| SENTENZA
N.41 ANNO
2003 REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE COSTITUZIONALE composta
dai signori: -
Riccardo
CHIEPPA Presidente -
Gustavo
ZAGREBELSKY Giudice -
Carlo
MEZZANOTTE
" -
Fernanda
CONTRI
" -
Guido
NEPPI
MODONA
" -
Piero Alberto
CAPOTOSTI " -
Annibale
MARINI
" -
Franco
BILE
" -
Giovanni Maria
FLICK
" -
Francesco
AMIRANTE
" -
Ugo
DE
SIERVO
" -
Romano
VACCARELLA
"
Paolo
MADDALENA "
Alfio
FINOCCHIARO
" ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio di ammissibilità, ai sensi dellart. 2, primo comma, della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per labrogazione: - dellart. 18, comma primo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, come modificato dallart. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo e allintero periodo successivo che recita: Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che nellambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro; - dellart. 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di
lavoro, e norme sul collocamento, come modificato dallart. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, che recita: Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale,
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento allorario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale; - dellart. 18, comma terzo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, come modificato dallart. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, che recita: Il computo dei limiti occupazionali di cui al
secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie; - dellart. 2, comma 1, della legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata Disciplina dei licenziamenti individuali, che
recita: I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e
gli enti pubblici di cui allarticolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che
occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro
imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati
con il criterio di cui allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dallarticolo 1 della presente legge, sono soggetti allapplicazione
delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla
presente legge. Sono altresì soggetti allapplicazione di dette disposizioni i
datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il
disposto dellarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dallarticolo
1 della presente legge; - dellart. 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, titolata Norme sui licenziamenti individuali, come sostituito
dallart. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: Quando
risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro
entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli unindennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dellultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
dimensioni dellimpresa, allanzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità
può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro; - dellart. 4, comma 1, della legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata Disciplina dei licenziamenti individuali,
limitatamente al periodo che così recita: La disciplina di cui allarticolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dallarticolo 1 della presente
legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di
religione o di culto; giudizio iscritto
al n. 134 del registro referendum. Vista lordinanza del 9 dicembre 2002 con la
quale lUfficio centrale per il referendum presso
la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta; udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003
il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; uditi gli avvocati Alberto Piccinini e Pier Luigi
Panici per i presentatori Paolo Cagna Ninchi, Pier Luigi Panici, Giacinto Botti e Pietro
Alò. Ritenuto
in fatto 1. LUfficio centrale
per il referendum costituito presso la Corte di
cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche e
integrazioni, esaminata la richiesta di referendum
popolare presentata in data 28 febbraio 2002 da quattordici cittadini italiani
quale risultante dallannuncio pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 1° marzo 2002, n. 51 per labrogazione (a) di parte del
comma primo e dei commi secondo e terzo dellart. 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale
e dellattività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), (b) del
comma 1 dellart. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti
individuali), (c) dellart. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali) e (d) di parte del comma 1 dellart. 4 della citata legge
n. 108 del 1990, ne ha verificato la regolarità e, rilevata (con ordinanza del 21 ottobre
2002) la necessità di alcune integrazioni e correzioni formali del quesito, con ordinanza
del 9 dicembre 2002 ha dichiarato che la richiesta di referendum è conforme alla legge. Il
quesito referendario, quale risultante dalle integrazioni e correzioni disposte, è così
formulato: «Volete voi labrogazione: - dellart. 18, comma primo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, come modificato dallart. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, limitatamente alle sole parole che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di
imprenditore agricolo e allintero periodo successivo che recita: Tali
disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori,
che nellambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti,
e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue
dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro; - dellart. 18, comma secondo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di
lavoro, e norme sul collocamento, come modificato dallart. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, che recita: Ai fini del computo del numero dei prestatori di
lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale,
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il
computo delle unità lavorative fa riferimento allorario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore
di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale; - dellart. 18, comma terzo, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, titolata Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento, come modificato dallart. 1 della legge 11
