Prot.
n.
Roma, 15 luglio 2004 CIRCOLARE
n.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle Amministrazioni dello Stato anche
ad
ordinamento autonomo
Loro Sedi
Al Consiglio di Stato
Ufficio del
Segretario generale
Roma
Alla Corte dei Conti
Ufficio del Segretario
generale
Roma
AllAvvocatura generale dello Stato
Ufficio
del Segretario generale
Roma
Alle Agenzie
Loro
Sedi
AllARAN
Roma
Alla Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione
Roma
Agli Enti pubblici non economici
(tramite i Ministeri vigilanti)
Loro Sedi
Agli Enti pubblici
(ex art. 70 del D:Lgs n. 165/01)
Loro Sedi
Agli Enti di ricerca
(tramite il Ministero dellistruzione
dellUniversità e della ricerca)
Roma
Alle Istituzioni universitarie
(tramite il Ministero dellistruzione
dellUniversità
e della ricerca)
Roma
e, p. c.
Alla Conferenza dei
Presidenti delle
Regioni
AllANCI
AllUPI
Loro sedi OGGETTO: Collaborazioni coordinate e continuative.
Presupposti e limiti alla
stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia
contrattuale. 1.
PREMESSA
La
pubblica amministrazione è stata, negli ultimi anni, protagonista di un processo di
assimilazione allimpresa privata, pur nel riconoscimento della sostanziale
differenza delle finalità perseguite, dal punto di vista delle logiche organizzative. Il
mutamento della visione organizzativa dellamministrazione ha comportato, da un lato,
la contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei propri dipendenti e, dallaltro,
lattribuzione alla dirigenza di un ruolo diverso, con la conseguente assunzione dei
poteri del privato datore di lavoro nella gestione delle risorse umane, per giungere,
anche, allesercizio di tali poteri nellambito organizzativo vero e proprio. Da ciò
derivano il potere e lonere attribuiti ai dirigenti di attendere
allorganizzazione dei propri uffici e delle risorse loro attribuite, secondo la
previsione dellarticolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale
prevede, al comma 2, che Nellambito
delle leggi e degli atti organizzativi di cui allarticolo 2, comma 1, le
determinazioni per lorganizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione
dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità
ed i poteri del privato datore di lavoro. In questo
contesto, si è sviluppato il ricorso alle tipologie lavorative cosiddette
flessibili ed alle collaborazioni esterne ex articolo 2222 del codice civile,
come previste dallarticolo 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
e, per le amministrazioni locali, dallarticolo 110, comma 6, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, anche al fine di rispondere agilmente a bisogni qualificati e temporanei
senza per questo dover aumentare il numero del personale stabilmente in servizio. Lattivazione
di tali contratti non sempre è stata in linea con i principi dellordinamento e, in
particolare, con quanto più volte dichiarato dalla giustizia contabile. La crescita del
fenomeno e lutilizzo improprio delle collaborazioni portano questa amministrazione
ad intervenire con la presente direttiva, posto che già il legislatore in sede di legge
finanziaria, art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e art. 3 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, è intervenuto con disposizioni restrittive ai fini del contenimento della
spesa (90% del triennio 1999-2001). Per quanto
concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si pongono
allattenzione delle amministrazioni diversi problemi relativi, in primo luogo,
allindividuazione dei presupposti che legittimano il ricorso alla collaborazione,
poi alla valutazione di eventuali tutele non previste dallordinamento che, però,
possono essere introdotte nei singoli contratti in virtù dellautonomia contrattuale
attribuita ai contraenti e, in ultimo, alla corretta gestione degli adempimenti fiscali e
previdenziali. In
relazione a questultimo aspetto, è necessario ricordare come lavvenuta
assimilazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al lavoro
dipendente per gli aspetti fiscali, operata dallarticolo 34 della legge 21 novembre
2000, n. 342, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, e che si
riverbera anche sugli aspetti previdenziali, non incide sulla qualificazione giuridica del
rapporto. Infine, è
opportuno in tale sede richiamare la recente riforma del mercato del lavoro, attuata dal
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che ha introdotto la figura del lavoro a
progetto con la finalità di arginare, nel settore privato, labuso delle attuali
collaborazioni coordinate e continuative che per questa ragione andranno ricondotte alla
modalità a progetto in ragione della autonomia del collaboratore. Occorre,
però, chiarire già adesso che il decreto legislativo citato, come già disposto dalla
legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, ha sancito espressamente linapplicabilità
