Le ragioni del SI al Referendum per l’estensione dell’art. 18

 

Alcune note per le compagne e i compagni del Coordinamento Rsu

a cura di Pietro Alò

Roma, marzo 2003

 

 

E’ facile prevedere che la campagna referendaria sarà dura. Nello scontro politico delle prossime settimane l’intreccio tra le ragioni del SI al referendum e le ragioni della pace sarà naturale: bisogna chiamare donne e uomini a difendere il diritto e i diritti, alla pace, alla vita, alla dignità, alla democrazia, all’informazione, alla libertà, ad un lavoro e un reddito dignitosi.

La campagna referendaria sarà dura perché la posta in gioco è molto alta: quale società vogliamo costruire? Una società dominata interamente dalle ragioni del mercato? O le ragioni del produrre e del consumare, le ragioni del convivere e delle relazioni tra gli esseri umani del pianeta dovranno fondarsi sulla centralità della persona umana?

 

La campagna per l’estensione dell’art. 18 dovrà essere di alto profilo; le ragioni del SI sono forti e nobili.

 

1) Alle considerazioni circa l’inopportunità dello strumento referendario bisogna rispondere che l’alternativa non esisteva e non esiste:

-l’art. 18 è stato messo in discussione dalla Confindustria e dal Governo, col il Libro bianco, il Patto per l’Italia e le deleghe;

-i rapporti di forza in parlamento sono sfavorevoli alla stessa difesa dell’attuale art. 18;

-finalmente formuliamo un obiettivo di attacco senza limitarci a dire NO a chi si presenta con il volto “dell’innovatore”;

-il diritto al reintegro a seguito di ingiusto licenziamento ha valore di diritto fondamentale e quindi di interesse generale.

 

2) Alle considerazioni sull’assenza di tutele per tanti lavoratori parasubordinati, che sarebbero all’attenzione del Governo e che i fautori del referendum avrebbero invece dimenticato, bisogna rispondere che:

-dall’estensione dei diritti, che il referendum prevede, le lavoratrici e i lavoratori precari ne trarranno benefici e sin d’ora chiediamo l’approvazione delle proposte di legge che estendono l’insieme dello Statuto dei lavoratori, art. 18 compreso, anche ai lavoratori precari;

-il referendum dà la parola all’insieme delle lavoratrici e lavoratori precari.

 

3) Cercheranno la rissa, useranno toni demagogici, sfuggiranno al merito del quesito.

Dobbiamo stare sempre al merito: la tutela dal licenziamento ingiusto!

La tutela da un licenziamento ingiusto, in uno stato di diritto, dovrebbe essere scontata. Non è un caso che anche gli oppositori al referendum dicono di essere d’accordo; che la legge tutela dal licenziamento ingiusto, tanto è vero che prevede l’indennizzo. Alcuni propongono di adeguare l’entità dell’indennizzo.

 

L’indennizzo, magari opportunamente adeguato, costituisce l’effettiva tutela dal licenziamento senza giusta causa?

 

L’art. 18 della legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) prevede l’automatico reintegro nel posto di lavoro di chi è licenziato senza giusta causa se l’azienda supera i 15 dipendenti; se l’azienda ha meno di 15 dipendenti al lavoratore “ingiustamente licenziato” viene riconosciuto un indennizzo (con altre parole si può dire che viene risarcito per l’ingiustizia subita a seguito di libera determinazione del datore di lavoro). Sia chi ritiene che bisogna rendere più oneroso il licenziamento senza giusta causa nelle piccole imprese (i “buoni”), sia chi ritiene che anche nelle grandi imprese l’indennizzo deve sostituire il reintegro (i “cattivi”) ci propone una falsa tutela, quella monetaria, che bisogna respingere per principio.

Il rapporto di lavoro, secondo la visione padronale, dovrebbe ridursi all’incontro tra due interessi che nel mercato, con il contratto di lavoro che prevede precisi obblighi tra le parti, raggiungono un equilibrio: una contribuzione a fronte di una prestazione lavorativa. In questo senso il rapporto di lavoro viene ridotto alla sola dimensione “economica” occultando la più importante dimensione “sociale”.