maggio 1990, n. 108, che recita: Il computo dei limiti occupazionali di cui al
secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o
creditizie; - dellart. 2, comma 1, della legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata Disciplina dei licenziamenti individuali, che
recita: I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e
gli enti pubblici di cui allarticolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604, che
occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro
imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati
con il criterio di cui allarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dallarticolo 1 della presente legge, sono soggetti allapplicazione
delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla
presente legge. Sono altresì soggetti allapplicazione di dette disposizioni i
datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il
disposto dellarticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dallarticolo
1 della presente legge; - dellart. 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, titolata Norme sui licenziamenti individuali, come sostituito
dallart. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che recita: Quando
risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o
giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro
entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli unindennità
di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dellultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle
dimensioni dellimpresa, allanzianità di servizio del prestatore di lavoro, al
comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità
può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro; - dellart. 4, comma 1, della legge
11 maggio 1990, n. 108, titolata Disciplina dei licenziamenti individuali,
limitatamente al periodo che così recita: La disciplina di cui allarticolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dallarticolo 1 della presente
legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che
svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, ovvero di
religione o di culto»?. Con
la medesima ordinanza del 19 dicembre 2002 lUfficio centrale ha stabilito, in
applicazione dellart. 32, ultimo comma, della legge n. 352 del 1970, la seguente
denominazione del referendum: «Reintegrazione
dei lavoratori illegittimamente licenziati: abrogazione delle norme che stabiliscono
limiti numerici ed esenzioni per lapplicazione dellart. 18 dello Statuto dei
lavoratori». 2.
Ricevuta comunicazione dellordinanza dellUfficio centrale, il
Presidente di questa Corte ha fissato, per la deliberazione in camera di consiglio sullammissibilità
del referendum, la data del 14 gennaio 2003,
dandone comunicazione ai presentatori della richiesta e al Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma dellart. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970. 3.
I presentatori della richiesta hanno depositato in data 9 gennaio 2003, a norma
dellart. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, una memoria nella quale,
richiamati alcuni precedenti della giurisprudenza di questa Corte, si conclude per lammissibilità
del referendum, in particolare sotto i profili
della omogeneità, della chiarezza e della univocità del quesito proposto. 4.
Nella camera di consiglio del 14 gennaio 2003 i rappresentanti dei presentatori
hanno insistito per una pronuncia di ammissibilità della richiesta di referendum popolare. Considerato
in diritto 1.
La richiesta di referendum abrogativo
popolare, sullammissibilità della quale questa Corte è chiamata a pronunciarsi,
investe quattro disposizioni in materia di disciplina dei licenziamenti individuali di
lavoratori operanti nel settore privato, e precisamente: (a)
lart. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento) (c.d. statuto dei lavoratori), nel testo
risultante dalle modifiche apportate dallart. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
del quale si propone labrogazione limitatamente a parte del comma primo e ai commi
secondo e terzo; (b)
lart. 2, comma 1, della citata legge n. 108 del 1990 (Disciplina dei licenziamenti
individuali); (c)
lart. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali),
nel testo sostituito dallart. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990; (d)
lart. 4, comma 1, secondo periodo, della stessa legge n. 108 del 1990. 2.1.
A differenza di quanto stabilito dallart. 2118 cod. civ., che prevedeva il
cosiddetto recesso ad nutum dal rapporto di
lavoro, la materia dei licenziamenti individuali è oggi regolata, in presenza degli artt.
4 e 35 della Costituzione, in base al principio della necessaria giustificazione del
recesso e del potere di adire il giudice, riconosciuto al lavoratore, in caso di
licenziamento arbitrario. Tale principio, affermato con la legge n. 604 del 1966 e
confermato con la legge n. 300 del 1970 (nonché con la legge n. 108 del 1990,
modificativa delle due precedenti), è stato peraltro svolto per mezzo di due forme di
garanzia: a)
la cosiddetta garanzia obbligatoria, prevista dallart. 8 della legge n. 604 del
1966, che comporta lobbligo del datore di lavoro di riassumere il lavoratore o, in
alternativa, di corrispondergli unindennità quando il licenziamento risulti privo
di una giusta causa (art. 2119 cod. civ.) o di un giustificato motivo (art. 3 della
medesima legge del 1966); b)
la cosiddetta garanzia reale, prevista dallart. 18 della legge n. 300 del 1970, che,
per il caso di licenziamento ingiustificato, inefficace e nullo, stabilisce, per il datore
di lavoro, lobbligo di «reintegrare» nel posto di lavoro il lavoratore e di
corrispondergli unindennità a titolo di risarcimento del danno subito, e, per il
lavoratore, la possibilità di rinunciare al «reintegro» e di ottenere, in alternativa a
esso, unulteriore indennità. Tutela
obbligatoria e tutela reale differiscono dunque profondamente circa le conseguenze del
licenziamento arbitrario: luna è incentrata sulla garanzia patrimoniale, sul
presupposto dellidoneità del recesso illegittimo a risolvere il rapporto di lavoro;
laltra, sulla continuità del rapporto di lavoro, garantita dal diritto al
reintegro, sul presupposto dellinidoneità del recesso illegittimo a risolverlo. 2.2.