delle disposizioni ivi contenute alle pubbliche amministrazioni ed al loro personale e,
nellarticolo 86, comma 8, ha, inoltre, previsto che il Ministro per la funzione
pubblica convochi le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla
entrata in vigore del decreto legislativo, anche ai fini della eventuale predisposizione
di provvedimenti legislativi nella materia. Si
rappresenta con loccasione che lo scorso 5 marzo si è dato corso allavvio del
processo di armonizzazione con un atto di indirizzo allARAN per la stipula di un
contratto collettivo nazionale quadro. 2. PRESUPPOSTI La
ricognizione sulla necessità che le amministrazioni verifichino lesistenza dei
presupposti che legittimano il ricorso ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa scaturisce dalla considerazione che il ricorso a tali tipologie contrattuali
è sensibilmente aumentato. Da elaborazioni effettuate dallARAN[1]
sui dati Si. Co. del Ministero delleconomia e delle finanze, relativamente
allutilizzo degli istituti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, per
il biennio 2000-2001, sono emerse indicazioni significative sullandamento del
fenomeno, che è caratterizzato da una sensibile crescita della spesa nel 2002, rispetto a
quella già alta registrata nel 2001. Lampiezza della variazione può essere solo
parzialmente giustificata dalla specificità del settore e delle funzioni esercitate,
mentre deve sollecitare tutte le amministrazioni ad una attenta riflessione sulle scelte
organizzative finora poste in essere. Dalla
lettura delle disposizioni di cui allart. 7, comma 6, del decreto legislativo
165/2001 e allart. 110, comma 6, del decreto legislativo 267/2000, si evidenzia la
possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione solo per prestazioni di elevata
professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tale da
caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo. Come
ricordato in alcuni precedenti pareri[2]
dellUfficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, lelemento
dellautonomia dovrà risultare prevalente, poiché in caso contrario sarebbero
aggirate e violate le norme sullaccesso alla pubblica amministrazione tramite
concorso pubblico, in contrasto con i principi costituzionali (artt. 51 e 97
Costituzione), principi ribaditi dalla Corte Costituzionale in diverse decisioni, nonché
il principio, anchesso costituzionale, di buon andamento ed imparzialità
dellazione amministrativa (art. 97 Costituzione). Tale connotazione del rapporto di
collaborazione è stata ravvisata, in più occasioni, anche dalla Corte dei Conti, Sezione
controllo enti, che già nella deliberazione n. 33 del 22 luglio 1994, aveva rappresentato
la necessità di evitare che laffidamento di incarichi a terzi si traducesse in
forme atipiche di assunzione, con la conseguente elusione delle disposizioni sul
reclutamento e delle norme in materia di contenimento della spesa. Laffidamento
dellincarico a terzi potrà dunque avvenire solo nellipotesi in cui
lamministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea
esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Al
riguardo, soccorre nuovamente la consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti, la
quale ha ribadito limpossibilità di affidare, mediante rapporti di collaborazione,
i medesimi compiti che sono svolti dai dipendenti dellamministrazione, proprio al
fine di evitare una duplicazione delle funzioni ed un aggravio di costi. I
principi guida elaborati dalla Corte e, da ultimo, espressamente richiamati dalla Sezione
giurisdizionale per il Veneto[3],
relativamente alla eventualità di un danno erariale per affidamento di consulenze e delle
correlate responsabilità, possono essere così riassunti quali condizioni necessarie per
il conferimento degli incarichi: §
rispondenza
dellincarico agli obiettivi dellamministrazione conferente; §
impossibilità
per lamministrazione conferente di procurarsi allinterno della propria
organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto
dellincarico, da verificare attraverso una reale ricognizione; §
specifica
indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dellincarico; §
temporaneità
dellincarico; §
proporzione
fra compensi erogati allincaricato e le utilità conseguite
dallamministrazione. Inoltre,
deve ritenersi che tali condizioni debbano tutte ricorrere perché lincarico possa
essere considerato conferito lecitamente e senza incorrere nellipotesi del danno
erariale. Tale necessità, oltre a rispondere alla ratio
delle norme prima richiamate, è stata affermata esplicitamente dalla stessa Corte [4]. Gli
elementi individuati dalla Corte dovranno risultare dal contratto, infatti, in ossequio
alla regola generale in virtù della quale i contratti stipulati con la pubblica
amministrazione debbono essere stipulati per iscritto, lattribuzione di un incarico
