Comitato Centrale Fiom
20-21 novembre 2003
Linee guida della Fiom per contrastare la Legge 30
e la destrutturazione del mercato del lavoro
Premessa
Con il Decreto 276, che rende operativa in 84 articoli la Legge 30, che si aggiunge al precedente Decreto 368 che liberalizza totalmente i contratti a termine si definisce quello che è stato definito come il sistema più flessibile del mondo occidentale. Se a questo si aggiunge il Decreto Legge 66 che flessibilizza tutti gli orari di lavoro, si comprende come tutta la condizione di lavoro corra il rischio di essere sottoposta allassoluto arbitrio dellimpresa. La Fiom con queste linee guida intende confermare la propria
totale opposizione a questa legislazione e limpegno politico a ottenere che essa
venga prima o poi abrogata. Di fronte alla messa in opera di questa legislazione la Fiom
è impegnata in unazione di contrasto sindacale, articolato su vari strumenti, da
quelli della contrattazione alle iniziative legali, con lo scopo di rendere inoperante
questa legislazione o perlomeno di rendere impraticabili le sue parti più lesive dei
diritti dei lavoratori. Iniziative contrattuali più generali
1
La rivendicazione dei pre-contratti costituisce uno strumento
fondamentale per porre limiti alla legge. La richiesta di ultrattività del Contratto del
99, come hanno ben compreso le associazioni degli industriali, pone un freno a tutte
le forme di destrutturazione del mercato del lavoro e tutela lorario settimanale di
lavoro. Per questo la prima condizione per realizzare i nostri obiettivi alternativi a
quelli definiti dalla legislazione del Governo, consiste nellottenere nelle aziende
la ultrattività del Contratto del 99, in particolare per ciò che riguarda i
contratti atipici, gli appalti, lorario di lavoro. Ottenere questo in
unazienda di per sé non garantisce dallutilizzo di alcuni degli strumenti
della Legge 30, ma pone comunque un freno ad essi. In particolare è indispensabile
ottenere nelle aziende una clausola che impegni limpresa a concordare con la Rsu
ogni applicazione della nuova legislazione. 2 La discussione sul mercato del lavoro, nelle imprese è prima di tutto un confronto sugli organici e sullorganizzazione del lavoro. Occorre definire procedure precise con le quali le Rsu devono essere preventivamente chiamate a discutere i programmi di assunzione, le strategie di occupazione, la formazione professionale e tutte le forme di lavoro precario. Allo stesso modo le Rsu devono avere il potere di intervento e di verifica preventiva rispetto alla conferma a tempo indeterminato dei lavoratori precari.
Occorre quindi definire veri e propri protocolli sullaccordo, a livello
aziendale, che affidino alle Rsu il potere di controllo sul mercato del lavoro
aziendale.Vanno respinti: le differenziazioni normative e salariali a danno dei nuovi
assunti, il salario dingresso, i doppi regimi normativi. 3
Occorre definire una percentuale massima per tutte le attività svolte con
contratti non a tempo indeterminato. Nellaccordo Ilva si è definito il 16%,
partendo però da una situazione molto più elevata che doveva essere regolamentata. Si
può pensare a una percentuale variabile tra
il 10 e il 16%, a seconda delle aziende e della struttura della loro occupazione.
Lobiettivo della percentuale è quello di ridurre larea dei lavoratori con
contratto precario. 4
Come ottenuto in molti pre-contratti, bisogna rivendicare un tempo massimo di
durata dei contratti precari, oltre il quale cè lassunzione a tempo
indeterminato. Bisogna puntare alla conferma di tutti i contratti di apprendistato e di
inserimento, salvo giustificato motivo per la loro conclusione negativa. 5
Occorre un intervento finalizzato allo sviluppo della formazione, che per
gli apprendisti non può essere solo aziendale e che, in ogni caso, deve essere
quantificata. Sulla questione della formazione professionale la Fiom definirà
unulteriore specifica piattaforma, tenendo conto delle indicazioni confederali. 6
Va sviluppata ovunque sia necessario la contrattazione di sito. Tutte le
imprese che concorrono alla stessa sede produttiva debbono essere unificate sul piano dei
diritti e delle tutele.