Apprestando le due forme di garanzia, il legislatore ne ha altresì definito gli
ambiti di applicazione. Dopo lintervento della legge n. 108 del 1990, essi risultano
configurati come segue. La
tutela reale trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che occupino più di quindici dipendenti in ciascuna unità produttiva, come
individuata dalla legge, e, in ogni caso, quando occupino più di sessanta dipendenti; per
i datori di lavoro imprenditori agricoli, il limite numerico è stabilito in più di
cinque dipendenti (art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970). La
tutela obbligatoria opera invece in tutti i casi in cui non vale la tutela reale, cioè
(art. 2 della legge n. 108 del 1990) nei confronti dei datori di lavoro che occupino fino
a quindici lavoratori (computati secondo i medesimi criteri previsti ai fini della tutela
reale) ovvero fino a cinque dipendenti, se imprenditori agricoli; nonché nei confronti
dei datori di lavoro che comunque occupino fino a sessanta dipendenti, sempre che non sia
applicabile la garanzia reale. La
tutela reale, inoltre, è prevista in tutti i casi di licenziamento dettato da ragioni
discriminatorie (art. 3 della legge n. 108 del 1990). Accanto
a questa disciplina generale, basata (a parte lultima ipotesi menzionata) sul
criterio del numero di occupati, esistono norme che (a) escludono dallambito di
applicazione della garanzia reale i
lavoratori che prestano la loro opera alle dipendenze di datori non imprenditori che
svolgono, senza fini di lucro, attività cosiddette di tendenza, cioè «di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto» (art. 4,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990), (b) escludono altresì dallambito
di applicazione tanto della garanzia reale quanto di quella obbligatoria valendo
per esse la regola residuale del recesso ad nutum alcune categorie di lavoratori come: i
lavoratori domestici (art. 4, comma 1, primo periodo, della legge n. 108 del 1990); i
lavoratori ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici e che non abbiano
optato per la prosecuzione del rapporto (art. 4, comma 2, della stessa legge); i dirigenti
(ex artt. 10 e 2, quarto comma, della legge n.
604 del 1966, e 3 della legge n. 108 del 1990); i lavoratori in prova, fino allassunzione
definitiva e comunque per non oltre sei mesi dallinizio del rapporto (art. 10 della
legge n. 604 del 1966). 2.3.
Tramite la soppressione delle disposizioni e delle parti di disposizioni indicate
nellesposizione del fatto, il referendum
abrogativo la cui ammissibilità costituzionale deve qui essere vagliata è rivolto in
primo luogo allestensione della garanzia reale contro i licenziamenti ingiustificati
ai lavoratori che attualmente, in conseguenza dei limiti numerici sopra ricordati, godono
esclusivamente della garanzia obbligatoria. Questo obiettivo è perseguito, da un lato,
attraverso leliminazione dei limiti numerici che impediscono attualmente alla
garanzia reale di operare in favore dei lavoratori impiegati nelle piccole strutture
produttive; dallaltro, parallelamente a questa estensione, attraverso labrogazione
della norma che attualmente assicura a questi lavoratori soltanto la garanzia
obbligatoria. Il
referendum mira altresì allestensione
della medesima garanzia reale anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività «di tendenza». Restano
invece fuori della portata del referendum
altre categorie di lavoratori del settore privato per le quali valgono discipline
particolari (come i lavoratori domestici, i lavoratori ultrasessantenni, i dirigenti, i
lavoratori in prova). 3.
