I contratti aziendali di lavoro
non si applicano ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali che non li hanno
firmati E che non li accettano -
La tutela di interessi collettivi della comunità di
lavoro aziendale e, talora, linscindibilità della disciplina che ne risulta creata
concorrono a giustificare, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (sentenze n.
4218/2002, n. 17674/2002, n. 5953/99), lefficacia soggettiva erga omnes dei
contratti collettivi aziendali ovvero la loro applicabilità nei confronti di tutti i
lavoratori dellazienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali
stipulanti. Tale esigenza va tuttavia conciliata, da un lato, con il limite invalicabile
dei principi fondamentali di libertà di organizzazione e attività
sindacale (di cui al primo comma dellart. 39 Cost.) e, dallaltro, collocata
nel nostro sistema giuridico (segnatamente,
di diritto sindacale), che resta fondato, esclusivamente, su principi privatistici e sulla
rappresentanza negoziale, e non già legale o istituzionale, delle organizzazioni
sindacali (vedi, per tutte, Cass. n. 1403/90, nonché 537/87, 6306/86, 4280/82). Il
prospettato conflitto tra esigenze, certamente meritevoli di tutela (o, comunque,
di considerazione), principi fondamentali e sistema giuridico può trovare,
tuttavia, coerente composizione. La efficacia soggettiva erga omnes dei contratti
collettivi aziendali, nel senso sopra precisato, può essere, bensì, confermata
come regola di carattere generale, in funzione delle esigenze che ne risultano perseguite
(tutela di interessi collettivi, appunto, e inscindibilità della disciplina) ferma
restandone, tuttavia, la eccezione (in ossequio al principio di libertà sindacale ed in
coerenza con il nostro sistema giuridico) che la stessa efficacia non può essere estesa,
tuttavia, a quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale, diversa da
quella che ha stipulato laccordo aziendale, ne condividano lesplicito
dissenso, dallaccordo medesimo, e potrebbero, addirittura, risultare vincolati da un
accordo aziendale separato (Cassazione Sezione Lavoro n. 10353 del 28 maggio 2004, Pres.
Sciarelli, Rel. De Luca).
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