L'intermediazione
privata di manodopera è ai nastri di partenza. "Con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della circolare n.25
del 25 giugno 2004 e del decreto 5 maggio 2004, che stabilisce le modalita' di
presentazione della richiesta di autorizzazione, i criteri per la verifica del corretto
andamento della attivita' svolta, nonche' ogni altro profilo relativo alla organizzazione
e alle modalita' di funzionamento, il quadro normativo-regolamentare delle agenzie per il
lavoro è infatti completo". Il nuovo collocamento aperto ai privati sarà operativo
a partire dal 17 luglio.
Il provvedimento prevede l'istituzione di un albo delle agenzie per il lavoro che sarà
tenuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Quest'ultimo rilascia - entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti
giuridici e finanziari - l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attivita' per le
quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta dell'agenzia, il permesso
provvisorio viene trasformato a tempo indeterminato, sempre dietro verifica del corretto
andamento della attivita' svolta.
In base alla riforma, le agenzie per il lavoro potranno offrire una fin troppo vasta gamma
di servizi che vanno dall'attività di somministrazione, intermediazione, ricerca,
selezione del personale al supporto nella ricollocazione professionale dei lavoratori. Per
i sindacati si tratta di un vero e proprio stravolgimento del mercato del lavoro che
introduce troppi soggetti nell'intermediazione ed esautora, in pratica, il ruolo del
pubblico.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Alle Direzioni Regionali del lavoro
Alle Direzioni Provinciali del lavoro
LORO SEDI
Alla Regione Siciliana
- Assessorato lavoro
- Ufficio Regionale del lavoro
- Ispettorato del lavoro
PALERMO
Alla provincia Autonoma di Bolzano
- Assessorato lavoro
BOLZANO
Alla Provincia Autonoma di Trento
- Assessorato lavoro
TRENTO
All'INPS
- Direzione generale
ROMA
All'INAIL
- Direzione generale
ROMA
Alla Direzione generale AA.GG.R.U.A.I.
- Divisione VII
SEDE
OGGETTO:
Agenzie per il lavoro
In
attuazione degli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 dicembre 2003 pubblicato
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2004, ha istituito l'Albo
informatico delle agenzie per il lavoro, definendo l'articolazione e la tenuta dell'Albo;
ha inoltre definito le procedure di iscrizione all'Albo e di autorizzazione allo
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale e supporto alla ricollocazione professionale; ha stabilito altresì le
disposizioni di raccordo fra la normativa previgente e la normativa vigente; ha precisato
infine i regimi particolari di autorizzazione.
In attuazione dell'articolo 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 5 maggio 2004, in attesa di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ha specificato i
requisiti, di cui devono essere in possesso le agenzie, della disponibilità di uffici in
locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali.
1. Richiesta di iscrizione all'Albo e di
autorizzazione.
Con riferimento all'articolo 5, comma 2,
del DM 23 dicembre 2003, si evidenzia la necessità della redazione di un «documento
analitico» sottoscritto dal rappresentante legale dell'Agenzia attestante che l'Agenzia
è dotata di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della
attività per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonché la conformità alla normativa
in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. In tale documento dovrà essere
descritto il modello organizzativo della agenzia, con la specificazione delle unità
organizzative presenti sul territorio («unità organizzative, dislocate
territorialmente» ex articolo 5, comma 2, DM 23 dicembre 2003), dell'organico, cioè del
personale della agenzia; della disponibilità dei locali e delle attrezzature richieste
dall'articolo 2, comma 1, del DM 5 maggio 2004.
2. L'oggetto sociale
delle agenzie per il lavoro.
Le attività di somministrazione di
lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione,
(di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276) non costituiscono oggetto sociale esclusivo della agenzia autorizzata alla
specifica attività, a differenza di quanto accadeva nella normativa previgente.