Linee guida rispetto allapplicazione del Decreto 276 (Legge 30) e del
Decreto 368 (contratti a termine) 1 La
Fiom conferma la sua totale opposizione allutilizzo degli Enti Bilaterali per
la certificazione e la validazione dei rapporti di lavoro precari. Questo comporta il
rifiuto da parte della Fiom di partecipare ad enti che abbiano questa funzione. Tale
rifiuto non ha solo valore politico, ma comporta anche la conseguente scelta
dellimpugnazione per via di legge di ogni rapporto di lavoro certificato che sia
contestabile. 2 La
Fiom si oppone allinterpretazione estensiva che la legislazione dà sulle
possibilità di appalto e terziarizzazione. Ferma restando la normativa del Contratto
del 99, occorre ribadire il concetto che possono essere accettate solo
terziarizzazioni di attività che abbiano unautonomia funzionale preesistente e che,
per quanto riguarda gli appalti, occorre mantenere tutti i principi di parità di
trattamento e di responsabilità dellazienda appaltante, precedentemente
conquistati. 3
Per quanto riguarda i comandi distacchi e i trasferimenti, devono valere
lobbligo di accordo con la Rsu, il mantenimento dellassoluta parità delle
condizioni, il riconoscimento delle professionalità. 4
Va respinta lintroduzione nelle aziende dello staff leasing, cioè del
lavoro interinale senza scadenza. Questi rapporti di lavoro vanno sostituiti con
assunzioni a tempo indeterminato o anche con assunzioni a termine con lo sbocco verso il
tempo indeterminato. 5
Va respinta lapplicazione delle varie forme di lavoro a chiamata. Tali
rapporti di lavoro vanno sostituiti con la contrattazione degli organici, degli orari,
dellorganizzazione del lavoro e delle assunzioni con strumenti alternativi ad essi. 6
Per quanto riguarda i contratti a termine va esclusa ogni quota esente dalle
percentuali definite in azienda. Tutti i contratti a termine, anche quelli inferiori a 7
mesi, concorrono a formare la percentuale massima aziendale di lavoro precario. Vanno
confermate le casistiche del Contratto del 99 e va confermato il principio della
conferma a tempo indeterminato, dopo un tempo massimo o a conclusione del secondo
contratto. 7
Per quanto riguarda il part-time va riaffermato il principio che il
lavoratore non può essere costretto a orari che ne impediscano la possibilità di studio,
del lavoro di cura o di altre attività retribuite, né può essere unilateralmente
modificato dallazienda lorario concordato con il lavoratore. Occorre
predisporre uniniziativa di tutela legale che giunga fino allobiezione di
costituzionalità rispetto a forme di part-time nelle quali non ci sia più nessuna
certezza, né condivisione, nellorario del lavoratore. Va riaffermato il principio
del divieto di invasività dellorganizzazione del lavoro sulla vita del
lavoratore e quello del diritto del lavoratore allequa retribuzione. 8 Per lapprendistato va affermato con rigore il principio della formazione esterna, va verificata la congruenza degli anni di apprendistato con leffettiva mansione svolta, va rivendicata la conferma, salvo verifica negativa e giustificato motivo, dellapprendista. 9 Sui contratti
di inserimento, va applicata sostanzialmente la normativa che precedentemente definiva
i contratti di formazione lavoro, che da quei contratti sono sostituiti. Occorre dunque
definire un inquadramento inferiore solo di un livello, e non di due, a quello di sbocco,
vanno definiti e quantificati i programmi di formazione retribuita, va garantito il
controllo delle Rsu ai fini della conferma. 10 Per quanto riguarda il lavoro a
progetto e tutte le forme di rapporto di lavoro non dipendente, occorre definire un
quadro di regolamentazione e controllo che abbia lo scopo da un lato di trasformare tutti
i finti rapporti di lavoro autonomo in lavoro dipendente, dallaltro di garantire a
rapporti di lavoro effettivamente autonomi e legati a specifici obiettivi lassoluta
parità dei diritti. Su questa materia vanno utilizzate anche le proposte di legge della
Cgil, che possono essere trasformate in strumenti rivendicativi. Bisogna superare la
posizione della Federmeccanica e delle imprese che rifiutano di trattare con le Rsu e con
le organizzazioni sindacali rapporti di lavoro che non siano di lavoro subordinato e
dipendente. Tutta lorganizzazione del lavoro dellimpresa, in tutte le sue
forme, deve essere riportata sotto la contrattazione gestita dalle Rsu. La Fiom ritiene che la pratica contrattuale diffusa e rigorosa su queste basi possa cominciare a mettere in discussione gli aspetti più nefasti della Legge 30 e della legislazione sul lavoro. Nello stesso tempo occorre respingere il condizionamento che si esercita sulla contrattazione da parte delle procedure previste dalla stessa Legge 30. La legge, infatti, pone la contrattazione sotto tutela, proclamando che, nel caso di mancato accordo sullapplicazione di uno degli strumenti, sarà il Governo a intervenire con la sua regolamentazione. Proprio perché la Fiom considera inaccettabile la legge, questo condizionamento va respinto. Se ci sono accordi effettivamente in grado di intervenire sulla legge, essi vanno praticati, altrimenti occorre rischiare anche lintervento del Governo, che rappresenterà unulteriore delegittimazione della legge. La Fiom infatti respinge ogni linea di accompagnamento o di accettazione del fatto compiuto rispetto allattuale legislazione del lavoro. Lobiettivo di fondo dellorganizzazione è quello di cancellare tale legislazione e quindi la contrattazione ha lo scopo di tutelare i lavoratori da essa e di impedirne sostanzialmente lapplicazione. Roma, 21 novembre
2003 Approvato dal Comitato centrale con 2 astenuti |