ORARIO DI LAVORO


Il 17 gennaio il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo per l'attuazione nazionale della Direttiva 93/104/CE, come modificata dalla Direttiva 2000/34/CE, in materia di orario di lavoro.

In considerazione dell'iter previsto per i decreti legislativo attuativi di direttive comunitarie, l'entrata in vigore della nuova legislazione nazionale sull'orario di lavoro sembra essere ipotizzabile entro il prossimo mese di marzo.

Per effetto della estensione del campo di applicazione della seconda delle Direttive rispetto alla prima, il decreto legislativo riguarderà anche le attività di trasporto ferroviario (originariamente, insieme ad altre attività lavorative, escluse).

Lo schema governativo è giunto dopo il fallimento del confronto tra le parti sociali e, quindi, in assenza di un avviso comune tra le stesse.

Per le caratteristiche del campo di applicazione, l'esito negativo del confronto sull'avviso comune e i contenuti della proposta del Governo hanno avuto un certo effetto anche sulla trattativa in corso sul "CCNL delle Attività Ferroviarie" che, come noto, ha finora trovato proprio sulla disciplina dell'orario una materia tra le più ostiche del negoziato.

Sull'argomento, quindi, è bene che anche i ferrovieri ne sappiano di più.

Infatti, alle difficoltà finora riscontrate nella trattativa - più volte descritte - ed alla necessità di realizzare una disciplina contrattuale che, in tema di orario, dia attuazione alle disposizioni legislative tenendo conto delle specificità ferroviarie ed abbia, in tal senso, un carattere esaustivo ed esclusivo, si sommano le tensioni provocate da Confindustria che ha prodotto la rottura del confronto sull'avviso comune e, sostanzialmente, sostiene l'attuale iniziativa governativa.

Lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo trova, per i suoi contenuti, la contrarietà netta della CGIL.

Il testo, infatti, abroga le leggi in materia di orario di lavoro e, in particolare, gravi risultano gli interventi relativi alle attuali norme su lavoro straordinario e notturno che furono faticosamente adottate nel biennio 1998-99, assumendo i contenuti dell'avviso comune tra Confindustria e CGIL, CISL, UIL

Nello schema del Governo la normativa sul lavoro straordinario e notturno viene peggiorata per i lavoratori e risulta azzerata ogni possibilità di reale controllo da parte degli organi ispettivi, determinandosi così, una sostanziale deregolamentazione del sistema degli orari.

Il Governo procede, come è già accaduto con la legge 368/01 sul lavoro a tempo determinato, ad un mutamento surrettizio del modello contrattuale, con il progressivo indebolimento dei Contratti Collettivi.

E' esplicito, infatti, nello schema di decreto legislativo, che le norme oggi contenute nei vari CCNL cessano di avere efficacia alla loro scadenza.

Nel caso dei Contratti già scaduti tali norme restano valide fino al 3-1.12.2004.

Si realizza per questa via un lento svuotamento del ruolo e delle prerogative del Contratto Nazionale di Lavoro che al massimo, nella nuova condizione legislativa, potrebbe intervenire per deroghe peggiorative ai contenuti della legge che però, in quella condizione, risulteranno fortemente penalizzanti rispetto alla media delle attuali normative.

Lo schema di decreto legislativo ha valore, inoltre, per tutto il mondo del lavoro pubblico e privato con esclusione unicamente delle forze dell'ordine ed in generale degli apparati di sicurezza.

Da una prima analisi dello schema di decreto, le osservazioni di merito della CGIL sono le seguenti:

Campo di applicazione

· Estensione alle attività pubbliche con contemporanea esclusione di alcuni settori delle stesse senza salvaguardia delle garanzie di tutela per i lavoratori;

· Estensione agli apprendisti maggiorenni di tutte le norme comprese quelle relative al lavoro straordinario e notturno.

Orario normale di lavoro

· Soppressione della salvaguardia delle vigenti disposizioni contrattuali;

· Soppressione delle norme sui criteri di computo disciplinati dalle attuali disposizioni legislative e dalle definizioni contenute nei vari CCNL e in accordi aziendali di secondo livello.


Durata massima orario di lavoro

· Comunicazione all'Ispettorato del lavoro limitata alle imprese con almeno 10 dipendenti, mentre l'avviso comune del 1997 prevede per tutti i datori di lavoro la comunicazione dopo la 48a ora di lavoro, ridotto alla 45a ora per le imprese industriali per effetto del D.lgs 409/1998;

· Comunicazione quadrimestrale, mentre l'avviso comune del 1997 prevede il termine di 24 ore.

Lavoro straordinario

· Viene soppresso il limite di 80 ore trimestrali che insieme a quello di 250 ore annuali era indicato - dall'Avviso comune del 1997 - in assenza di specifica disciplina contrattuale per il settore industriale.

Criteri di computo

· Esclusione delle assenze per malattia / ferie dal computo - ai fini del calcolo della media plurisettimanale - nel calcolo della durata massima dell'orario di lavoro;

· Esclusione del computo - ai fini della stessa media - delle ore di lavoro straordinario qualora fossero "remunerate" tramite riposi compensativi.

Riposo giornaliero

· Cancellazione dei riferimenti alle disposizioni contrattuali contenuti, invece, nell'avviso comune del 1997.

Pause di lavoro

· Cancellazione del richiamo alle ragioni di sicurezza e ai lavori faticosi.

Limitazioni al lavoro notturno

· Viene superato il riferimento - nell'ambito dei divieti - al lavoratore dichiarato fisicamente inidoneo.

Durata del lavoro notturno

· Superamento del limite di 24 ore come arco di tempo massimo, entro il quale collocare le 8 ore di lavoro notturno, nel caso di lavori con rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali (previsto dall'avviso comune del 1997 e dai diversi CCNL);

· Il rinvio alla contrattazione collettiva a identificare riduzioni di orario / maggiorazioni retributive non viene posto come contestuale intervento, ma in alternativa. Non è sufficiente il generico richiamo a cosiddette "prassi contrattuali".

Trasferimento al lavoro diurno

· E' fortemente attenuato l'obbligo così come previsto dalla legge 532-/1999 e dagli stessi CCNL dei settori industriali.

Deroghe ai vari "istituti"

· I casi sono molto più numerosi di quelli previsti dalle direttive.

· Tutta la materia è affrontata senza che sia esplicitamente preservato l'obbligo di garantire tutele a tutti i lavoratori e, quindi, destinare le eccezioni alle modalità di applicazione.

Abrogazioni

· Le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario sono valide fino alla loro scadenza.

· Validità delle norme vigenti fino al 31/12/2004 nel caso di Contratti scaduti.



fonte cgil trasporti.