di collaborazione risulterà da atto scritto, nel quale saranno indicati loggetto
della prestazione e la durata della collaborazione. Questa dovrà essere commisurata
alloggetto della prestazione e potrà essere determinata con precisione o per relationem. E ammissibile una proroga del
contratto quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto
era stato posto in essere. Al riguardo, si ricorda che non si tratta di una proroga ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in quanto la fattispecie rientra
nellambito del lavoro autonomo e non subordinato. Al contrario, una successione
indiscriminata e non giustificata di proroghe o di rinnovi sarebbe evidentemente
illegittima. La
necessità di ricorrere ad un incarico di collaborazione esterna, e nello specifico di
collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire, dunque, un rimedio eccezionale
per far fronte ad esigenze peculiari per le quali lamministrazione necessita
dellapporto di apposite competenze professionali. Infatti, diversamente,
lordinamento ha fornito alle amministrazioni gli strumenti con i quali far fronte ad
esigenze organizzative che esulino da tale eccezionalità e costituiscano, invece, delle
necessità costanti. Infatti, queste sono obbligate ad
individuare i fabbisogni duraturi o frequenti nellambito di provvedimenti di
analisi e programmazione triennale dei fabbisogni, nonché tramite laggiornamento
periodico dei profili professionali in relazione ai mutamenti istituzionali e ai nuovi
fabbisogni quando vengano ad assumere un carattere permanente. Tale necessità emerge
anche dalle indicazioni della Corte dei Conti che ha avuto modo di sottolineare come la
proroga del rapporto di incarico a personale esterno debba essere considerata una
fattispecie assolutamente eccezionale [5]. Può
essere utile, infine, nellambito della ricognizione delle professionalità esistenti
allinterno dellamministrazione, verificare la possibilità e la convenienza di
formare o aggiornare personale interno sottoutilizzato o da riconvertire, in attuazione
del principio guida che discende dalle finalità indicate dallarticolo 1, comma 1,
del decreto legislativo n.165/01 e, in particolare, per realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane. Pertanto,
le procedure previste dai processi di progressione economica orizzontale e le procedure
concorsuali attinenti le progressioni verticali dovranno tenere conto dei nuovi fabbisogni
di professionalità che assumano le caratteristiche della permanenza e necessità. 3. OGGETTO
DELLINCARICO Una
particolare attenzione debbono porre le amministrazioni nellindividuare
loggetto dellincarico di collaborazione, ossia il contenuto della prestazione. Pertanto,
volendo con più precisione cercare di circoscrivere il campo delle attività che possono
essere affidate ad esterni, si deve partire dallarticolo 7, comma 6, del decreto
legislativo n. 165/2001, il quale si riferisce ad esperti di provata
competenza, per giungere alla considerazione che deve trattarsi di prestazioni di
elevata professionalità, quindi di prestazioni dopera intellettuale da affidarsi,
ad esempio, ma non solo, a coloro che esercitano unattività per la quale è
richiesta una abilitazione allesercizio della professione e liscrizione in
appositi albi, oppure di prestazioni di altro tipo non reperibili nel settore pubblico.
Deve,
poi, sottolinearsi come il rapporto di collaborazione, caratterizzandosi per
lassenza di un vincolo di subordinazione fra committente e prestatore dopera
e, quindi, nel senso dellautonomia, impedisce che con tale strumento siano affidati
i compiti di gestione e di rappresentanza, che costituiscono le attribuzioni tipiche dei
funzionari e dei dirigenti della pubblica amministrazione, i quali sono, invece, in
rapporto di subordinazione con il datore di lavoro-amministrazione e, pertanto, agiscono
secondo gli indirizzi impartiti e gli obiettivi assegnati, rispondendo del loro operato
secondo le leggi penali, civili e
amministrative (art. 28 Costituzione), laddove nel caso dellinadempienza
contrattuale del collaboratore la sola conseguenza possibile sarà il recesso del
committente secondo le norme generali (articoli 1453, 2227 e 2237 c.c.). Ad
esempio, poiché il collaboratore coordinato e continuativo difetta del requisito
indispensabile dellincardinazione, in mancanza di una eventuale ed espressa procura,
non potrà mai agire per conto dellAmministrazione. Infatti, lart. 417 bis
c.p.c. conferisce la rappresentanza in giudizio ex
lege delle pubbliche amministrazioni nelle controversie di pubblico impiego ai soli
dipendenti delle amministrazioni e, cioè, a tutti coloro legati da un vincolo
di subordinazione ed incardinati nellamministrazione da difendere. Pertanto, il
soggetto esterno allamministrazione agirebbe quale falsus procurator (per quanto riguarda la
disciplina civilistica, cfr. artt. 1398 e 1399 c.c.).