Bisogna affermare che la prestazione lavorativa, essendo effettuata da “persone”, non è riducibile alla mera dimensione “economica” (come nello scambio di merci).

Il rapporto di lavoro è un rapporto sociale tra contraenti portatori di diritti (impresa e lavoratore), dove la parte più debole (il lavoratore) deve essere tutelata dall’abuso del più forte (l’imprenditore). La tutela reale è data dall’impossibilità dell’abuso (con il reintegro automatico, nel rispetto della dignità della parte “socialmente” debole). Invece, il licenziamento senza giusta causa con indennizzo si configura come un abuso, riprovevole fin che si vuole, ma giuridicamente previsto e reso possibile grazie ad una “quantificazione monetaria”. Insomma, nel rapporto di lavoro in cui è previsto l’indennizzo economico, a fronte del licenziamento senza giusta causa, si occulta la connotazione sociale del rapporto e con ciò si cancella la dimensione qualitativa, non misurabile, dei diritti di cui è portatore il cittadino-lavoratore.

Come dire che la sfera puramente mercantile, della quantificazione e della mercificazione dei rapporti sociali, si espande senza limiti cancellando i diritti delle persone — in questo caso dei lavoratori —, conquistati dopo un secolare processo di emancipazione. Questa brutale visione delle cose, che ritiene naturale monetizzare i diritti in genere (degli anziani, delle donne, dei bambini, alla salute, all’ambiente) e la dignità della persona, deve essere esplicitata, denunciata, battuta.

 

 

 

4) Un’altra argomentazione utilizzata contro le ragioni dell’estensione dell’art. 18 è quella che alimenterebbe il lavoro nero.

 

L’estensione dell’art. 18 alle piccole imprese farà crescere il lavoro sommerso, con danno per i lavoratori costretti nella totale illegalità?

 

Questa è la tesi ripetuta dal presidente della Confindustria, che denuncia la pretestuosità dell’iniziativa referendaria perché non si preoccuperebbe di coloro (i lavoratori in nero del sommerso) che sono veramente senza diritti. Secondo D’Amato, par di capire, i privilegiati non sarebbero solo i lavoratori delle grandi aziende (tesi sostenuta nel Libro bianco di Maroni) ma anche quelli delle piccole aziende perché, a differenza degli oltre tre milioni di lavoratori in nero, godrebbero del “privilegio” della legalità.

Rispetto ad alcuni paesi europei il tasso del sommerso italiano è praticamente doppio. La percentuale di prodotto interno lordo italiano, riferibile all’insieme dell’economia sommersa, ammonta, secondo alcune stime, a quasi un terzo del totale.

Bisogna tener presente, però, che quando si parla di economia sommersa si fa riferimento a fenomeni molto diversi: all’economia totalmente illegale, a varie forme di semiillegalità, all’elusione,ecc.

Per stare al lavoro nero, infatti, un conto è quello che interessa il lavoro minorile, gli immigrati, i settori dell’edilizia e dell’agricoltura, o comunque totalmente in nero, particolarmente diffuso nel Mezzogiorno; un altro conto è il doppio lavoro più diffuso al Nord, particolarmente in Lombardia.

Se fosse vero il rapporto di causa-effetto tra art. 18 ed economia sommersa (con le aziende in fuga dalla legalità per sottrarsi al vincolo previsto dall’art. 18, come da propaganda confindustriale e governativa), non potremmo spiegarci il fenomeno dell’economia sommersa in Italia. Non ci spiegheremmo il sommerso in gran parte del Nord, dove, com’è noto in molte imprese l’art. 18 coesiste con il doppio lavoro e il fuori busta (sappiamo che ciò è reso possibile da salari e stipendi bassi). Non dovremmo avere neanche il sommerso al Sud, visto che la quasi totalità delle imprese che vive nel sommerso lo fa per ben altre ragioni, tenuto conto che le ridotte dimensioni le tengono al riparo dell’art. 18. A dimostrazione che il presidente della Confindustria dice più di una bugia, si possono richiamare i risultati praticamente nulli, sul piano dell’emersione dell’economia sommersa, dopo quasi un decennio di tentativi da parte dei vari Governi.

