La dequalificazione
consiste nellabbassamento del livello globale delle prestazioni del lavoratore
Con sottoutilizzazione delle capacità acquisite e impoverimento della
professionalità
Allorquando venga dal
lavoratore denunziata la violazione dellart. 2103 cod. civ., allegando di aver
sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni
dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e lulteriore
arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo
conto che non ogni modifica quantitativa delle mansioni, con riduzione delle stesse, si
traduce automaticamente in una dequalificazione professionale. Questa invece implica una
sottrazione di mansioni tale per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui
poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nellambito aziendale da
comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con
sottoutilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale
impoverimento della sua professionalità (Cassazione Sezione Lavoro n. 5651 del 20 marzo
2004, Pres. Sciarelli, Rel. Filadoro).
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