Sui benefici previdenziali agli esposti all’amianto

 

Questo è l’emendamento allocato nella finanziaria 

 

In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL.

 

Finora si interpretava così :

 

le disposizioni previgenti si applicano non solo a coloro che, alla data del due ottobre 2003, hanno già maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali, ma anche a coloro che, entro quella data,  hanno già ottenuto o vanzato domande di riconoscimento all’Inail o avviato cause.

 

Si dice invece che l’interpretazione corretta è questa :

 

per coloro che prima del 2 ottobre hanno ottenuto o avanzato domanda di riconoscimento Inail o hanno avviato cause che ottengono sentenze favorevoli, sono fatte salve le disposizioni previgenti. Però anche a loro si  applica “la disposizione di cui al primo periodo” : cioè potranno godere dei benefici previdenziali solo se il riconoscimento Inail o l’esito della causa li porta ad averli maturati entro il 2 ottobre 2003.

 

Perché sindacati e politici che hanno vantato, davanti ai lavoratori scesi in lotta, la conquista di questo emendamento non svelano cosa effettivamente nasconde dietro ?