| ILLEGALE
LA CASSAINTEGRAZIONE IN FIAT Nella
tarda serata di martedì 15 luglio, il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di
Torino ha deciso le due controversie proposte dalla Fiom-Cgil, difesa dagli avvocati
Elena Poli e Sergio Bonetto di Torino e Sergio Vacirca e Cossu di Roma e dal SinCobas,
difeso dallavv. Giuseppe Marziale di Napoli, nei confronti di Fiat Auto e
riguardanti la procedura di sospensione in cassa integrazione straordinaria che ha
interessato, dal dicembre 2002 e per un anno inizialmente, salvo probabilissime proroghe,
circa mille dipendenti nella sola Torino e,
nel complesso, circa cinquemila lavoratori in Italia. Le cause, promosse con ricorsi per condotta antisindacale, depositati ad inizio marzo dalle due organizzazioni sindacali, si riferivano alle plurime ed essenziali omissioni di informazioni obbligatorie per legge, compiute da Fiat Auto nel corso della procedura in danno sia del SinCobas che della Fiom; organizzazioni queste presenti entrambe con propri delegati negli organismi delle RSU degli stabilimenti ed enti torinesi della Fiat. Inoltre, le due organizzazioni sindacali, avevano lamentato la violazione, da parte della società, di ogni obbligo legale in termini di previsione di rotazione del personale da collocare in CIGS, nonché in termini di previsione di criteri di scelta, oggettivi e verificabili, dei lavoratori sospesi, in modo da evitare arbitrarie e discriminatorie scelte da parte dellazienda. Le conseguenze che
le due organizzazioni si prefiggevano con i ricorsi alla Magistratura del lavoro, erano
rappresentate da un lato dalla richiesta di affermazione dellantisindacalità della
condotta di Fiat Auto e per altro verso, dalla richiesta di dichiarazione di nullità di
tutti i provvedimenti di sospensione in cassa integrazione che dalla procedura viziata
erano dipesi. La difesa della società, oltre a
sollevare una moltitudine di eccezioni, alcune delle quali assolutamente improbabili, si
accentrava prevalentemente sulla presunta validità sanante di ogni irregolarità che
veniva ricondotta ad un accordo sindacale separato, sottoscritto da Fim, Uilm e Fismic, su
sollecitazione di Fiat Auto, nella notte del 18 marzo, dopo che le cause erano già state
presentate e a 36 ore dalla prima udienza in Tribunale. Accordo contestato dal SinCobas e
dalla Fiom e che esce, dai due giudizi conclusisi in primo grado martedì 15 luglio, per
quello che è, cioè uno smaccato tentativo
orchestrato dalla società, con ladesione delle organizzazioni Fim, Uilm e Fismic,
di precostituire illegittimi e comunque inservibili titoli per evitare che le impugnative
giudiziarie delle procedure di cassa integrazione potessero arrivare alle dovute conseguenze, come invece si è
verificato. Inizialmente il
Giudice della fase sommaria dei giudizi, aveva affermato chiaramente la illegittimità ed
antisindacalità della procedura di cassa integrazione, riconoscendo però una sorta di
validità sanante allaccordo separato e notturno del 18 marzo. Il Tribunale di Torino, in sede di opposizioni,
con le due decisioni del 15 luglio, ha viceversa, confermato la già dichiarata illiceità
del comportamento di Fiat in danno sia dei ricorrenti (SinCobas e Fiom) e sia dei
lavoratori sospesi ed ha altresì ritenuto che nessuna validità è riconducibile allaccordo
separato, fortemente voluto dalla società per esclusive convenienze processuali e al
quale si sono prestati Fim, Uilm e Fismic. Le
dichiarazioni di Fiat Auto successive alla lettura dei due dispositivi nella tarda serata
di martedì, sono improntate ad improbabili ottimismi che mal nascondono la rilevante
preoccupazione per gli scenari futuri che la vicenda processuale apre. Quel che appare certo, pur dovendosi aspettare le
motivazioni delle due sentenze, è che da un lato la Magistratura del Lavoro torinese ha
riaffermato un elementare principio di legalità in termini di diritto a corrette ed
effettive informazioni sindacali e in termini di tutela dei lavoratori da atti aziendali
illeciti e discriminatori, per altro verso, dalla vicenda giudiziaria, subisce un duro
colpo la politica degli accordi sindacali separati e finalizzati alle esigenze aziendali, perseguita da una parte
dello schieramento sindacale e che, proprio nel settore metalmeccanico, ha di recente
portato alla firma separata del rinnovo del contratto collettivo nazionale.
avv. Giuseppe Marziale, ufficio legale SinCobas
Napoli, 16 luglio
2003 |