Avanziamo ni una domanda: quale esito hanno avuto i patti di riallineamento avviati nel Mezzogiorno, continuamente prorogati sin dal 1996, con aziende la cui dimensione è ben al di sotto dei 15 dipendenti?

Un fallimento totale.

Per concludere: l’allargamento dei diritti riduce l’illegalità e produce maggiore legalità.

 

 

5) Infine c’è la propaganda che pretende di essere più seria: quella che fa riferimento al rischio per la competitività del Paese.

 

L’Italia perderà competitività con l’estensione dell’art. 18?

 

C’è chi sostiene che l’estensione dell’art. 18 renderà ancora più rigido il mercato del lavoro, avremo più difficoltà occupazionali, il sistema produttivo italiano sarà ancor meno competitivo sui mercati internazionali.

In altre parole:

a)-il mercato del lavoro italiano sarebbe già oggi particolarmente rigido rispetto agli altri paesi europei;

b)-una tale rigidità sarebbe la causa del basso tasso di occupazione che ci vede tra gli ultimi d’Europa;

c) una tale rigidità sarebbe una delle principali cause della debolezza competitiva delle imprese italiane che l’estensione dell’art. 18 aggraverebbe.

Questi assunti sono propri del Governo, della Confindustria e non solo, e costituiscono il fondamento del Libro bianco, la cui conclusione conduce alle leggi delega.

Vediamo la fondatezza di tali assunti.

 

a)-il mercato del lavoro italiano sarebbe particolarmente rigido.

 

Nel senso comune si fa confusione tra presunta rigidità del mercato del lavoro e due ben noti elementi di rigidità propri del nostro paese: la normativa relativa al rapporto di lavoro e percorsi di carriera sociale.

E’ vero che il rapporto di lavoro dipendente in Italia, assieme a quello tedesco, è tra i più normati rispetto ad altri paesi europei.

E’ vero pure che in Italia la mobilità sociale legata alle carriere lavorative è molto limitata (vedi il saggio di Laura Arosio su Polis n.1/2002 ed. il Mulino).

Ciò che non è vera è la rigidità del mercato del lavoro: il mercato del lavoro italiano è tra i più flessibili d’Europa.

[Questa verità è stata accertata da uno studio condotto da un gruppo di lavoro del “LABORatorio-Riccardo Revelli” di Torino e presentato da Bruno Contini in una pubblicazione “Osservatorio sulla mobilità del lavoro in Italia” ed. il Mulino 2002. Dallo studio emerge che in Italia una limitata contrazione del tasso di disoccupazione di un quarto di punto (aumento di 50 mila posti di lavoro in un anno) è il risultato di un turnover complessivo (numero di assunzioni più numero di licenziamenti nell’anno) di 2 milioni 150 mila posti (1 milione 100 mila assunzioni e 1 milione e 50 mila licenziati). Il turnover dei posti di lavoro in Italia (ogni anno si crea o si distrugge un posto di lavoro ogni 4-5 esistenti) è analogo a quello USA, superiore a quello degli altri paesi europei. E’ vero che il diverso quadro normativo e la differente struttura produttiva tra USA e Italia possono causare una medesima mobilità del mercato del lavoro per ragioni diverse, ma è pur vero che la causa principale di una tale incredibile mobilità in Italia, secondo lo studio, sarebbe dovuta alla rigidità della struttura salariale più che alla diffusione della piccola impresa e nonostante una legislazione vincolistica.

Da notare che oggetto dello studio sono stati i dati Inps del decennio 1986-1996, un periodo antecedente all’entrata in vigore della legislazione liberista degli ultimi anni.