Da un lato, è la stessa normativa che dispone ex lege la possibilità per le agenzie di
svolgere diverse tipologie di attività, autorizzando automaticamente le agenzie di
somministrazione di tipo generalista a svolgere l'attività di intermediazione, ricerca e
selezione del personale e ricollocazione professionale e le agenzie di intermediazione a
svolgere l'attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione
professionale (articolo 4, comma 4, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276).
In ogni caso, questo non significa che tali agenzie siano obbligate a svolgere anche le
attività per le quali sono automaticamente autorizzate, esse sono semplicemente
legittimate a svolgerle.
D'altro lato, l'eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo, consente alle agenzie di
affiancare alle attività autorizzate altre tipologie di attività, anche non soggette ad
autorizzazione (es. esecuzioni di lavori in appalto di servizi parallelamente alla
somministrazione di lavoro).
2.2. L'indicazione
dell'oggetto sociale.
Per le agenzie di ricerca e
selezione del personale e di ricollocazione professionale si richiede che l'attività
autorizzata sia semplicemente indicata all'interno dello statuto come oggetto sociale
della agenzia, senza necessità di prevalenza (rispettivamente articolo 5, comma 5,
lettera b) e articolo 5, comma 6, lettera b) d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276).
Per quanto riguarda le agenzie di somministrazione di tipo generalista e per le agenzie di
intermediazione, è prescritta, rispettivamente, dall'articolo 5, comma 2, lettera f), e
comma 4, lettera c), l'indicazione nello statuto della società della attività per la
quale è richiesta l'autorizzazione come dell'oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo, prevedendo quindi che detta attività sia l'attività predominante per
l'agenzia.
In riferimento alle agenzie di somministrazione di tipo specialista, non essendo prevista
l'indicazione nello statuto della attività svolta, né come oggetto sociale prevalente
né come oggetto sociale esclusivo, significa che tale attività non deve essere
l'attività prevalente per queste agenzie e che può essere associata ad altre tipologie
di attività.
In relazione alle agenzie di tipo specialista, va inoltre precisato che, ove le stesse
richiedano più autorizzazioni per l'esercizio di distinte attività di cui all'articolo
20, comma 3, lettere da a) ad h), devono possedere i requisiti obbligatori di legge
previsti per ogni singola richiesta di autorizzazione.
2.3. La prevalenza
dell'oggetto sociale.
Posto che il
d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce come requisiti per le agenzie di
somministrazione di lavoro e di intermediazione l'indicazione nel loro statuto
rispettivamente della attività di somministrazione di tipo generalista e di
intermediazione come oggetto sociale prevalente (vedi supra 2.1.), il DM 23 dicembre 2003,
all'articolo 6, comma 3, stabilisce le modalità di verifica della prevalenza dell'oggetto
sociale, definendo un criterio strettamente quantitativo.
Trattandosi della verifica della prevalenza dell'oggetto sociale in riferimento alle
attività svolte dalle agenzie, la procedura potrà essere effettuata soltanto a
consuntivo. Il decreto ha stabilito che tale verifica debba avvenire decorso il primo
biennio, cioè al momento della verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione a tempo indeterminato e, successivamente, di biennio in biennio.
Per quanto
concerne il calcolo della prevalenza dell'oggetto sociale, è stabilito che l'attività
autorizzata deve riguardare il 50,1 per cento della attività della agenzia, calcolata in
base alla contabilità analitica di ciascuna unità operativa.
Si premette innanzitutto che per tale finalità, l'articolo 5, comma 1, lettera e), del d.
lgs. 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che i soggetti polifunzionali (cioè soggetti
che svolgono diverse attività oggetto di autorizzazione oppure una o più attività
oggetto di autorizzazione e attività di altra natura, non oggetto di autorizzazione)
debbano avere diverse divisioni operative, corrispondenti alle diverse attività
(autorizzate e non soggette ad autorizzazione) svolte dall'agenzia, per ognuna della quali
deve esistere una contabilità analitica, nel senso che per ogni divisione/attività deve
poter essere predisposto un prospetto contabile che consenta di evidenziarne il fatturato
relativo. L'articolo 6, comma 4, DM 23 dicembre 2003 specifica che, per la verifica della
prevalenza, occorre fare riferimento ai dati di contabilità analitica desumibili da ogni
unità operativa.
