La dequalificazione consiste nell’abbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore – Con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e impoverimento della professionalità

Allorquando venga dal lavoratore denunziata la violazione dell’art. 2103 cod. civ., allegando di aver sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l’ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell’ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo 2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro).