, possono negare levidenza
dei fatti, ma non così i laminatori, gli elettricisti, gli elettromeccanici, i meccanici,
i gruisti, gli acciaieri che con lamianto hanno convissuto per anni. Era
lunico isolante disponibile ed utilizzato per proteggere chi lavorava a contatto con
le apparecchiature necessarie alla produzione dellacciaio. In
base alle testimonianze raccolte dal Comitato ex esposti allamianto, lamianto
era presente in maniera generalizzata allinterno degli stabilimenti Falck, sotto
forma di pannelli, rotoli, strisce, corde ecc., ma soprattutto disperso nellaria
sotto forma di pulviscolo a causa della continua usura provocata dal calore dei luoghi. La
maggiore esposizione era subita da coloro che lavoravano nei luoghi dove le alte
temperature imponevano luso massiccio di amianto. La presenza delluomo non
sarebbe stata neppure possibile, se non fosse stato utilizzato lamianto per
proteggere gli uomini impegnati a lavorare in ambienti a dir poco incandescenti
(ricordiamo che lacciaio superava i 1.500 C°). Da
questo deriva che non appaiono infondate le testimonianze degli operai che per avvicinarsi
al forno (per prendere campioni, misurare la temperatura, controllare il buon andamento
delloperazione di fusione ecc.) utilizzavano interi pannelli di amianto (di 1,5 x
1,5 m) a mo di scudi. Con la stessa logica venivano protetti gli operatori alle
macchine, i gruisti, i manutentori che si avvicinavano ai forni ecc. Ancor
maggiore era limpiego di amianto per proteggere tutto ciò che si trovava negli
stabilimenti e gli operai con quegli strumenti (leve, flessibili, saracinesche,
apparecchiature elettriche ecc.) erano costantemente in contatto. In
più cera la manutenzione: tutto lamianto di rivestimento andava
periodicamente sostituito con amianto nuovo (periodicamente si intende anche più volte al
giorno!). Tutti gli operai addetti alle macchine e non solo i manutentori, gli
elettricisti e i meccanici erano impegnati in queste operazioni da cui si sviluppava
polvere continuamente. Provate a maneggiare per qualche secondo una cordicella in amianto:
la polvere si staccherà con estrema facilità, anche se il prodotto è nuovo, si immagini
quando è usurato. Labbigliamento
di chi lavorava più vicino al calore era composto da: guanti, copriscarpe, gabbane e
grembiuli. Tutto rigorosamente in fibra di amianto. La produzione
di acciaio in Falck
Per
cogliere le dimensioni della produzione posta in essere a Sesto S. Giovanni dalla società
Falck citiamo una parte della sua storia ufficiale: E' del 1906 la costituzione della Società
Anonima Acciaierie e Ferriere Lombarde. Da quella data la storia dello sviluppo di Falck
è una progressione senza sosta di acquisizioni di aziende (1911 assorbimento della
Ferriera di Milano) e crescita del complesso siderurgico di Sesto S. Giovanni
(all'originario stabilimento "Unione", seguirono "Concordia" e
"Vulcano", ed in seguito "Vittoria"). Parallelamente allo sviluppo
degli impianti siderurgico-meccanici, a partire dal 1917 la Società dà inizio con
la centrale di Boffetto sull'Adda in Valtellina alla realizzazione di una catena di
impianti idroelettrici destinati ad alimentare gli stabilimenti di Sesto San Giovanni.
Questo programma termina nel 1962 e porta alla realizzazione di 15 centrali
idroelettriche, alimentate da 9 serbatoi e servite da una linea a media ed alta tensione
di oltre 500 km che collega gli impianti alpini ed appenninici con i siti produttivi e con
le reti elettriche nazionali. Nel 1931 all'azienda si aggiunge il nome Falck. Nel 1935
vengono fondate le Acciaierie di Bolzano. Il quinquennio bellico (aprile '40, aprile '45)
segna una riduzione della produzione, a causa dei notevoli danni subiti dagli impianti, ma
non un fermo. Furono i fondi messi a disposizione dal Piano Marshall a permettere sia la
ricostruzione che l'ammodernamento degli impianti. Nell'anno accademico 1961/62 viene
istituita la Cattedra di Siderurgia al Politecnico di Milano, grazie ai fondi messi a
disposizione dalla famiglia Falck. Il 1963 è l'anno della quotazione alla Borsa Valori di
Milano, sotto la presidenza di Giovanni Falck figlio del fondatore. Nel 64 Bruno
Falck, Vice Presidente della Società viene nominato Cavaliere del Lavoro per la
realizzazione delle Acciaierie di Bolzano. Nel '71 la Società era il principale gruppo
siderurgico privato italiano, con una produzione annuale di acciaio di 1.250.000 t., pari
a circa l'8% dell'intero prodotto nazionale. Nel novembre del 1980 la Società vede cadere
per mano delle Brigate Rosse, il Direttore Generale dello Stabilimento Unione, Ing.
