| Cosa
è cambiato con laccordo separato sui regimi di orario di lavoro Laccordo separato firmato a maggio da Fim e Uilm sul Contratto,
introduce una serie di rilevanti novità negative. Come si può leggere nel testo dellart. 5, al paragrafo 4, viene
recepita allinterno della struttura contrattuale il D. Legge dell8 aprile 2003
n. 66, che introduce cambiamenti disastrosi per i lavoratori nella struttura della
gestione dei regimi di orario e nella sostanza stessa di questi. La prima di queste è che, a differenza del Contratto del 1999, che
regolamentava i regimi di orario plurisettimanali in una casistica precisa e definita
oggi, con la nuova Legge recepita in quel testo non cè più nessun limite di
applicazione. E sufficiente che le aziende lo richiedano per poter introdurre lorario
plurisettimanale, mentre prima era vincolato allaccordo. E andiamo a vedere che cosa dice la nuova struttura dei regimi di orario
contenuti nel D.L. dell8 aprile 2003 n. 66: - Larticolo 4 parla della possibilità di introdurre lorario
plurisettimanale su 4, 6 o 12 mesi a partire dalla semplice richiesta dellazienda e
non è vincolato ad alcun tipo di controllo o accordo, né alle tipologie merceologiche,
come invece avveniva precedentemente. Il lavoro straordinario, definito nellarticolo 5 dello stesso D.L.,
può essere imposto senza contrattare con le organizzazioni sindacali. Basta una semplice
comunicazione. Cioè è stato tolto il vincolo del controllo del sindacato sulle quantità
e sulle modalità di effettuazione di queste prestazioni. In caso di lavoro straordinario
derivante nellorario plurisettimanale, le maggiorazioni, che ricordiamo possono
essere estese a tutti i settori a seconda delle esigenze aziendali, sono del 10% dal
lunedì a venerdì e del 15% per il sabato, la domenica, i notturni e i festivi. Tutto
questo è peggiorativo del Contratto del 1999. - Larticolo 6 del D.L., sempre in caso di orario plurisettimanale,
prescrive che nel conteggio delle ore lavorate ai fini della prestazione, non sia
computato il periodo di ferie annue e il periodo di malattia. Questo vuol dire che o
vengono recuperati questi periodi oppure non sono pagati. Ciò significa ritornare a prima
del 1973 quando per gli operai, in caso di malattia, la prestazione lavorativa per i primi
tre giorni non era retribuita e per il periodo successivo era al 66%. Con una
novità: che oggi viene eliminata la discriminazione tra operai e impiegati, non viene
infatti pagata a nessuno lassenza per queste mancate prestazioni. Tutto ciò è
devastante rispetto alle abitudini di vita dei lavoratori che dovessero essere coinvolti
in questo tipo di regime dorario. - Nellarticolo 9, per i riposi settimanali, si dice che il
lavoratore ha diritto ad almeno 24 ore consecutive di riposo, di regola coincidenti con la
domenica. Al di regola viene fatta eccezione con ben 12 casi, di cui è
sufficiente citarne uno per capire che anche la domenica è messa seriamente in
discussione. Perché come cita il paragrafo b della parte 3 si può
riposare in un giorno diverso dalla domenica, per attività industriali il cui processo
richieda in tutto, o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche. Queste sono alcune delle particolarità negative introdotte dalla Legge,
recepita nellaccordo firmato separatamente.
Tuttavia la cosa più grave è che lazienda, con questa legge, può
agire senza il consenso dei lavoratori e del sindacato su tutta una serie di punti che
prima, invece, avevano precisi vincoli e possibilità di controllo.
Con buona pace
per chi non sa nemmeno cosa ha firmato, senza farlo votare ai lavoratori.
Segreteria nazionale Fiom
20 novembre 2003 |