| Laccordo raggiunto allIlva, soprattutto per iniziativa della Fiom, rappresenta una prima regolamentazione di un istituto, i contratti di inserimento, che secondo la Legge 30 deve sostituire integralmente i Contratti di formazione lavoro, in via di superamento. Tale accordo migliora le normative di legge ed equipara sostanzialmente i contratti di inserimento ai Cfl. Inoltre laccordo stabilisce limiti alla precarizzazione del lavoro, fissando un tetto di gruppo del 16% che per lIlva è un successo rilevante, visto che attualmente siamo al 34% di lavoro precario.
Laccordo si inquadra dunque nella linea che la Fiom si è data di ridurre ovunque la precarizzazione del lavoro.
NOTA
ESPLICATIVA SULLACCORDO ILVA LIpotesi di Accordo siglata il 12 novembre tra lIlva e il Coordinamento nazionale, strutture territoriali di Taranto, Genova, Cuneo, Alessandria e Fim, Fiom e Uilm nazionali, coinvolge 16.341 lavoratori di cui 5.838 con contratti di lavoro a termine. La vertenza era aperta da molto tempo. Gli obiettivi posti in piattaforma sono stati complessivamente raggiunti. Per tali motivi la Fiom dà un giudizio positivo sullIpotesi di Accordo e invita le Rsu e i lavoratori, a cui nei prossimi giorni verrà illustrata, ad approvarla. Dopo la consultazione si riunirà il Coordinamento per sviluppare le ulteriori iniziative contrattuali della Fiom. LIpotesi di Accordo in particolare fa compiere significativi passi in avanti su: Salute, Ambiente e Sicurezza Tenendo conto della situazione attuale e dellelevato
numero di incidenti sul lavoro registrati, di cui parecchi mortali si è concordato: -
un percorso formativo mirato sulla
sicurezza in particolare per i neo-assunti, prevedendo il coinvolgimento delle Rls; -
per i neo-assunti: nella prima
settimana dallassunzione un incontro di 2 ore retribuite con le Rsu per illustrare i
diritti sindacali derivati dal Ccnl e dagli Accordi aziendali, nonché il ruolo e le
funzioni di Rsu e Rls; -
la costituzione di un apposito
Comitato Ambiente e Sicurezza di Stabilimento composto da direttore di stabilimento,
responsabile salute e sicurezza, medico di fabbrica, responsabile relazioni sindacali e
Rsu e Rls. Compito del Comitato, che si riunirà almeno una volta a
trimestre e le cui ore di attività saranno a carico dellazienda, sarà quello di: -
approfondire la sicurezza sul
lavoro nei singoli reparti; -
indicare le misure necessarie per
raggiungere gli obiettivi prefissati -
svolgere azioni di profilassi; -
studiare sistemi di monitoraggio
ed eliminare condizioni obiettivamente pericolose a rischio infortunio, anche sulla base
di segnalazioni dai reparti. Le indicazioni raccolte e ogni osservazione nel corso della riunione del Comitato saranno formalizzate per iscritto appositi verbali.
Lotta alla precarietà e processo di
stabilizzazione Tenuto conto delle alte percentuali di lavoratori
con contratti a termine, pari al 34% della forza lavoro a livello di gruppo e ancor di
più nello stabilimento di Taranto, è stato raggiunto lobiettivo di un processo di
stabilizzazione. Le parti concordano entro la vigenza dellAccordo di arrivare dal 34 al 16% di contratti a termine, comunque definiti. Lazienda dovrà fornire anno per anno landamento degli organici con relative tipologie di contratti, in un processo di riduzione progressiva e con verifica 6 mesi prima della scadenza. Per ottenere tali risultati si è convenuto: Contratti di Formazione Lavoro Verranno resi trasparenti i meccanismi di valutazione dei
risultati lavorativi e formativi dei Cfl. Verranno costituite Commissioni di stabilimento
che avranno il compito di monitorare periodicamente e con cadenza non superiore al
semestre, landamento del processo formativo del personale Cfl. Tutto questo al fine
di porre in atto tutti gli interventi utili per ottimizzare i risultati attesi in termine
di consolidamento dei rapporti di lavoro. Contratti di Inserimento Su questo punto la Fiom ha improntato il negoziato con lazienda partendo dallAccordo Interconfederale del 88 e dalla Norma transitoria del Ccnl del 99, che nellarticolo 1-bis richiama quellintesa. Ricordiamo che per noi quel Contratto rimane valido e ultrattivo. Non accettando la semplice applicazione come chiedeva lazienda,
del D.L. 276 (Legge 30), lIpotesi dAccordo stabilisce che: -
i contratti di inserimento hanno
la finalità di inserimento stabile nella struttura aziendale e quindi la trasformazione a
contratto a tempo indeterminato; -
anche per i contratti di
inserimento che sostituiscono il Cfl ci saranno processi di verifica trasparenti
finalizzati a ottimizzare i risultati, come per le normative per i Cfl; - vengono individuate 4 tipologie di lavoro per cui si può accedere ai contratti di inserimento: · operatore siderurgico specializzato · montatore meccanico · montatore elettrico ·
impiegato di staff. -
a differenza di quanto prevede il
D.L. 276, per il quale si può essere inquadrati due livelli al di sotto di quelli