L'unità operativa deve essere interpretata come evidenziazione contabile delle diverse
attività (per esempio somministrazione e intermediazione) a livello di filiale, mentre la
divisione operativa come evidenziazione contabile delle attività a livello aggregato,
cioè di agenzia.
Questo significa che il punto di partenza per la verifica della prevalenza dell'oggetto
sociale è rappresentato dai dati contabili di ciascuna attività all'interno di ogni
filiale, la cui sommatoria costituisce la contabilità analitica per ciascuna divisione
operativa.
Ai fini del controllo di
prevalenza, ciò che rileva è il risultato contabile a livello aggregato e non di
filiale, nel senso che, se l'attività che costituisce l'oggetto sociale deve
necessariamente prevalere solo in riferimento a livello aggregato e quindi di agenzia, è
invece ammissibile la prevalenza di un'altra attività a livello di filiale.
Si specifica quindi che la verifica dell'oggetto sociale deve essere effettuata con
riferimento alla agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel
confronto fra l'entità del fatturato della attività/divisione (quale sommatoria del
fatturato di ogni singola unità operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente
con quello delle altre attività/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1.
3. Saltuarietà dell'attività
autorizzata
L'articolo 6, comma 5, del DM 23 dicembre
2003 stabilisce il rifiuto della concessione della autorizzazione a tempo indeterminato
per le agenzie in possesso di autorizzazione provvisoria, ma che non abbiano svolto
l'attività per la quale erano state autorizzate oppure l'abbiano svolta in modo saltuario
o intermittente.
Per svolgimento saltuario e intermittente deve intendersi l'esercizio della attività in
maniera solamente occasionale e non abituale da parte del soggetto autorizzato, realizzata
dunque per mezzo di atti singoli o, se anche non continuativi, comunque non caratterizzati
da costante ripetitività (come nel caso di attività di carattere stagionale) e
sistematicità.
Nella identificazione della esistenza di tali requisiti, indici rilevanti potranno essere
desunti dalla presenza di una idonea organizzazione e struttura imprenditoriale
a supporto dello svolgimento della attività realizzata. Tale elemento, tuttavia, se
può ritenersi presupposto necessario, già in ottemperanza dei requisiti minimi per la
sola presentazione della richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 4 e seguenti del
d. lgs. n. 276/03, non rappresenta però circostanza sufficiente per escludere l'esercizio
solo saltuario o intermittente della attività autorizzata, ed il conseguente rifiuto alla
concessione della autorizzazione: presupposto altrettanto necessario è dunque
l'effettivo, abituale e sistematico svolgimento di tale attività.
Con riferimento all'articolo 7 del
DM 23 dicembre 2003, si evidenzia che, qualora vengano riscontrate dalla Direzione
generale per l'orientamento, la formazione e l'impiego delle irregolarità da parte
soggetti autorizzati circa gli adempimenti previsti dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
dalla relativa regolamentazione attuativa e dalle norme ordinarie sul collocamento,
nonché relativi alla regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione
del reddito, al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al
rispetto degli obblighi previsti dal ccnl delle imprese di somministrazione di lavoro
applicabile, la Direzione medesima informa il soggetto autorizzato delle irregolarità
riscontrate e assegna un termine non inferiore a trenta giorni, in cui il soggetto dovrà
sanare le irregolarità o fornire chiarimenti circa la situazione presunta irregolare
rilevata dalla Direzione.
Ferma restando la possibilità per la Direzione di provvedere d'urgenza nei casi di cui
all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla scadenza di tale termine, se il
soggetto autorizzato non ha provveduto a sanare o a fornire chiarimenti la Direzione
sospende l'autorizzazione, dando comunicazione al soggetto titolare della stessa. Nel
periodo di sospensione dell'autorizzazione, il soggetto sospeso non potrà svolgere
l'attività oggetto dell'autorizzazione. In particolare, le agenzie di somministrazione
continueranno la gestione dei contratti in essere, senza la possibilità di concludere
nuovi contratti di lavoro e nuovi contratti di somministrazione di lavoro.