La richiesta di referendum è
ammissibile. 3.1.
Le norme oggetto del quesito referendario sono estranee alle materie in relazione
alle quali lart. 75, secondo comma, della Costituzione preclude il ricorso allistituto
del referendum abrogativo. 3.2.
La domanda posta agli elettori con il quesito referendario è inoltre omogenea.
Essa concerne, nel suo nucleo centrale, disposizioni e parti di disposizioni che, nellambito
della disciplina dei licenziamenti individuali e alla stregua dei criteri dimensionali
sopra indicati (paragrafo 2.2.), definiscono lambito e i limiti di operatività
della tutela reale apprestata dallart. 18 della legge n. 300 del 1970 in favore del
lavoratore illegittimamente licenziato. Investendo
contemporaneamente (a) la norma che prevede la garanzia obbligatoria, avente
originariamente portata generale (art. 8 della legge n. 604 del 1966), (b) la connessa
previsione che successivamente ha delineato i limiti numerici al di sotto dei quali si
applica la medesima garanzia (art. 2 della legge n. 108 del 1990), nonché (c) la
speculare determinazione dei limiti dimensionali al di sopra dei quali si applica la
tutela reale (art. 18, primo comma, della legge n. 300 del 1970, nelle parti indicate), la
domanda di abrogazione in esame chiarisce la propria obbiettiva ratio unitaria consistente, conformemente al titolo
assegnato al referendum dallUfficio
centrale, nellestensione della garanzia della reintegrazione e del risarcimento del
danno contenuta nellart. 18 dello statuto dei lavoratori, in modo da comprendere in
essa anche lambito in cui oggi vale la tutela obbligatoria. La
domanda referendaria coinvolge inoltre disposizioni strettamente conseguenziali, dettate
ai fini del computo dei dipendenti e per lapplicazione di agevolazioni finanziarie e
creditizie indipendentemente dal limite numerico (commi secondo e terzo dellart. 18
della legge n. 300 del 1970), le quali perderebbero ogni ragion dessere una volta
espunto dal sistema il criterio dimensionale al quale esse fanno riferimento. 3.3.
Il quesito è omogeneo, pur concernendo altresì la disposizione (art. 4, comma 1,
della legge n. 108 del 1990) che esclude lapplicabilità della garanzia di
stabilità reale per i dipendenti da datori di lavoro, non imprenditori, che esercitano unattività
«di tendenza». Lesistenza di una matrice razionalmente unitaria è comunque
assicurata dallobiettivo comune di estendere lambito di operatività della
garanzia reale in settori nei quali essa attualmente non opera. 3.4.
Non incide poi sulla completezza del quesito e quindi sullesigenza
della sua non-contraddittorietà rispetto allintento referendario ma solo
sullestensione della sua portata abrogatrice, rimessa evidentemente alla
discrezionalità dei proponenti, la circostanza che esso non concerna la posizione di
alcune categorie particolari di lavoratori, come ad esempio quelle previste dallart.
4 della legge n. 108 del 1990 o da normative speciali. 3.5.
La domanda referendaria si presenta, per quanto detto, chiara e univoca nella sua
struttura e nei suoi effetti. Essa propone al corpo elettorale unalternativa netta
tra il mantenimento dellattuale disciplina caratterizzata dalla coesistenza di due
parallele forme di tutela, quella obbligatoria e quella reale, e lestensione della
seconda. per
questi motivi LA
CORTE COSTITUZIONALE dichiara
ammissibile la richiesta di referendum
popolare per labrogazione, nelle parti indicate in epigrafe: dellart. 18,
commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dellattività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dalle
modifiche apportate dallart. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali); degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della
legge n. 108 del 1990; dellart. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui
licenziamenti individuali), nel testo sostituito dallart. 2, comma 3, della legge n.
108 del 1990; richiesta dichiarata legittima, con ordinanza del 9 dicembre 2002, dallUfficio
centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione. Così
deciso in Roma, il 30 gennaio 2003. Riccardo
CHIEPPA, Presidente Gustavo
ZAGREBELSKY, Redattore Depositata
in Cancelleria il 6 febbraio 2003. |