| Il decreto
legge n. 269 del 30 settembre 2003: un fulmine a ciel sereno per gli invalidi civili e per
il contenzioso giudiziario previdenziale di Lorenzo Fassina Potrebbe sembrare paradossale, ma proprio nel 2003, definito dalla
UE Anno europeo dei disabili, il governo Berlusconi ha varato un decreto legge
(il n. 269 del 30 settembre) che mira a rendere particolarmente difficoltosa la tutela
degli invalidi civili, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista
processuale, nel quadro di un intervento complessivo tendente a scoraggiare il
riconoscimento dei diritti previdenziali ed assistenziali in sede giudiziaria. Utilizzando uno strumento il decreto legge che
secondo la nostra Costituzione deve essere adottato solamente in particolari casi di
necessità e urgenza, il governo ha voluto così colpire i soggetti più deboli della
nostra società, con il malcelato intento di arginare non meglio specificate pratiche
furbesche da parte dei cittadini in condizioni disagiate. Lo scopo è chiaro: indebolire gli strumenti di tutela dei diritti
dei più bisognosi tagliando sulla spesa pubblica destinata ad attuare i principi
costituzionali (articolo 38, primo e secondo comma, della Costituzione). E così, larticolo 42, comma 3, di questo decreto
letteralmente cancella la possibilità di ricorrere nei confronti degli enti preposti al
riconoscimento e allerogazione delle prestazioni di invalidità civile, impedendo la
risoluzione dei casi in via amministrativa (anche i più facilmente risolvibili): in
questo modo è prevedibile che per tutti i casi ancora pendenti si innescherà una vera e
propria bomba ad orologeria che costringerà i soggetti interessati a
proporre, entro laprile del 2004, unenorme quantità di ricorsi giudiziari che
andranno ad intasare lattività (già peraltro difficoltosa) dei Tribunali. Il decreto, infatti, prevede lintroduzione di una speciale
decadenza semestrale dallazione giudiziaria, operando una netta discriminazione nei
confronti della disciplina vigente in materia di contenzioso giudiziario previdenziale
(che può essere attivato entro tre anni dal rigetto del ricorso). Un altro grimaldello
per indebolire ulteriormente le legittime aspettative degli interessati a vedersi
riconosciuti i propri diritti. Ancora più sintomatica della volontà di colpire le posizioni dei
cittadini più svantaggiati è la disposizione del decreto (art. 42, comma 1) che
stabilisce che tutti i giudizi in materia di invalidità civile devono essere notificati
al Ministero delleconomia e delle finanze, allAvvocatura
generale dello Stato e alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari del
Ministero suddetto: in altre parole il governo, oltre a rendere particolarmente complicata
dal punto di vista procedurale lannosa questione della legittimazione passiva nei
giudizi per invalidità civile (ossia su chi bisogna chiamare in causa), ha messo in piedi
una occhiuta rete di controlli tesi alla verifica delle condizioni ostative
allerogazione delle prestazioni, ma che in realtà mira solamente a rendere ancora
più difficoltoso lesercizio dei diritti assistenziali. A conferma che il veleno si trova nella coda, lultimo
comma dellarticolo 42 (che, è bene sottolinearlo, complessivamente è dedicato a
disposizioni in materia di invalidità civile) prevede una vera e propria
manipolazione dellarticolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile, nel senso di rendere possibile il pagamento delle spese processuali nel
caso in cui il soggetto perda la causa. Si badi bene, non solo le cause aventi ad oggetto prestazioni
assistenziali, bensì anche previdenziali, dal momento che larticolo 152 si
riferisce ad entrambe. In questo modo si riduce praticamente a nulla la gratuità dei
giudizi assistenziali e previdenziali, disincentivando il riconoscimento dei diritti
derivanti dal già menzionato articolo 38 della Costituzione. La pericolosità di tale disposizione è tanto più evidente se si
esamina la congruità del limite reddituale oltre il quale il soggetto soccombente in
causa dovrà pagare le spese del giudizio: circa 18.600 euro annui. Tale limite
reddituale, infatti,comprende non solo il reddito personale, ma anche quello cumulato di
ogni componente della famiglia ed include, per di più, ogni reddito, anche se
esente da imposta (cioè, ad esempio, lindennità di accompagnamento, la
rendita INAIL, la casa di abitazione, la pensione di guerra..). In sostanza potranno permettersi una causa
previdenziale o assistenziale solo coloro che non vivono in famiglia e che sono quasi del
tutto poveri. Ciò, oltre ad essere inaccettabile dal punto di vista etico,
contrasta palesemente con i principi stabiliti dalla nostra Costituzione. In conclusione sembra doveroso ricordare agli estensori di questo
pessimo decreto le parole, chiare ed essenziali, della Corte costituzionale (sentenza n.
42 del 2000): Secondo la Costituzione, i diritti di natura previdenziale
dei lavoratori la cui difesa nei procedimenti amministrativi (e giurisdizionali) costituisce la finalità degli
Istituti di patronato, sono garantiti dallart. 38, secondo comma: "I lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria" e la garanzia, non solo per ragioni di logica costituzionale dei
diritti ma anche per ragioni testuali ("preveduti e assicurati"), presenta
necessariamente, accanto allaspetto sostanziale, anche un aspetto procedimentale, tanto più
rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazione a condizioni di
difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori,
la cui effettività si scontra con la farraginosa complessità del sistema previdenziale
attuale. Bastano queste parole per qualificare automaticamente le previsioni
contenute nellarticolo 42 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 come una
pietra miliare (in senso negativo) nel nostro ordinamento di sicurezza
sociale. |