Alla scadenza del termine non inferiore ai trenta giorni, stante la sospensione della
autorizzazione, decorre un nuovo termine di sessanta giorni, scaduto il quale, se le
irregolarità non sono state ancora sanate o i chiarimenti non risultano sufficienti, la
Direzione provvede alla cancellazione dall'Albo del soggetto precedentemente autorizzato e
revoca l'autorizzazione.
5. Il divieto di transazione
commerciale.
L'articolo 10 del DM 23 dicembre 2003
specifica il divieto di transazione commerciale della autorizzazione, come sancito
dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In
particolare viene stabilita l'impossibilità del trasferimento o della concessione della
autorizzazione a soggetti terzi, anche a titolo non oneroso e il divieto di ricorso a
contratti commerciali per cedere a terzi anche parte dell'attività oggetto della
autorizzazione, compresa l'attività di commercializzazione.
Si specifica di conseguenza che è vietata l'esternalizzazione, cioè l'attribuzione a
terzi, dello svolgimento di attività oggetto di autorizzazione, e quindi anche della
attività di ricerca e selezione dei candidati, della gestione delle banche dati, della
stipulazione e del procacciamento di contratti. Tutte le attività oggetto di
autorizzazione devono essere svolte direttamente dai soggetti autorizzati, attraverso le
proprie strutture e il proprio personale dipendente vedi infra 6.).
La violazione di tale divieto in
quanto violazione degli adempimenti previsti dal decreto legislativo comporta ai sensi
dell'articolo 7 del DM 23 dicembre 2003 la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione
ai sensi dell'articolo stesso.
5.1. Divieto di transazione e
regimi particolari di autorizzazione.
L'articolo 12, comma 1, del DM 23
dicembre 2003 specifica che l'autorizzazione concessa ope legis alle università o alle
fondazione universitarie di cui all'articolo 6, comma 1, del d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, è destinata alla singola università o fondazione e non può essere ceduta o
concessa in nessuna forma, neanche a un consorzio di università o fondazioni, in quanto
la gestione associata della attività consiste comunque in una cessione
dell'autorizzazione. Questo significa che alle università e alle fondazioni, come
previsto in generale dal divieto di transazione, è fatto divieto di appaltare a terzi,
anche se consorzi di università, ogni attività oggetto di autorizzazione.
Conseguentemente non può essere esternalizzata neppure l'attività di gestione di banche
dati e dei curricula degli studenti, in quanto queste attività rientrano appieno
nell'attività di intermediazione, come dalla definizione di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Quanto ora affermato vale anche per i soggetti autorizzabili ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cioè per i comuni, le camere di commercio
e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Anche a questi soggetti è vietato
la gestione associata mediante consorzio dell'attività oggetto dell'autorizzazione, ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del DM 23 dicembre 2003, in quanto configurerebbe sempre
una cessione dell'autorizzazione.
6. Competenze
professionali.
6.1. Il personale delle
agenzie per il lavoro.
Per quanto
riguarda il personale delle agenzie per il lavoro, si specifica che tale personale deve
essere costituito da lavoratori dipendenti ovvero da lavoratori soci della cooperativa di
produzione e lavoro, nel caso in cui l'agenzia abbia questa forma societaria.
Per quanto riguarda i requisiti minimi della struttura organizzativa, si premette che le
agenzie di somministrazione di lavoro e di intermediazione devono essere presenti in
almeno 4 regioni (rispettivamente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) e comma 4,
lettera b) del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276), con almeno una unità organizzativa,
cioè una filiale oppure con la sede principale, che quindi assolve al requisito della
presenza in una regione.
Ferma restando la presenza di una unità organizzativa per regione, essa dovrà essere
dotata di due unità di «personale qualificato» (vedi infra), ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 2 del DM 5 maggio 2004, mentre dovranno essere presenti
quattro unità nella sede principale (articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1 del DM 5
maggio 2004).
