Il decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003: un fulmine a ciel sereno per gli invalidi civili e per il contenzioso giudiziario previdenziale

di Lorenzo Fassina 

 

Potrebbe sembrare paradossale, ma proprio nel 2003, definito dalla UE “Anno europeo dei disabili”, il governo Berlusconi ha varato un decreto legge (il n. 269 del 30 settembre) che mira a rendere particolarmente difficoltosa la tutela degli invalidi civili, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista processuale, nel quadro di un intervento complessivo tendente a scoraggiare il riconoscimento dei diritti previdenziali ed assistenziali in sede giudiziaria.

Utilizzando uno strumento – il decreto legge – che secondo la nostra Costituzione deve essere adottato solamente in particolari casi di necessità e urgenza, il governo ha voluto così colpire i soggetti più deboli della nostra società, con il malcelato intento di arginare non meglio specificate pratiche “furbesche” da parte dei cittadini in condizioni disagiate.

Lo scopo è chiaro: indebolire gli strumenti di tutela dei diritti dei più bisognosi tagliando sulla spesa pubblica destinata ad attuare i principi costituzionali (articolo 38, primo e secondo comma, della Costituzione).

E così, l’articolo 42, comma 3, di questo decreto letteralmente cancella la possibilità di ricorrere nei confronti degli enti preposti al riconoscimento e all’erogazione delle prestazioni di invalidità civile, impedendo la risoluzione dei casi in via amministrativa (anche i più facilmente risolvibili): in questo modo è prevedibile che per tutti i casi ancora pendenti si innescherà una vera e propria “bomba ad orologeria” che costringerà i soggetti interessati a proporre, entro l’aprile del 2004, un’enorme quantità di ricorsi giudiziari che andranno ad intasare l’attività (già peraltro difficoltosa) dei Tribunali.

Il decreto, infatti, prevede l’introduzione di una speciale decadenza semestrale dall’azione giudiziaria, operando una netta discriminazione nei confronti della disciplina vigente in materia di contenzioso giudiziario previdenziale (che può essere attivato entro tre anni dal rigetto del ricorso). Un altro grimaldello per indebolire ulteriormente le legittime aspettative degli interessati a vedersi riconosciuti i propri diritti.

Ancora più sintomatica della volontà di colpire le posizioni dei cittadini più svantaggiati è la disposizione del decreto (art. 42, comma 1) che stabilisce che tutti i giudizi in materia di invalidità civile devono essere notificati al Ministero dell’economia e delle finanze,  all’Avvocatura generale dello Stato e alle competenti direzioni provinciali dei servizi vari del Ministero suddetto: in altre parole il governo, oltre a rendere particolarmente complicata dal punto di vista procedurale l’annosa questione della legittimazione passiva nei giudizi per invalidità civile (ossia su chi bisogna chiamare in causa), ha messo in piedi una “occhiuta” rete di controlli tesi alla verifica delle condizioni ostative all’erogazione delle prestazioni, ma che in realtà mira solamente a rendere ancora più difficoltoso l’esercizio dei diritti assistenziali.

A conferma che “il veleno si trova nella coda”, l’ultimo comma dell’articolo 42 (che, è bene sottolinearlo, complessivamente è dedicato a “disposizioni in materia di invalidità civile”) prevede una vera e propria manipolazione dell’articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, nel senso di rendere possibile il pagamento delle spese processuali nel caso in cui il soggetto perda la causa.

Si badi bene, non solo le cause aventi ad oggetto prestazioni assistenziali, bensì anche previdenziali, dal momento che l’articolo 152 si riferisce ad entrambe.

In questo modo si riduce praticamente a nulla la gratuità dei giudizi assistenziali e previdenziali, disincentivando il riconoscimento dei diritti derivanti dal già menzionato articolo 38 della Costituzione.

La pericolosità di tale disposizione è tanto più evidente se si esamina la congruità del limite reddituale oltre il quale il soggetto soccombente in causa dovrà pagare le spese del giudizio: circa 18.600 euro annui. Tale limite reddituale, infatti,comprende non solo il reddito personale, ma anche quello cumulato di ogni componente della famiglia ed include, per di più, “ogni reddito, anche se esente da imposta” (cioè, ad esempio, l’indennità di accompagnamento, la rendita INAIL, la casa di abitazione, la pensione di guerra..).

In sostanza potranno “permettersi” una causa previdenziale o assistenziale solo coloro che non vivono in famiglia e che sono quasi del tutto poveri.

Ciò, oltre ad essere inaccettabile dal punto di vista “etico”, contrasta palesemente con i principi stabiliti dalla nostra Costituzione.

In conclusione sembra doveroso ricordare agli estensori di questo pessimo decreto le parole, chiare ed essenziali, della Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 2000):

“Secondo la Costituzione, i diritti di natura previdenziale dei lavoratori la cui difesa nei procedimenti amministrativi (e giurisdizionali) costituisce la finalità degli Istituti di patronato, sono garantiti dall’art. 38, secondo comma: "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" e la garanzia, non solo per ragioni di logica costituzionale dei diritti ma anche per ragioni testuali ("preveduti e assicurati"), presenta necessariamente, accanto all’aspetto sostanziale, anche un aspetto procedimentale, tanto più rilevante in quanto si tratta di diritti previsti in relazione a condizioni di difficoltà, e quindi di debolezza, che possono realizzarsi nella vita dei lavoratori, la cui effettività si scontra con la farraginosa complessità del sistema previdenziale attuale”.

Bastano queste parole per qualificare automaticamente le previsioni contenute nell’articolo 42 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003 come una “pietra miliare” (in senso negativo) nel nostro ordinamento di sicurezza sociale.