| Commento alla circolare n.9/04 del Ministero del
lavoro sul rapporto di lavoro part-time come modificato dal decreto 276/03
A cura di Claudio Treves
Il Ministro del lavoro ha varato il 18 u.s. una circolare illustrativa delle novità in
materia di part-time introdotte dal D. Lgs. 276/03. La circolare è di particolare
importanza, poiché peggiora, se possibile, le normative di legge, rappresentando a volte
più lespressione di un odio politico nei confronti delle leggi del governo
precedente che uninterpretazione delle leggi di quello attuale.
- Cancellazione delle norme? Va ricordato che la tecnica adottata dal legislatore,
di modificare in via emendativa la legislazione precedente, determina limmediata
esigibilità delle nuove norme, salvo che non sussistano disposizioni contrattuali di
tenore diverso. Da questo punto di vista, particolare attenzione merita il punto,
contenuto nella circolare al paragrafo dedicato al lavoro supplementare, affermante la
perdita defficacia, anzi il venir meno delle clausole contrattuali, anche di
contratti individuali, riguardanti limplementazione delle disposizioni legislative
precedenti ora abrogate o modificate: si tratta di una palese forzatura di nessun valore
giuridico, trattandosi della pretesa dellamministrazione pubblica di dettare
disposizioni per lautonomia collettiva su materie su cui si è realizzato il libero
incontro delle volontà contrapposte delle parti! Sarà quindi cura delle categorie, ma
soprattutto delle RSA/RSU delle imprese le cui direzioni volessero sostenere la fine dellefficacia
e della validità di intese precedentemente sottoscritte, di respingere con nettezza e
rigore una simile interpretazione delle norme modificate, fino allapertura di
conflitti sindacali e giuridici espliciti sulla difesa del valore delle intese
sottoscritte. E essenziale non consentire alcuna lesione allautonomia
collettiva; una particolare sottolineatura va posta nei confronti dei nostri colleghi di
Cisl e Uil, a salvaguardia del valore e dellefficacia di intese precedentemente
sottoscritte, che quindi devono avere efficacia fino a quando esse non siano modificate o
da unespressa disposizione di legge, oppure da un altrettanto espresso atto delle
parti a suo tempo contraenti.
- Assetti negoziali e libertà aziendale: altra forzatura, qui
purtroppo fondata nel nuovo testo, la circolare la compie sul punto degli assetti
negoziali. Come si potrà ben vedere confrontando i testi del D. Lgs. 61 prima e
dopo la cura, larticolo 1, comma 3, del vecchio testo è stato modificato in
due punti. Il primo, eliminando il riferimento al contratto collettivo applicato,
cosa che il commentatore interpreta nel modo più indecoroso (su cui appresso); il
secondo, eliminando, riguardo alla contrattazione aziendale, lobbligo di raccordo e
di assistenza tra RSA/RSU e sindacati territoriali (articolazione territoriale dei
firmatari del CCNL applicato nellimpresa): puntualmente, la circolare
evidenzia che, qualora la normativa del part-time non esistesse nel CCNL di settore
merceologico corrispondente, limpresa ben potrebbe riferirsi ad un contratto
diverso da quello applicato (cfr. paragrafo della circolare sul lavoro
supplementare). Per cui sarebbe possibile che in ipotesi, in unimpresa del settore
petrolifero, se il CCNL non recasse norme in proposito, si potrebbe ben applicare, a
insindacabile scelta dellimpresa, il CCNL delle cooperative sociali! Non basta: la
circolare enfatizza che laccordo aziendale adesso si può stipulare non più
con la necessaria assistenza dei sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto
nazionale applicato. La gioia dellestensore deve essere immensa, sia per la
scomparsa del nesso negoziato e sottoscritto che rende impossibile dare corso
ad intese separate se il tavolo che le avesse prodotte fosse stato al completo, sia
perché finalmente si può realizzare il sogno degli estensori del Libro bianco, la
contrattazione tra eguali senza la noiosa presenza di terzi quali le rappresentanze del
sindacato esterno. Giova sempre ricordare che allepoca della sofferta discussione
sulla legge sulla rappresentanza, poi miseramente abbandonata al suo destino dalla
maggioranza parlamentare nella precedente legislatura, uno dei punti di più grande
scontro, agitato proprio dagli intellettuali oggi vicini al governo, fu quello dellanarchia
negoziale che sarebbe seguita alla contemporanea e scoordinata attività di organismi
elettivi dei lavoratori (le RSU) e strutture organizzative degli iscritti (i sindacati):
la formulazione oggi cancellata del D. Lgs. 61 rappresentò il tentativo più coerente per
dare una risposta coerente a quelle preoccupazioni, istituendo appunto il legame
