Già la Cgil ha ricordato al Governo che sullorario di lavoro era stato già sigglato un avviso comune di Cgil Cisl Uil e Confindustria nel 1997 e che sul lavoro notturno e lo straordinario esiste specifica normativa di Legge. Il Governo non ha tenuto in alcun conto di queste posizioni e, nello
schema di Decreto Legislativo introduce modifiche normative preoccupanti e non accettabili
in quanto complessivamente antitetiche al quadro preesistente determinato dallavviso
del 1997 e dalle Leggi sul lavoro notturno e sullo straordinario. Fra i molti contenuti negativi della bozza di decreto legislativo sicuramente il peggiore è la previsione sulla cessazione di validità delle norme contrattuali alla scadenza dei CCNL o alla validità delle stesse sino al 31-12-2004, nel caso di contratti già scaduti. vai al testo del decreto governativo Prime osservazioni della CGIL sullo schema di decreto legislativo per il recepimento delle Direttive su orario di lavoro. Il Governo procede, come è già accaduto con
la legge 368/01 sul lavoro a tempo determinato, ad un mutamento surrettizio del modello
contrattuale, con il progressivo indebolimento del CCNNLL. E esplicito, infatti, nello schema di
decreto legislativo che le norme oggi contenute nei CCNNLL cessano di avere efficacia alla
loro scadenza. Nel caso dei contratti già scaduti le norme di cui sopra restano valide
fino al 31.12.2004. Si realizza così un lento svuotamento del ruolo e delle prerogative
del contratto nazionale di lavoro il quale potrebbe al massimo intervenire per deroghe
peggiorative ai contenuti della legge che sono già fortemente penalizzanti rispetto alla
media delle attuali normative. Lo schema di decreto legislativo ha valore,
inoltre, per tutto il mondo del lavoro pubblico e privato con esclusione unicamente delle
forze dellordine ed in generale degli apparati di sicurezza. Da una prima analisi dello schema di decreto,
le osservazioni di merito sono le seguenti: Art. 2 - campo di applicazione.
Art. 3 orario normale di lavoro
Art. 4 durata massima orario di
lavoro.
Lavviso comune del 1997 prevede tutti i
datori di lavoro entro 24 ore e dopo la 48^ ora. La legge 409/1998 le imprese industriali dopo
la 45^ ora. Art. 5 lavoro straordinario.
Art. 6 criteri di computo.
Art. 7 riposo giornaliero.
Art. 8 pause di lavoro.
Art. 11 limitazioni al lavoro
notturno.
Art. 13 durata del lavoro notturno.
Art. 15 trasferimento al lavoro
diurno.
Artt. 16 e 17 deroghe ai vari
istituti.
Art. 18 abrogazioni.
Schema
di decreto legislativo, da adottare ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 39 del 2002
(legge comunitaria 2001), per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE in materia di
orario di lavoro, come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della
Costituzione; Visti gli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge
1^ marzo 2002, n. 39, recante disposizioni
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 2001); Vista
la direttiva n. 93/104/CE in materia di orario di lavoro, come modificata dalla direttiva
n. 2000/34/CE; Vista la preliminare deliberazione
dei Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ......... ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del .......; Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità; EMANA il seguente decreto legislativo Titolo I Dísposizioni generali Art. 1 Finalità e definizioni 1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel
dare attuazione organica alla direttiva n. 93/104/CE dei Consiglio, del 23 novembre 1993,
così come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva,
i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di
lavoro. 2.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per: a)
«orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a
disposizione dei datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni; b)
«periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro; c)
«lavoro straordinario»: è il lavoro prestato oltre
l'orario normale di lavoro così
come definito, all'articolo 3 dei presente decreto; d)
«periodo notturno»: periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque dei mattino; e)
«lavoratore notturno»: -
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno
svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; -
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dal contratto
collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato
lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di
ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso
di lavoro a tempo parziale; f)
«lavoro a turni»:
qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a squadre in base al quale dei lavoratori
siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo,
compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale
comporti la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un
periodo determinato di giorni o di settimane; g) «lavoratore a turni»: qualsiasi lavoratore il cui
orario di lavoro sia inserito nel quadro dei lavoro a turni; h) «lavoratore mobile»: qualsiasi lavoratore
impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua
servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile; i)
«lavoro offshore»:
l'attività svolta prevalentemente su una installazione offshore (compresi gli impianti di
perforazione) o a partire da essa, direttamente o indirettamente legata alla esplorazione,
alla estrazione o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché
le attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da una
installazione offshore che da una nave; j)
«riposo adeguato»: il
fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa
in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa
della stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la organizzazione del
lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro
salute, a breve o a lungo termine; k)
«contratti collettivi
di lavoro»: contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative. Art. 2 Campo di applicazione 1 .
