ILLEGALE LA CASSAINTEGRAZIONE IN FIAT

Nella tarda serata di martedì 15 luglio, il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Torino ha  deciso le due controversie  proposte dalla Fiom-Cgil, difesa dagli avvocati Elena Poli e Sergio Bonetto di Torino e Sergio Vacirca e Cossu di Roma e dal SinCobas, difeso dall’avv. Giuseppe Marziale di Napoli, nei confronti di Fiat Auto e riguardanti la procedura di sospensione in cassa integrazione straordinaria che ha interessato, dal dicembre 2002 e per un anno inizialmente, salvo probabilissime proroghe, circa mille dipendenti nella sola  Torino e, nel complesso, circa cinquemila lavoratori in Italia.

Le cause, promosse con ricorsi per condotta antisindacale, depositati ad inizio marzo dalle due organizzazioni sindacali,  si riferivano alle  plurime ed essenziali omissioni di informazioni obbligatorie per legge, compiute da Fiat Auto nel corso della procedura in danno sia del SinCobas che della Fiom; organizzazioni queste presenti entrambe con propri delegati negli organismi delle RSU degli stabilimenti ed enti torinesi della Fiat. Inoltre, le due organizzazioni sindacali, avevano lamentato la violazione, da parte della società,  di ogni obbligo legale in termini di previsione di rotazione del personale da collocare in CIGS, nonché in termini di previsione di criteri di scelta, oggettivi e verificabili, dei lavoratori sospesi, in modo da evitare arbitrarie e discriminatorie scelte da parte dell’azienda.

Le conseguenze che le due organizzazioni si prefiggevano con i ricorsi alla Magistratura del lavoro, erano rappresentate da un lato dalla richiesta di affermazione dell’antisindacalità della condotta di Fiat Auto e per altro verso, dalla richiesta di dichiarazione di nullità di tutti i provvedimenti di sospensione in cassa integrazione che dalla procedura viziata erano dipesi. La difesa della società, oltre a sollevare una moltitudine di eccezioni, alcune delle quali assolutamente improbabili, si accentrava prevalentemente sulla presunta validità sanante di ogni irregolarità che veniva ricondotta ad un accordo sindacale separato, sottoscritto da Fim, Uilm e Fismic, su sollecitazione di Fiat Auto, nella notte del 18 marzo, dopo che le cause erano già state presentate e a 36 ore dalla prima udienza in Tribunale. Accordo contestato dal SinCobas e dalla Fiom e che esce, dai due giudizi conclusisi in primo grado martedì 15 luglio, per quello che è, cioè  uno smaccato tentativo orchestrato dalla società, con l’adesione delle organizzazioni Fim, Uilm e Fismic, di precostituire illegittimi e comunque inservibili titoli per evitare che le impugnative giudiziarie delle procedure di cassa integrazione potessero arrivare  alle dovute conseguenze, come invece si è verificato.

Inizialmente il Giudice della fase sommaria dei giudizi, aveva affermato chiaramente la illegittimità ed antisindacalità della procedura di cassa integrazione, riconoscendo però una sorta di validità sanante all’accordo separato e notturno del 18 marzo.  Il Tribunale di Torino, in sede di opposizioni, con le due decisioni del 15 luglio, ha viceversa, confermato la già dichiarata illiceità del comportamento di Fiat in danno sia dei ricorrenti (SinCobas e Fiom) e sia dei lavoratori sospesi ed ha altresì ritenuto che nessuna validità è riconducibile all’accordo separato, fortemente voluto dalla società per esclusive convenienze processuali e al quale si sono prestati Fim, Uilm e Fismic. 

Le dichiarazioni di Fiat Auto successive alla lettura dei due dispositivi nella tarda serata di martedì, sono improntate ad improbabili ottimismi che mal nascondono la rilevante preoccupazione per gli scenari futuri che la vicenda processuale apre.  Quel che appare certo, pur dovendosi aspettare le motivazioni delle due sentenze, è che da un lato la Magistratura del Lavoro torinese ha riaffermato un elementare principio di legalità in termini di diritto a corrette ed effettive informazioni sindacali e in termini di tutela dei lavoratori da atti aziendali illeciti e discriminatori, per altro verso, dalla vicenda giudiziaria, subisce un duro colpo la politica degli accordi sindacali separati e finalizzati  alle esigenze aziendali, perseguita da una parte dello schieramento sindacale e che, proprio nel settore metalmeccanico, ha di recente portato alla firma separata del rinnovo del contratto collettivo   nazionale.  

  

 

avv. Giuseppe Marziale, ufficio legale SinCobas

Napoli, 16 luglio 2003