necessario tra chi rappresenta quei lavoratori (i loro rappresentanti eletti) e chi ha il
compito di tenere la coerenza tra la difesa di quegli interessi e quelli dellinsieme
della classe dei lavoratori (i sindacati firmatari del CCNL applicato in
azienda). Oggi, evidentemente, il rischio dellanarchia non preoccupa il legislatore
e il suo commentatore, immaginando di poter trarre vantaggi dalla disparità di potere tra
il datore di lavoro e la rappresentanza aziendale sprovvista dellappoggio e del
vincolo alla coerenza del sindacato esterno. Di qui la compiaciuta sottolineatura del
commentatore che tale disposizione consente, quindi, una regolamentazione
differenziata riguardo ai contenuti applicativi degli aspetti demandati alla
contrattazione, ad esempio con riferimento al lavoro supplementare, clausole flessibili ed
elastiche e via dicendo. E evidente come sia invece del tutto necessario,
nella contrattazione collettiva nazionale, ripristinare la necessaria gerarchia
delle fonti tra i livelli negoziali: da questo punto di vista lintesa
interconfederale sui contratti dinserimento, e la stessa intesa sul modello
negoziale nei settori artigiani riconfermano i rapporti esistenti fra livello nazionale e
secondi livelli, aziendali o territoriali, nel senso che sono i CCNL a definire gli ambiti
di intervento dei secondi livelli di contrattazione. Ne consegue che questa norma liberatoria
delle RSA non dovrebbe trovare spazio applicativo, salvo nel caso di imprese che non
applicano il CCNL di settore, ma in esse è piuttosto improbabile che si sia dato corso
alla nomina o allelezione di RSA/RSU. In ogni caso andrà posta particolare
attenzione, nella definizione dei rinvii al secondo livello, che non vi siano
differenziazioni nella regolazione delle tipologie contrattuali di impiego. Rimane lindubbio
effetto politico di contrapposizione al modello del 23 luglio e alla
necessità di un raccordo tra sindacato aziendale e organizzazione confederale.
- Libertà individuale: lapice viene raggiunto nellenfasi dedicata allo
spazio per intese che prescindano dallesistenza di accordi collettivi: sia nel
paragrafo sul supplementare, che su quello delle clausole elastiche e flessibili, il
commentatore ricorda in continuazione come le normative siano applicabili per semplice
accordo individuale, anche se la contrattazione collettiva non fosse intervenuta. Qui
credo ci sia poco che la contrattazione possa fare, salvo predisporre contenziosi
individuali riferiti ai profili di seguito trattati. Ma questo riconferma la
necessità, per la contrattazione collettiva, di non lasciare alcun rinnovo contrattuale
senza aver introdotto, modificato o confermato in esplicito le normative sul part-time,
proprio per asciugare ogni spazio giustificativo di accordi individuali senza una
copertura contrattuale collettiva di riferimento.
- Lavoro supplementare: viene avallata la peggiore interpretazione possibile delle
nuove norme, sia per quanto riguarda lobbligatorietà della prestazione
supplementare nei limiti del tetto eventualmente stabilito dalla contrattazione, sia per
quanto riguarda la sanzionabilità disciplinare per rifiuti ingiustificati.
Non si aggiunge per carità di patria che la ripetizione di ingiustificati rifiuti
e di provvedimenti disciplinari conseguenti potrebbe ben configurare quanto la legge
esclude, ossia la risoluzione del rapporto, motivata non già dallultimo
ingiustificato rifiuto, ma dalla reiterazione del provvedimento disciplinare
La
contrattazione a tutti i livelli dovrà ribadire la natura volontaria di ogni singola
prestazione di lavoro supplementare, come fatto ad es. nel rinnovo dei grafici, o comunque
affermare limpossibilità di sanzioni disciplinari per la mancata prestazione. A
tale proposito va ricordata la sentenza 210 del maggio 1992 della Corte Costituzionale, in
cui si argomentò sulla necessità per il singolo lavoratore part-time di poter disporre
del tempo necessario per la ricerca e lo svolgimento di altra attività che gli
permettesse di integrare il reddito derivante dal rapporto a part-time per raggiungere
quanto previsto dallart.36 Cost. (unesistenza libera e dignitosa per sé
e la propria famiglia). Se la prestazione supplementare è dovuta, è evidente che
non si può avere alcuna certezza di poter stringere altro rapporto di lavoro, e quindi si
è in contrasto con la sentenza 210/92.
- Consolidamento e calcolo forfetario dellincidenza degli istituti differiti:
fedele alla linea, la circolare non evita di sottolineare la cancellazione delle norme
legali riguardanti i due istituti, cosa che ovviamente non fa venir meno lefficacia
delle disposizioni contrattuali esistenti in proposito.