Le disposizioni contenute
nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le
uniche eccezioni dei lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del
personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori
mobili di cui alla direttiva 2002/15/CE. 2.
Nei riguardi delle
forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi
compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, nonché nell'ambito
delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e
sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche
dello Stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano
applicazione in presenza di particolarità inerenti alla attività lavorativa o di
ragioni di ordine e sicurezza pubblica, così come individuate con decreto del
Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica e
per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, da emanarsi
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3.
La disciplina contenuta nel
presente decreto si applica anche agli apprendisti maggiorenni. 4.
Nei riguardi dei lavoratori a
domicilio e nelle ipotesi di tele-lavoro le norme dei presente decreto si applicano nei
casi espressamente previsti. Titolo Il Principi in materia di organizzazione dell'orario di lavoro Art. 3 Orario normale di lavoro 1. L'orario
normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali. 2. I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario normale alla durata
media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno. Art. 4 Durata massima dell'orario di lavoro 1. I contratti collettivi di lavoro
stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. 2. La durata media dell'orario di lavoro non può in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore
di lavoro straordinario. 3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non
superiore a quattro mesi. 4. l contratti collettivi nazionali di lavoro possono
in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi
a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi. 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che
occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto ogni quattro mesi a
informare la Direzione provinciale del lavoro - Settore Ispezione del lavoro competente
per territorio. I contratti collettivi nazionali di lavoro possono stabilire le modalità
per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. Art. 5 Lavoro straordinario l.
Il ricorso a prestazioni di lavoro
straordinario deve essere contenuto. 2.
Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti
collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni
di lavoro straordinario. 3. In difetto di disciplina
collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo
accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le
duecentocinquanta ore annuali. 4. Salvo diversa disposizione dei
contratti collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre
ammesso in relazione a: a)
casi di
eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di
fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori; b) casi di
forza maggiore o casi in cui la
mancata esecuzione di
prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo
grave e immediato ovvero a un danno alle persone o alla produzione; c)
per
eventi
particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate
alla attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili,
predisposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici
competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come
sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24
dicembre
1993, n. 537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in
aziendali. 5.