Occorre
ricordare, inoltre, come lattribuzione di un incarico di collaborazione, al di fuori
delle condizioni indicate dalla Corte dei Conti e delle fattispecie ora ricordate,
comporti una serie di conseguenze a carico del dirigente che ne è responsabile. Infatti,
costui potrebbe essere chiamato a rispondere, oltre che per leventuale
responsabilità per danno erariale, anche per i profili attinenti alla responsabilità amministrativa, nonché in sede
civile qualora lincarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente, poiché
lordinamento prevede la tutela risarcitoria nei limiti di cui allart. 2126
c.c. 4. ELEMENTI
CARATTERISTICI DEL RAPPORTO Come
noto, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non trova una definizione
specifica nel codice civile. La principale fonte normativa che soccorre in materia di
collaborazioni coordinate e continuative è lart. 409, c. 3, del codice di procedura
civile, il quale ha esteso la disciplina delle controversie individuali di lavoro ai
rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale, nonché ad altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a
carattere subordinato
. Da tale noma ha preso spunto il dibattito dottrinale
e giurisprudenziale sul c.d. lavoro parasubordinato e sulla sua definizione come categoria
dotata di una propria autonomia concettuale rispetto alla classica dicotomia lavoro
autonomo / lavoro subordinato. La stessa
espressione parasubordinazione utilizzata dal legislatore, infatti, implica
senza dubbio una affinità con il lavoro subordinato dal punto di vista socio-economico
(sostanziale dipendenza dal datore di lavoro). Peraltro, una lettura sistematica delle fonti
normative citate non può che ricondurre anche i rapporti di c.d. parasubordinazione al
campo del lavoro autonomo, pur con tutte le
peculiarità via via espressamente enucleate dallo stesso legislatore[6].
Ed invero, lart. 409, c.3, c.p.c. colloca i rapporti di collaborazione
nettamente al di fuori dello schema tipico del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.,
tantè che la giurisprudenza di legittimità è orientata ad attribuire rilevanza
meramente processuale alla categoria della parasubordinazione, nel senso della esclusiva
automatica applicabilità delle sole norme dettate per il lavoro subordinato in materia di
competenza e di rito (ivi, ovviamente, compreso lart. 429, 3 c., c.p.c.), e con
esclusione delle norme sostanziali che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato (si
veda Cass. n. 2426/95, n. 1459/97 e, da ultimo, Cass. n. 5941/2004, in tema di
inapplicabilità dellart. 2126 c.c. alle prestazioni svolte in situazioni di
autonomia, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, potendo il
lavoratore autonomo avvalersi unicamente dellazione per indebito arricchimento). Venendo
allesame degli elementi caratteristici del rapporto, lart. 409, c.3, del c.p.c. individua i tre aspetti peculiari che
caratterizzano il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che, in sintesi,
possono così evidenziarsi: §
continuità,
in contrapposizione alla occasionalità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la
cui durata deve essere definita in sede negoziale; §
coordinazione,
che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costituita dal vincolo
funzionale tra lopera del collaboratore e lattività del committente e
comporta una stretta connessione con le finalità di questultimo; §
prestazione
prevalentemente personale, in virtù della quale il ricorso a propri collaboratori risulta
decisamente limitato. Ai
fini della presente nota, rileva anche la definizione normativa contenuta nellart.
50, lett.c-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
quando indica la prestazione di collaborazione coordinata e continuativa, nella specie:A favore di un determinato soggetto, nel quadro
di un rapporto unitario, con retribuzione periodica prestabilita. Il
vero criterio distintivo del rapporto di lavoro in esame può essere individuato nella
mancanza del vincolo di subordinazione, come risulta invece disciplinato negli articoli 2094, 2086 e 2104 del codice civile. In tali
disposizioni, la dipendenza del lavoratore subordinato dal proprio datore di lavoro ed il
potere direttivo di questi assumono un ruolo primario. Le norme fanno espresso riferimento
ad una subordinazione gerarchica che, per sua natura, rappresenta un vincolo strettamente
personale che si riflette, nella normalità dei casi, in una limitazione della sfera di
azione del lavoratore. Si tratta, quindi, di una limitazione al potere decisionale,
organizzativo, di scelta, etc., del lavoratore subordinato in ordine allattività
dallo stesso svolta nellambito della realtà operativa in cui è inserito, che si
manifesta attraverso le imposizioni fissate nellesercizio del proprio potere
direttivo dal datore di lavoro che riguardano diversi aspetti della prestazione
lavorativa: determinazione dellorario di lavoro, modalità di esecuzione della
prestazione, controllo del rispetto delle regole impartite, comminazione di sanzioni