- Conseguenze del superamento del tetto: ugualmente sottolineata la
cancellazione della norma che disponeva la maggiorazione almeno del 50% per ogni ora di
supplementare prestata oltre il tetto convenuto contrattualmente, adesso si devono
definire le conseguenze di ciò, che lestensore si premura di suggerire
ben potrebbero consistere in riposi. Cosa se ne facciano lavoratori a tempo
parziale di altri riposi, a fronte di prestazioni evidentemente concesse per integrare il
reddito del rapporto contrattuale, è di difficile comprensione.
- Lavoro straordinario: per una curiosa eterogenesi dei fini, il commentatore si
trova qui preso in trappola dalle stesse norme che vuole applicare. Avendo disposto il
legislatore che valgono i riferimenti del D. Lgs. 66/03, si pone il problema di cosa sia
straordinario nel caso di un part-time verticale, posto che la definizione contempla che
egli svolga lavoro a tempo pieno per singole giornate, settimane o mesi. Avendo soppresso
il D. Lgs. 66 la nozione di orario giornaliero, ne deriva la strana
conseguenza che lo straordinario per il part-time verticale è quantificabile solo alla
fine della settimana, qualora si sia superato lorario settimanale, cosa per
definizione impossibile per i part-time verticali che lavorano solo alcuni giorni la
settimana, a meno di ammettere che in quella settimana il lavoratore part-time avesse
lavorato più di 40 ore! La conseguenza è che lo straordinario si applicherebbe
solo a part-time verticali con prestazioni settimanali o mensili, e che agli altri casi
siano applicate le norme sul supplementare o sulle clausole elastiche in aumento. Se si
connettesse strutturalmente il lavoro supplementare con il diritto al suo consolidamento,
la soluzione proposta sarebbe perfino auspicabile, ma è improbabile si troverebbe il
consenso dellestensore della circolare
- Ma le sorprese sullorario non sono finite: nelle definizioni il commentatore si è
trovato di fronte ad un problema, se cioè possa esisterere in assoluto un part-time
orizzontale, in quanto la definizione di esso come colui che svolge una prestazione in
orario inferiore a quello giornaliero, cozza con labrogazione, sempre a causa del D.
Lgs. 66/03, della nozione stessa di orario giornaliero. Ecco che soccorre uninvenzione
incredibile del commentatore, ossia che la contrattazione collettiva potrà dettare
una definizione di orario giornaliero che, ovviamente, avrà valore solo ai fini del
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale. Con il che simmagina uno scenario
in cui si definisce un limite di orario giornaliero, che però non vale ai fini ad es.
dello straordinario dei lavoratori a tempo pieno, ma solo ai fini di stabilire se una
persona è a part-time oppure no! E pacifico che tutto ciò ha un rilievo per i CCNL
dove non sia presente una definizione contrattuale di orario giornaliero.
- Clausole elastiche o flessibili: come premessa, va rilevato come con le modifiche
di legge lapposizione di clausole elastiche e flessibili sia non più una
disponibilità esclusiva della contrattazione collettiva, ma sia al contrario disponibile
anche ai singoli contraenti un contratto di lavoro, il che fa venir meno quel ruolo
autorizzatorio, e quindi regolativo, dellautonomia collettiva rispetto ai singoli.
Conseguenza di ciò è che si cercherà, da parte delle imprese, di non normare nelle sedi
contrattuali proprie il ricorso a questi rapporti e le condizioni cui dovranno
uniformarsi, ed invece si privilegerà la pattuizione individuale. E poi del tutto
ridicola la previsione, contenuta nella legge, della possibilità di assistenza da parte
della RSA che il lavoratore può richiedere allatto dellassunzione, essendo da
un lato escluso che il lavoratore allatto dellassunzione possa avere la forza
di imporre una simile presenza, ed essendo altresì del tutto superflua la stessa presenza
nel caso essa venga imposta, in quanto in quel caso si tratterebbe di un lavoratore dal
potere individuale così forte da non avere bisogno di alcun intervento di aiuto. E
vero invece lopposto, cioè che si avrebbe bisogno dellassistenza del
sindacato proprio quando non la si richiede perché troppo deboli o spaventati. Ma questo
approccio si fonda sul principio non detto, che cioè non sussiste più un contraente
debole che la legge dovrebbe tutelare, ma che il contratto individuale si stipula
nel libero incontro delle volontà e delle convenienze
- sparisce il diritto al ripensamento, il che comporta, per il malcapitato sottoscrittore
di clausole elastiche, la necessità di dimettersi qualora si renda conto dellimpossibilità
di conciliare lo svolgimento della prestazione con le altre esigenze di vita e di lavoro.