Il lavoro straordinario
deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai
contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire
che, in alternativa o in aggiunta alle
maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
Art. 6 Criteri di
computo 1 . I periodi di ferie annue e i periodi di
assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini dei computo della media di cui all'articolo
4. 2. Nel caso di lavoro straordinario,
se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al
comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano
ai fini della media di cui all'articolo 4. Titolo III Pause, riposi
e ferie Art. 7 Riposo giornaliero 1.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale,
il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Art. 8 Pause 1 . Qualora
l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficíare
di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, ai fini dei recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale
consumazione dei pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di
disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al
lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la
fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la
cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche dei processo lavorativo. 3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi,
rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini dei superamento dei limiti di
durata i periodi di cui all'articolo 5 R.D. 10.9.1923, n. 1955 e successivi atti
applicativi e dell'articolo 4 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e successive
integrazioni. Art. 9 Riposi settimanali 1 . Il
lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7. 2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma
che precede: a)
le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e
non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di
quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale; b)
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata; c)
per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività
discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse
con gli orari dei trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la
regolarità dei traffico ferroviario; d)
i
contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 17, comma 4. 3. Il riposo di
ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e
può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli
tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le
seguenti caratteristiche: a)
operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o
a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla
continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività
industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni
collegate; b)
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche; c)
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo
alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro
deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella
stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle
suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore
a 3 mesi; d)
i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed
esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività
ovvero sia di pubblica utilità; e)
attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta
intensità di capitali o ad alta tecnologia; f)
attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370; g)
attività indicate agli articoli 11, 12, 13 dei decreto legislativo 31 marzo
1998, n.114. 4. Sono fatte salve le
disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso
dalla domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370. 5. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche
di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935,
e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 dei 12 luglio 1935,
nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b)
e c). Con le stesse modalità il Ministro dei lavoro e delle politiche sociali provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma
2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà
senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero
stesso. Art. 10 Ferie annuali 1 . Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2109 dei Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un
periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. 2. Il predetto periodo minimo
di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non
godute, salvo il caso di risoluzione dei rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso
come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri
e modalità di regolazione. Titolo IV Lavoro notturno Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno 1 . L'inidoneità al lavoro notturno
può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 2. 1 contratti collettivi
stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di
effettuare lavoro notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore
24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno
di età dei bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno: a)
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; b)
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un
figlio convivente di età inferiore a dodici anni c)
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni. Art. 12 Modalità di organizzazione dei lavoro notturno e obblighi di comunicazione 1 . L'introduzione dei lavoro notturno
deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti
collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite,
aderenti alle organizzazioni firmatarie dei contratto collettivo applicato dall'impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali dei
lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui l'azienda aderisca o
conferisca mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di almeno
sette giorni. 2. Il datore di lavoro, anche
per il tramite dell'Associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i
servizi ispettivi della Direzione provinciale dei lavoro competente per territorio, con
periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o
compreso in regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto
collettivo. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma che
precede Art. 13 Durata del lavoro notturno 1 L'orario di lavoro dei
lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva
l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di
riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. 2) E' affidata alla contrattazione
collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di
lavoro o dei trattamenti economici idennitari nei confronti dei lavoratori
notturni. Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in
materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori
notturni anche se non concesse a titolo specifico. 3. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, con decreto dei Ministro dei lavoro
e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali
di categoria comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali il cui limite è di otto ore nel caso
di ogni periodo di ventiquattro ore. 4. Il periodo minimo di riposo
settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida
con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma l. Art. 14 Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno 1 La valutazione dello
stato dì salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire attraverso
controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il lavoratore è esposto, secondo
le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi. 2. Durante il lavoro notturno
il datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione adeguato
ed equivalente a quello previsto per il turno diurno. 3. Il datore di lavoro, previa
consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi
degli articoli 40 e seguenti dei decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per ì
lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui
all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale
e collettiva. 4. I contratti collettivi di
lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle
prestazioni di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990,
n. 162. Art.15 Trasferimento al lavoro diurno 1. Qualora sopraggiungano
condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno,
accertata dal medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e
disponibili. 2. La contrattazione collettiva
definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e
individua le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non
risulti applicabile
Titolo V Disposizioni finali e deroghe Art. 16 Deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell'orario 1. Fatte salve le condizioni di
miglior favore stabilite dai contratti collettivi nazionali, sono escluse dall'ambito di
applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3 a) le
fattispecie previste dall'art. 4 del R.D. n. 692/1923 e successive modifiche; b) le
fattispecie di cui al R.D. n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni ivi
previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 dei R.D. n.1955/1923; c) le
prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da altre persone aventi potere di
decisione autonomo sul proprio tempo di lavoro, tenendo comunque conto di eventuali limiti
fissati dalla contrattazione collettiva; d) le
prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio; e) le
industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra, di posa di
condotte ed installazione in mare; f) le
occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate
nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n.2657, e successive modificazioni ed
integrazioni, alle condizioni ivi previste; g) i
commessi viaggiatori o piazzisti; h) il
personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e interna, nonché il
personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto; i) gli
operai agricoli a tempo determinato; j) i
giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di
giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli
dipendenti da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi; k) il
personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa
e spedizione di quotidiani e settimanali, di
documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché
alle attività produttive delle agenzie di stampa; l) il
personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche
e private; m) i
lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e all'art. 2 della legge 13.7.1966,
n. 559; n) le
prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la
continuità dei servizio, nei settori appresso indicati: -
personale
dipendente da imprese concessionarie di servizi nei
settori delle telecomunicazioni, delle poste, delle autostrade, dei
servizi portuali ed aeroportuali, nonché personale dipendente da
aziende che gestiscono servizi pubblici di trasporto; -
personale
dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia
elettrica, gas, calore ed acqua; - personale dipendente da
quelle di raccolta, trattamento, - smaltimento e trasporto di
rifiuti solidi urbani; -
personale
addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi
in cui il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria
o di pubblica sicurezza; o)
personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di
carburante non
autostradali; p) personale non impiegatizio
dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali. 2. Le attività e le
prestazioni indicate alle lettere da a) a p) dei comma precedente verranno aggiornate
mediante decreto del Ministero dei lavoro e delle politiche sociali da adottarsi sentite
le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative nonché le
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale 1 . Le disposizioni di cui
agli articoli 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 possono essere derogate mediante contratti
collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali
nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di
lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole
fissate nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo
livello di contrattazione. 2. In mancanza di disciplina
collettiva, il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative o
delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire
deroghe agli articoli 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 con riferimento: a) alle attività
caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza dei
lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra ì suoi diversi luoghi
di lavoro; b) alle attività di
guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la
protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o
portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attività
caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità dei servizio o della
produzione, in particolare, quando si tratta: 1. di servizi relativi
all'accettazione, ai trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi,
comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri; 2. del
personale portuale o aeroportuale; 3. di servizi della stampa,
radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni,
di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile; 4. di servizi di
produzione, di conduzione e distribuzione dei gas, dell'acqua e del l'elettricità, di
servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento; 5. di
industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche; 6. di attività di ricerca e
sviluppo; 7.
dell'agricoltura; 8.
di lavoratori operanti nel settore del trasporto di
passeggeri nell'ambito di
servizi regolari di trasporto urbani.
d) in caso di sovraccarico
prevedibile di attività, e in particolare: 1 . nell'agricoltura; 2. nel turismo; 3. nel servizi postali.
e) per personale che lavora nel
settore dei trasporti ferroviari: 1. per le attività discontinue; 2. per il servizio prestato a bordo
dei treni; 3. per le attività connesse al
trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità dei traffico ferroviario.
f) a fatti dovuti a
circostanze estranee ai datore di lavoro, eccezionali e
imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero
state comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di
rischio di incidente imminente. 3.
Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla
disciplina di cui
all'articolo 7: a)
per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il
lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra la fine del
servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di
riposo giornaliero; b)
per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati
durante la giornata, in particolare dei personale addetto
alle attività di pulizie. 4. Le
deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse soltanto a condizione che
ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in
casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo
non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata. 5. Nel
rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 del
presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
si tratta: a)
di
dirigenti , di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo; b)
di
manodopera familiare; c)
di
lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose. Art. 18 Disposizioni transitorie e abrogazioni Le clausole dei contratti collettivi in materia di
orario di lavoro vigenti alla data di entrata in vigore dei presente decreto mantengono,
in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza
dei contratti collettivi stessi. Nelle ipotesi di contratti scaduti o di specifici accordi
tra le parti, le clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro hanno
efficacia fino al 31 dicembre 2004. Dalla data di entrata in vigore dei presente decreto
legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia
disciplinata dal presente medesimo decreto, salve le disposizioni espressamente
richiamate. |