Quindi un mercato del lavoro straordinariamente flessibile, quello italiano, e ciò è anche confermato da un contributo dell’Istat pubblicato il 12 dicembre 2002. Lo studio dell’Istat dimostra che tra aprile 1998 e aprile 2002 la crescita occupazionale di ogni anno è il risultato di un movimento occupazionale (assunzioni più licenziamenti) di circa 2 milioni 500 mila unità; così come la relativa riduzione della disoccupazione sarebbe il risultato di quasi 2 milioni tra unità entrate e uscite dalla disoccupazione.]

 

b)-la rigidità sarebbe causa di un tasso di occupazione molto basso.

 

Questa tesi è stata molto utilizzata nel corso degli anni ’90 nel confronto tra l’economia americana flessibile, con tassi di disoccupazione bassi, e l’economia europea più rigida, con tassi di disoccupazione elevati.

Questa tesi si è rivelata falsa.

Diversi studi, e la stessa OCSE, hanno chiarito che non c’è alcuna connessione tra facilità dei licenziamenti e tasso medio di occupazione.

[In realtà, il confronto tra economia americana flessibile ed economia europea rigida riguarda sia la possibilità di assumere o licenziare in rapporto alle fasi del ciclo economico, sia la definizione di stato di occupazione e di disoccupazione. Un’economia è ritenuta più flessibile se le imprese possono assumere e licenziare più liberamente, senza particolari vincoli. Ciò si può realizzare con la deregolamentazione del mercato del lavoro e la proliferazione delle tipologie contrattuali, con conseguente precarizzazione dei rapporti di lavoro. Come risultato si avrà un elevamento del tasso di occupazione e un abbassamento del tasso di disoccupazione. Infatti ci sarà una accentuazione della mobilità in entrata e uscita tra occupazione e disoccupazione, che per un verso non modifica la media del tasso di occupazione ma, per altro verso, modifica la “natura” della disoccupazione rendendola fase di passaggio tra un posto di lavoro e un altro. In tal modo, è evidente, risulta modificata anche la “natura” dell’occupazione, che si configura come condizione caratterizzata da instabilità e precarietà. In un contesto simile un collaboratore occasionale, con un mese di lavoro in un anno, può essere classificato come occupato. Oppure, un disoccupato meridionale, nonostante sia accertata l’effettivo stato disoccupazione, non sarà censito come disoccupato (sarà un inattivo) perché nei 30 giorni precedenti, forse perché sfiduciato, non ha svolto un’azione di ricerca di lavoro. Questioni, come si vede, che c’entrano poco con l’effettivo tasso di occupazione.

Nell’introduzione di uno studio del 1999, curato da Fabiano Schivardi, per il servizio studi di Banca d’Italia, è chiaramente detto “…la semplice equazione che pone in relazione rigidità e disoccupazione trova scarso sostegno a livello sia teorico sia empirico…”. Lo studio dimostra, relativamente al rapporto rigidità-occupazione, che la differenza tra una economia rigida e una flessibile incide sulla maggiore o minore redditività per l’impresa, anche per la maggiore o minore facilità di licenziare, ma rispetto al tasso medio di occupazione non c’è sostanziale differenza. Le affermazioni del presidente della Confesercenti circa la perdita di 100 mila posti di lavoro nel settore, a seguito della vittoria del SI al Referendum, sono pura propaganda. Ciò dimostra la povertà di argomentazioni dei sostenitori del NO.]

 

c)-la rigidità del mercato del lavoro e l’estensione dell’art. 18 sarebbero cause della perdita di competitività internazionale dell’Italia.

 

Questa tesi presuppone che la competitività in campo internazionale del sistema Italia fondi le sue chances, almeno in parte, sulla relativa libertà di licenziare.

Se questa affermazione fosse vera si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione che l’economia meridionale, con la maggiore incidenza di lavoro nero e quindi con la totale libertà di licenziamento da parte delle imprese, dovrebbe essere molto più competitiva di quella del Centro-Nord.

Conclusione paradossale, appunto, ma indicativa di un’amara verità sullo stato del capitalismo italiano.