Manfredo Mazzanti. Nel 1982 la Presidenza della società passa ad Alberto Falck, figlio di
Enrico, affiancato dal Vice Presidente e Consigliere Delegato, Giorgio Enrico Falck,
figlio di Giovanni. Dunque
nel 71, le acciaierie Falck dichiarano una produzione annuale complessiva di
1.250.000 tonnellate. In
base a dati ufficiali, nel 1997 il Settore Acciaio del gruppo dichiara una produzione di
circa 270.000 tonnellate. Il lavoro nel tempo è diminuito, ma almeno fino al 1997
lattività è continuata per produrre nastri in acciai speciali, nastri in acciai
laminati, lamiere da treno, prodotti tondi e billette, coils, ecc. I formati, gli
spessori, gli utilizzi sono tra i più diversi e senza necessità di
unelencazione dettagliata indicano unampia varietà di lavorazioni
dellacciaio. Lutilizzo
dellamianto
Lamianto
era il materiale di base utilizzato presso le acciaierie Falck per coibentare, ossia
proteggere dal calore, uomini e apparecchiature. Ciò avveniva in tutti gli stabilimenti
(Concordia, Unione, Vittoria) sia nelle acciaierie sia nei laminatoi. Citiamo
solo brevemente quanto dichiarato dalla ASL di Sesto S. Giovanni nel documento datato 13
luglio 2000: lindustria siderurgica ha
fatto largo uso di amianto come materiale coibente e accessorio
si tratta di una
presenza (negli stabilimenti Falck ndr) diffusa strutturale che ha riguardato un po
tutti i lavoratori
tale esposizione ha riguardato molte categorie di lavoratori in
modo continuativo
In
particolare si segnala che la stessa costruzione dei forni , delle secchie, delle siviere
e dei panieri di colata continua era eseguita con largo uso di amianto che veniva posto
tra il materiale refrattario (a diretto contatto con lacciaio fuso) e il metallo che
ricopriva esternamente i contenitori. Tali contenitori andavano periodicamente ricostruiti
per intero: ciò significa che gli operai si occupavano di rimuovere lamianto
usurato e di ricollocare pannelli e teli nuovi. Lamianto ricopriva poi i paraspruzzi
posti intorno ai forni e alle secchie. Al
di sotto delle gru erano presenti buche rettangolari coibentate con amianto e da cui
fuoriuscivano enormi nuvole di amianto in polvere. Inoltre
cè da aggiungere che lintera rete di riscaldamento degli stabilimenti era
garantita da condutture di acqua calda che circolavano in ogni ambiente (non solo
acciaierie e laminatoi): tali tubazioni, per non disperdere il calore erano interamente
avvolte nellamianto.
Controlli
effettuati A
fronte di una legislazione insufficiente e poco attuata, ci sarebbe da stupirsi se
comparissero dagli archivi degli enti preposti ai controlli, esaurienti e puntuali
relazioni sulla presenza di amianto nella catena produttiva dellindustria
siderurgica. In
realtà, il problema è stato ampiamente trascurato per anni, salvo poi emergere in tutta
la sua complessità solo con lintroduzione delle normative degli inizi anni novanta.
Fino
a quel momento, le ispezioni condotte nelle fabbriche si sono concentrate su altri fattori
di rischio per la salute degli operai (rumore, calore, stress ecc.) toccando solo
genericamente il problema delle polveri aerodisperse e saltuariamente quello della
cancerogeneità dellamianto. Ciò
non toglie che lamianto fosse presente in grosse quantità, ma non rientrava ancora
culturalmente nellambito delle sostanze considerate da tenere sotto
controllo. Ciò
è evidente se si mettono a confronto le attenzioni prestate per tutti gli anni 70,
80 e inizio 90 dalle autorità ispettive, con le precauzioni imposte
successivamente allentrata in vigore della normativa anti-amianto, in
particolar modo, nella fase di decoibentazione dei siti inquinati da questo materiale: in
passato nessuna precauzione richiesta, oggi (si vedano le relazioni del capitolo
successivo) altissimi requisiti di sicurezza (maschere, tute, aspiratori, imballaggi a
tenuta stagna ecc.) senza i quali le società incaricate di rimuovere lamianto non
possono permettersi di operare. Detto
ciò, è evidente che anche rispetto alla storia Falck non si siano verificate eccezioni
di sorta. Le ispezioni per verificare i fattori di rischio allinterno degli
stabilimenti sono state eseguite con una sporadicità inquietante e solo grazie alle
pressanti richieste dei lavoratori. Il rischio amianto veniva preso in considerazione solo
marginalmente e raramente, ma col passare del tempo grazie ad una maggiore
sensibilità un po più di attenzione è stata dedicata al fenomeno. Pertanto,
per trarre dai documenti del passato prove sulla presenza di amianto e conseguentemente
sullesposizione subita dai lavoratori, è necessario uno sforzo di interpretazione
che non si fermi allanalisi dei passaggi in cui lamianto viene espressamente
menzionato (che pure ci sono), ma valuti la questione nellinsieme, tenendo in debita
considerazione le condizioni ambientali generali comprovate dalle ispezioni: enorme
polverosità degli ambienti, scarsi o, addirittura inesistenti, sistemi di aspirazione
delle polveri, trascuratezza nella pulizia degli ambienti, timori espressi in merito alla
diffusione tra gli operai di patologie polmonari ecc. Solo
attraverso unanalisi incrociata dei documenti, delle testimonianze e delle relazioni
sulloperato delle ditte incaricate di scoibentare larea sarà possibile
ottenere un quadro dinsieme (comunque sempre limitato rispetto alla realtà dei
fatti) di quale potesse essere leffettiva esposizione allamianto degli operai
Falck. |