| Dopo
la circolare INPS, anche lInail con una comunicazione ha affrontato il tema della
nuova disciplina dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti allamianto
introdotta dallart. 47 del Decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n.
326/2003. Il
documento si sofferma solo sulle disposizioni, di immediato interesse operativo per lIstituto,
introdotte dallart. 3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004. Comunicazione
Inail DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI Roma, 12.01.04 A TUTTE LE UNITA CENTRALI
E TERRITORIALI OGGETTO:
Benefici previdenziali per i lavoratori esposti allamianto. Si fa seguito alle lettere del 2
e 8 ottobre e del 25 novembre 2002, riguardanti la nuova disciplina dei benefici
previdenziali per i lavoratori esposti allamianto introdotta dallart. 47 del
Decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, per informare che sulla
materia è ora intervenuto lart. 3, comma 132, della Legge Finanziaria 2004 che
contiene disposizioni di immediato interesse operativo per lIstituto. La suddetta norma prevede che:
in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il
diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui allart. 13, comma 8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le
disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al
primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento allINAIL
o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide
le certificazioni già rilasciate dallINAIL. Fermo restando che, dopo i
necessari confronti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonchè con gli
Enti Previdenziali interessati e dopo lemanazione del decreto ministeriale attuativo
dellart. 47 sopracitato, saranno fornite direttive sulla applicazione del nuovo
quadro normativo nella sua interezza, si ritiene di dover assumere, con immediatezza, le
iniziative idonee a consentire, per quanto di competenza, lattuazione delle
disposizioni della Legge Finanziaria. Si dispone, pertanto, la
riattivazione di tutte le funzioni istruttorie e certificative di competenza dellIstituto
con le stesse modalità seguite in passato, e cioè sia sulla base di pareri
Contarp che di Atti di indirizzo ministeriale - nei riguardi dei lavoratori assicurati
INAIL e limitatamente a periodi coperti dallassicurazione INAIL, a condizione che
gli stessi lavoratori abbiano sicuramente presentato al nostro Istituto entro il 2 0ttobre
2003 la domanda per ottenere il certificato di esposizione allamianto. Invece, per i seguenti
lavoratori: 1. assicurati INAIL per i quali
sia incerta la data di presentazione della domanda; 2. assicurati INAIL per i quali
è certo che la domanda è stata presentata dopo il 2 ottobre 2003; 3. non assicurati INAIL, oppure
assicurati INAIL che richiedono il riconoscimento dellesposizione per periodi non
coperti da assicurazione INAIL (ferrovieri fino al 31.12.1995; postali fino al
31.12.1998), a prescindere dalla data di presentazione della domanda; occorrerà limitarsi allinserimento
in procedura dei dati anagrafici e, qualora presenti, di quelli contenuti nei curricula
professionali, ricordando, per i lavoratori non assicurati INAIL, che prima dellinserimento
dei dati del curriculum, si dovrà richiedere alla DCSIT, con le consuete modalità, lapertura
delle PP.AA fittizie. Resta fermo quanto disposto con
la lettera dell8 ottobre 2002 circa i casi rientranti nelle previsioni del comma 7
dellart. 13 della legge n. 257/1992 (soggetti affetti da malattia professionale da
amianto), per i quali lattività certificativa non è stata mai interrotta in quanto
la nuova normativa non ha introdotto modifiche significative per gli aspetti di competenza
dellINAIL.
IL
DIRETTORE CENTRALE
|