In effetti, la libertà di licenziamento può costituire un fattore di competitività reale nel caso di settori a basso contenuto tecnologico e alta intensità di lavoro. E’ noto che la libertà di licenziamento permette alle imprese un più elevato controllo della forza lavoro, con conseguente relativo contenimento dei costi. Tanto è vero che se le imprese motivassero il loro NO al Referendum con la convenienza ad avere lavoratori più ricattabili perché meno liberi, più controllabili e quindi meno costosi, sarebbero miopi — nell’epoca della globalizzazione —, ma non avrebbero tutti i torti.

Insomma, nel momento in cui da parte di Confindustria e Governo si lancia l’allarme per i danni che causerebbe l’estensione dell’art. 18 alla competitività del paese, sorgono alcune domande: qual è oggi lo stato di salute del sistema produttivo italiano nel commercio internazionale? E’ vero il pericolo sulla competitività che causerebbe l’art. 18?

Nel corso degli anni diversi studi sono stati condotti sul modello di specializzazione internazionale dell’economia italiana con le relative comparazioni. Matteo Bulgarelli, del servizio studi di Banca d’Italia, ne ha pubblicato uno nel marzo 2001. Il lavoro di Bulgarelli esamina quattro paesi dell’area dell’euro, Italia, Francia, Spagna e Germania. Si riscontra la peculiarità dell’economia italiana particolarmente “difforme” dal modello di Francia e Germania (i settori di specializzazione italiana sono quelli dei beni tradizionali e della meccanica) e dopo aver segnalato “un processo di convergenza dei quattro paesi verso un modello comune” si afferma che “pur convergendo, l’Italia conferma le proprie peculiarità…” e, rispetto agli altri paesi “…il modello italiano sta cambiando più lentamente…”. Quindi, l’Italia è in ritardo, per la sua arretratezza tecnologica, nel processo di convergenza in atto nell’area dell’euro (area che solo alla fine degli anni ’90 avrebbe recuperato in parte il ritardo nel comparto dell’elettronica rispetto agli USA), ma l’Italia è la principale responsabile dell’indebolimento dell’area dell’euro rispetto alla produzione di beni tradizionali.

Il perché il sistema Italia perde terreno nel commercio internazionale, proprio nei beni tradizionali (dove è più elevata la sua specializzazione), ce lo spiega Rodolfo Helg, con un articolo dal titolo “la specializzazione anomala dell’economia italiana” (in cui si citano diversi studi sull’argomento), apparso il 4 febbraio 2003 sul sito www.lavoce.info. Aggregando il tessuto produttivo in tre grandi settori (quelli che producono beni ad alta intensità di lavoro non qualificato, ad alta intensità di lavoro qualificato e ad alta tecnologia), si vede che la specializzazione relativa dell’Italia, dal 1970 a tutto il 1999, è nel settore ad alta intensità di lavoro non qualificato: calzaturiero, tessile, mobilio, abbigliamento. Una correlazione statistica mostra anche che, diversamente da tutti gli altri paesi industrialmente avanzati, l’Italia ha un modello di specializzazione molto simile a quello dei paesi emergenti. Ciò significa che le imprese italiane sono le più sottoposte alla concorrenza dei paesi emergenti. Si può concludere, quindi, che, l’apertura dei mercati, a seguito del processo di globalizzazione e dell’irruzione sulla scena dei paesi di nuova industrializzazione, costringe l’Italia ad una competizione impossibile. L’Italia perde quote di mercato nei beni tradizionali, che in passato costituivano il suo punto di forza (grazie alla qualità di prodotto del made in Italy, alla dinamicità dell’impresa familiare, alle economie di sistema dei distretti industriali e, non dimentichiamolo, grazie anche a qualche svalutazione monetaria).

Oggi, pensare di competere sui mercati internazionali (con India, Cina, Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Hong Kong, Corea del Sud, Singapore, Taiwan), invocando il NO all’estensione dell’art. 18 è semplicemente una follia.

L’estensione dell’art. 18, da questo punto di vista, può costituire un salutare aiuto per dare la giusta spinta al tessuto produttivo del paese in direzione della qualità del prodotto, dell’innovazione tecnologica, della formazione permanente, della ricerca.