Si precisa inoltre che due dipendenti qualificati dovranno comunque essere presenti
in ciascuna unità organizzativa.
Per le agenzie di ricerca e
selezione del personale e di ricollocazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) del DM 5 maggio 2004, oltre alle due unità di personale qualificato nella sede
centrale, è richiesta una unità di personale qualificato per «ogni» unità
organizzativa dislocata sul territorio, stante comunque che per queste agenzie per il
lavoro non esiste nessun obbligo di diffusione sul territorio.
È ammissibile che i requisiti di professionalità per la sede principale siano posseduti
dall'amministratore delegato della società e/o dai consiglieri della società, nel caso
ricoprano incarichi operativi, cioè siano direttamente attivi all'interno della società.
In riferimento al DM 5 maggio 2004, per «personale qualificato» si intende il personale
dotato delle competenze professionali di cui all'articolo 1, comma 2, del DM 5 maggio
2004. In tale contesto, si specifica che il termine «funzionario» indica un impiegato
esercente funzioni direttive e di responsabilità.
6.2. Il personale dei soggetti
autorizzati secondo il regime particolare di autorizzazione.
Il DM 5 maggio 2004 è stato
emanato in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per precisare le disposizioni relative ai requisiti
dei locali idonei e delle competenze professionali degli operatori. Tali requisiti non
sono richiesti soltanto alle agenzie per il lavoro, ma anche ai soggetti ex articolo 6,
commi 2, 3 e 4, dello stesso decreto legislativo, che beneficiano di un regime agevolato
di autorizzazione.
Per quanto premesso, il DM 5 maggio 2004 deve essere applicato, come di seguito precisato,
anche ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.
Per quanto riguarda le competenze professionali del personale qualificato addetto
all'attività di intermediazione, devono essere richieste le stesse previste per le
agenzie per il lavoro, di cui al DM 5 maggio 2004.
Si precisa che tutti i soggetti di cui all'articolo 6, comma 2 e 3 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, sono considerati come una sede principale di una agenzia per il
lavoro e quindi devono disporre di almeno 4 unità di personale dipendente qualificato
addetto alle attività autorizzate.
Nel caso i soggetti di cui all'articolo 6, comma 3 siano autorizzati a livello nazionale e
siano diffusi territorialmente con uffici che svolgono l'attività autorizzata,
comparabili quindi alle unità organizzative delle agenzie per il lavoro, devono
soddisfare il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2, come
specificato sopra nel paragrafo 6.1., cioè devono esistere due unità di
personale qualificato per ogni regione in cui il soggetto autorizzato è presente e svolge
l'attività autorizzata (in questo caso l'intermediazione ed eventualmente ricerca e
selezione e ricollocazione professionale).
Per quanto riguarda la fondazione dei consulenti del lavoro, si specifica che come una
sede principale dovrà essere dotata di 4 unità di personale qualificato, mentre i
singoli consulenti del lavoro, delegati dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 13 del DM
23 dicembre 2003, devono soddisfare i requisiti indicati al medesimo articolo 13.
L'articolo 2 del DM 5 maggio 2004
definisce le caratteristiche dei locali destinati dai soggetti autorizzati allo
svolgimento dell'attività oggetto dell'autorizzazione.
In particolare, in riferimento all'articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2004, il termine
«sportello» indica quelle unità organizzative che nello svolgimento dell'attività
autorizzata accolgono direttamente e offrono un servizio ai clienti.
Nel caso gli sportelli esistenti delle agenzie per il lavoro necessitassero un adeguamento
per garantire l'accessibilità dei locali ai disabili, per il tempo strettamente
necessario e purché siano stati avviati i lavori, le agenzie assicurano in ogni caso
l'accesso al servizio da parte dei disabili, indipendentemente dal fatto che si verifichi
fisicamente all'interno dei locali dell'agenzia.