Siamo in presenza di una costrizione inaccettabile, che può far sorgere profili anche di
costituzionalità della norma. E evidente che qualsiasi pattuizione di clausole
elastiche di tipo contrattuale debba prevedere tale diritto come necessario equilibrio di
una condizione di totale subalternità al volere dellimprenditore che è contraria
alla stessa ratio delle normative sullorario di lavoro.
- Il preavviso, definito nella legge di almeno due giorni lavorativi è
interpretato in modo assolutamente ambiguo nel senso che le parti
possono
stabilire una diversa misura
ma non eliminarlo completamente. Se litaliano
ha un senso, si potrebbe dedurre che la durata possa essere accorciata, il che sarebbe
palesemente illegale.
- Analogamente a quanto disposto sul lavoro supplementare, anche qui si fa cenno a compensazioni
a fronte della sottoscrizione di clausola elastica, che sono rimesse allautonomia
collettiva, anche se si cita la delega (legge 30/03) che parlava esplicitamente di
maggiorazioni retributive.
- Nel caso specifico della flessibilità in aumento, la circolare fa una distinzione tra
clausola in aumento e lavoro supplementare o straordinario, in quanto leffetto della
prima sarebbe definitivo e non temporaneo come nel caso del lavoro supplementare. Leffetto
di una tale considerazione potrebbe suggerire che alla prima variazione in aumento il
contratto sintenda trasformato in maniera strutturale nel nuovo quantitativo di ore,
ma subentra subito la precisazione che tale incremento può ovviamente essere
delimitato nel tempo e potrebbe anche essere solo eventuale, con il che si può dire
che le illusioni spariscono e si torna alla triste realtà di prestazioni elevabili ad
libitum da parte dellimpresa, solo se questa lo desideri. Il combinato disposto
delle norme in commento, con quelle dellobbligatorietà del lavoro supplementare,
fanno concludere che la tendenza per il futuro sarà di privilegiare, da parte delle
imprese, lofferta di part-time con requisiti dorario minimi (otto ore a
settimana?) con la costrizione alla sottoscrizione di clausole elastiche oppure allo
svolgimento di supplementare senza consolidamento: insomma il contrario delle affermazioni
sulla maggiore conciliabilità di vita famigliare e lavoro su cui lideologia
governativa tanto insiste perfino nelle premesse della circolare in commento. Di qui una
particolare attenzione nella contrattazione a stabilire minimi di prestazione per i
contratti a part-time, se possibile elevando quelli esistenti.
- Trasformazione dei rapporti: anziché un diritto generale allinformazione
su possibili occasioni di trasformazione, con la relativa precedenza rispetto a nuovi
ingressi, adesso si è in presenza di eventuali clausole individuali di prelazione, da
inserirsi nel contratto individuale, e non più contemplate nella legislazione.
- Computo: come nella legge, adesso i part-time contano pro quota anche nel computo
del monte ore dei diritti sindacali. Già si commentò a suo tempo la gravità nel D. Lgs.
61/00 di aver accettato il criterio del pro rata ai fini del calcolo dei dipendenti (es.
ai fini dellapplicabilità dellart.18 o degli ammortizzatori sociali), adesso
non resta che contemplare mestamente il ridursi drastico, specie dove i part-time sono la
figura tipica dellorganizzazione del lavoro (es. ipermercati, ristorazione veloce),
dellagibilità sindacale.
- Estensione allagricoltura: la norma di legge viene interpretata seccamente
come estensione tout court dellistituto al comparto agricolo, senza la benché
minima considerazione della complessa situazione che si verrebbe a creare, ad es. riguardo
agli accrediti contributivi in agricoltura che come è noto funzionano per intere giornate
e non per mezze prestazioni. Come uscirne fuori non è dato saperlo dalla
lettura della circolare, e dovrebbe essere compito delle parti del settore avanzare
legittime richieste di correzione al legislatore.
Come risulta chiaro da questi cenni, leffetto di questa circolare e di queste
norme è devastante. Si tratta a questo punto di essere estremamente rigorosi nellazione
contrattuale, riconfermando in sostanza la volontarietà del ricorso al lavoro
supplementare, il diritto al ripensamento in caso di sottoscrizione delle clausole
elastiche, nonché il principio generale del consolidamento delle prestazioni in eccesso
rispetto al contratto individuale sottoscritto.
Ma crediamo sia il caso anche di promuovere e sostenere iniziative di tipo politico,
nei confronti delle forze politiche di opposizione in primo luogo, e di contenzioso
vertenziale, nei confronti di imprese dove la presenza di lavoratori a part-time sia
significativa. Nei prossimi giorni esploreremo se ed in che misura lorganizzazione
sindacale, come agente negoziale, possa essere legittimata ad agire in prima persona. |