previsti per il lavoro realizzato, il livello di assunzione viene fissato al 2° con lo
sbocco al 3° livello. Al 1° livello potranno essere inquadrati unicamente i lavoratori
con una bassa scolarità e che non abbiano esperienza lavorativa in un contesto
industriale. In ogni caso questi lavoratori passeranno al 2° livello dopo 6 mesi. - Vengono
fissate almeno 80 ore di formazione con possibilità di incremento per i lavoratori a
bassa scolarità. I processi formativi verranno illustrati alle Rsu. Questo a differenza
del D.L. 276 che parla genericamente di formazione individuale con percorsi non
predefiniti. - Viene
concordato il numero massimo del 16% per contratti a termine di qualunque tipologia sul
totale di contratti a tempo indeterminato. -
Viene affermata lultrattività
dellAccordo che se disdettato rimane valido fino a nuovo Accordo tra le parti. -
Viene previsto che possano
intervenire sulle normative concordate solo intese a livello superiore (di categoria o
interconfederale), che siano migliorative. In questo caso cè la possibilità che le
parti si incontrino entro trenta giorni per armonizzarne le disposizioni. Contratti a Tempo Determinato Queste figure provengono da mobilità o da bacini di crisi. Esse sono particolarmente rilevanti sul sito di Taranto (circa 1.500 lavoratori) perché frutto di accordi precedenti con le OO.SS. territoriali che con la presente Ipotesi vengono superati. In particolare verrà risolta positivamente la situazione dei lavoratori cosiddetti cartellinati. Sono questi lavoratori dipendenti da aziende dellindotto Ilva di Taranto che a seguito di processi di internalizzazione del lavoro, vennero licenziati dalle aziende di appalto. Oltre a questi vi sono 170 altri lavoratori provenienti da altri bacini occupazionali, licenziati, e che con accordi ministeriali furono equiparati ai cartellinati. Per questi lavoratori lunico obbligo dellazienda era di assumerli a tempo indeterminato entro la fine del periodo di mobilità, con possibilità di chiamata a tempo determinato per più contratti di un anno, il che allungava la mobilità con la possibilità di arrivare anche a un periodo di precariato di 7 anni. Con lIpotesi di Accordo siglata i lavoratori cosiddetti cartellinati che a tuttoggi non sono stati chiamati, entro 6 mesi dovranno essere avviati in azienda. Tutti i lavoratori cosiddetti cartellinati, nel momento in cui saranno chiamati per il secondo contratto a termine (quindi a partire dal 13mo mese) maturano il diritto al contratto a tempo indeterminato. Nel momento in cui lIpotesi sarà approvata diverse centinaia di lavoratori verranno in automatico trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato. Per tutti i lavoratori a tempo determinato
provenienti da bacini di crisi, (mobilità) alla chiamata del secondo contratto (13 mesi)
scatterà il diritto a essere assunti a tempo indeterminato entro il periodo della
mobilità. Inquadramento Costituzione di Commissioni stabilimento che, entro giugno 2004, verifichino la congruenza delle attuali prassi di inquadramento rispetto al Ccnl e alleffettivo ruolo professionale svolto.
Coefficienti e Salario LIpotesi di Accordo modifica sostanzialmente la normativa di erogazione del Premio di risultato (Pdr) oltre a determinare un incremento medio di 60 euro a regime, con possibilità di rinegoziazione della quantità salariale in positivo a partire dal 2006. Viene tolta la discrezionalità che lazienda aveva fino ad oggi attribuito allAccordo del 97 che definiva vere e proprie paghe di posto. E cioè la totale discrezionalità di poter attribuire e modificare il coefficiente su 7 lettere (dalla A alla H) con relativa scala parametrale 100-250. Possibilità che prevedeva per lazienda di poter attribuire la lettera H, e poi retrocedere alla lettera A, semplicemente comunicandolo. Tale discrezionalità spesso veniva utilizzata come deterrente allo sciopero o alla sindacalizzazione. Con lIpotesi di Accordo siglato tutti i lavoratori vengono bloccati al coefficiente che hanno avuto attribuito il mese precedente la sigla dellIpotesi di Accordo. Si afferma il principio che non possono più essere retrocessi e che possono unicamente
migliorare la loro posizione, sulla base di un percorso di verifica diversificato tra
Taranto e gli altri stabilimenti. A 2° livello B 3° livello C 4° livello D 5° livello E 6° livello F 7° livello H 7° livello quadro Salvaguardia Impianti A livello di stabilimento saranno verificati gli
organici minimi e le funzioni necessarie ad assicurare la salvaguardia degli impianti, in
occasione di astensione di lavoro, sciopero o assemblea, lAccordo definisce anche
regole che mettono fine ad un utilizzo distorto di diversi strumenti, spesso usati con
finalità antisindacali. Viene così riconsegnato ruolo
e potere alla Rsu e diritti ai lavoratori. Rosario Rappa Responsabile
siderurgia Fiom nazionale
Roma, 18 novembre 2003
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