Quanto previsto dall'articolo 2 del DM 5 maggio 2004 si applica anche ai soggetti di cui
all'articolo 6, commi 2, 3 e 4.
8. Pubblicità e
trasparenza.
In riferimento all'articolo 3,
comma 1, del DM 5 maggio 2004, si specifica che deve essere esposto l'organigramma delle
«funzioni aziendali» presenti all'interno dell'unità organizzativa con l'indicazione
delle competenze professionali relative alla specifica funzione. In particolare, deve
poter essere individuabile all'interno della filiale il responsabile della filiale stessa.
L'articolo 3, comma 2, del DM 5 maggio 2004, stabilisce la comunicazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e Province Autonome dell'organigramma
aziendale delle unità organizzative, delle funzioni aziendali, e dei curricula delle
persone che ricoprono quelle funzioni.
9. Disciplina
transitoria: dal lavoro temporaneo alla somministrazione di lavoro.
Se l'articolo 85, comma 1, lettera
f), del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ha sancito l'abrogazione degli articoli da 1 ad
11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'articolo 86, comma 6, del d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276, ha previsto la loro ultrattività e quella della normativa previgente, fino
alla entrata in vigore di un decreto ministeriale che definisse una disciplina transitoria
e di raccordo.
Tale disciplina transitoria e di raccordo è contenuta nel DM 23 dicembre 2003, in
particolare all'articolo 11, la cui entrata in vigore ha sancito la definitiva abrogazione
degli articoli da 1 ad 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in quanto il decreto
ministeriale in questione nulla prevede circa un possibile protrarsi della ultrattività
della normativa previdente, fatto salvo quanto specificato all'ultimo periodo del presente
paragrafo.
L'articolo 11 del DM 23 dicembre 2003 stabilisce che, a seguito della presentazione della
richiesta di autorizzazione alla somministrazione di lavoro, e quindi a decorrere da tale
momento, le società di fornitura di lavoro temporaneo già autorizzate provvisoriamente o
in via definitiva sulla base della normativa previgente potranno procedere alla
somministrazione di lavoro, sia a termine sia a tempo indeterminato, ai sensi dagli articoli 20 e seguenti del d. lgs. 10
settembre 2003, n. 276.
La
somministrazione di lavoro a tempo determinato potrà avvenire nel rispetto delle causali
previste dal articolo 20, comma 4, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 («esigenze di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore») oppure per esigenze temporanee nei casi
previsti dalle clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto
dall'articolo 86, comma 3 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tali casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro si aggiungono a quelle previste dal d. lgs. 10 settembre
2003, n. 276 e avranno efficacia fino alla scadenza dei relativi contratti collettivi
nazionali di lavoro.
La somministrazione a tempo
indeterminato avverrà nei casi tassativamente previsti dall'articolo 20, comma 3, lettere
da a) a h).
Considerato che l'attività di somministrazione di lavoro può essere intrapresa soltanto
a seguito dalla presentazione della richiesta di autorizzazione ai sensi della nuova
normativa, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del DM 23 dicembre 2003 e la
presentazione della richiesta per l'autorizzazione alla somministrazione, le società di
lavoro temporaneo autorizzate secondo la normativa previgente potranno stipulare contratti
di fornitura di lavoro temporaneo e contratti per prestazioni di lavoro temporaneo o
prorogare quelli esistenti, fino al momento della presentazione della richiesta per
l'autorizzazione alla somministrazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla entrata
in vigore del DM 23 dicembre 2003, momento in cui le precedenti autorizzazioni sono
revocate di diritto, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del DM 23 dicembre 2003.
10. L'efficacia delle clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi della legge 24 giugno
1997, n. 196.
Per quanto riguarda la clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, come previsto dall'articolo 86, comma 3,
del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e come sopra già affermato, avranno efficacia fino
alla scadenza dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso
alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che
prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più
rappresentativi potranno, ai sensi dell' art. 20, comma 4, del d. lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, prevedere dei limiti quantitativi nell'utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato.
|
|
|