disciplinari, etc., individuando concretamente i compiti e rendendoli, pertanto,
esigibili. In
assenza di tali dirimenti criteri, si sarà in presenza di una prestazione lavorativa il
cui titolare presta la propria opera senza vincolo di subordinazione. Ciò significa che
il collaboratore non deve essere in alcun modo limitato nel proprio potere decisionale in
ordine alla esecuzione del servizio prestato, sebbene il committente non possa essere
totalmente estromesso da qualsiasi scelta che riguardi lesecuzione dellopera o
del servizio pattuito potendo, invece, verificare e controllare le modalità di esecuzione
delle attività affidate, al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto
richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati. Tale
attività non deve essere trascurata perché
attiene alla verifica dei risultati che debbono essere conseguiti ed alla valutazione
sullutilità della collaborazione. Sulla natura dei rapporti, se di lavoro autonomo o
subordinato, soccorre anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale,
partendo dalla considerazione che il solo nomen
iuris, quale esplicazione del principio dellaffidamento delle parti, non
consente di identificare completamente la natura della prestazione, è giunta a fornire
indicazioni concrete per lindividuazione della natura subordinata della prestazione.[7] A
ciò occorre, inoltre, aggiungere il fatto che il potere di coordinazione può variare di
intensità, non potendo essere il medesimo per prestazioni diverse, al punto da doverne
chiarire, di volta in volta, il contenuto. Per quanto
concerne, infine, la distinzione fra collaborazione coordinata e continuativa e
prestazione occasionale è opportuno dare uninterpretazione sistematica
dellarticolo 61 del predetto decreto legislativo 276/2003, al fine di individuare
con precisione questultima fattispecie. La circolare del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali (n. 1 dell8 gennaio 2004) conferma come larticolo 61
del decreto legislativo 276/2003 non è intervenuto sulla disciplina dettata dagli
articoli 2222 e seguenti del codice civile, né sostituisce e/o modifica larticolo 409, n. 3,
del codice di procedura civile, bensì individua, per lambito di applicazione del
decreto, e nello specifico, della medesima disposizione, le modalità di svolgimento della
prestazione del collaboratore, utile ai fini della qualificazione della fattispecie nel
senso della autonomia o della subordinazione. Pertanto,
il lavoro a progetto si caratterizza come un rapporto di lavoro peculiare rispetto allo
schema tipico del lavoro autonomo, caratterizzato dal potere di coordinamento del
committente, pur rimanendo al di fuori della cornice dellarticolo 2094 c.c. Larticolo 61, inoltre, limita la propria
disciplina alla fattispecie individuata dallarticolo 409, c. 3 c.p.c., stabilendo
che questi rapporti dovranno essere ricondotti alle diverse ipotesi del lavoro subordinato
o del lavoro a progetto, salvo il caso in cui non ci si trovi nella fattispecie della
prestazione meramente occasionale introducendo un dato quantitativo di identificazione
relativo al numero di giornate lavorative presso lo stesso committente e allentità
del compenso percepito nellanno. Tale disposizione produce, dunque, effetti sotto il
profilo probatorio, poiché superati tali limiti il datore di lavoro dovrà,
eventualmente, dimostrare che la prestazione resa era riconducibile alla categoria del
lavoro autonomo in quanto mancavano i requisiti della continuità o personalità o
inserimento funzionale ecc.. In altri termini, qualora un prestatore dopera superi i
limiti individuati al comma 2 del citato articolo 61 non necessariamente vedrà inquadrato
il proprio rapporto di lavoro quale lavoro a progetto, o, in assenza degli elementi
essenziali di tale schema contrattuale, quale lavoro subordinato, poiché invece potrebbe
avere reso una o più prestazioni dopera ai sensi dellarticolo 2222 c.c. e
seguenti, oppure una prestazione di lavoro occasionale, la quale, pur rientrando nella
categoria del lavoro autonomo (art. 2222 e seguenti c.c.) costituisce fattispecie diversa
dalla prestazione professionale o dallesercizio di unarte o dalla
collaborazione coordinata e continuativa. Essa si caratterizza per la occasionalità e
saltuarietà, tali che il compenso che ne deriva non può essere considerato la forma principale di reddito. Infatti, il testo unico delle imposte sul reddito
(art. 81, lettera l), D.P.R. 917/86) definisce i
redditi occasionali quali quelli derivanti da attività di lavoro autonomo non
esercitata abitualmente. La prestazione non viene effettuata, dunque, in maniera
continuativa e lattività del prestatore non
si coordina con i fini del committente. Pertanto, gli unici elementi in comune con la
collaborazione coordinata e continuativa possono essere considerati lassenza del
vincolo di subordinazione e la libertà di organizzare la prestazione fuori da vincoli di
orario. Sempre in
relazione allarticolo 61 ed alla fattispecie del lavoro a progetto, vale la
riflessione che il legislatore ha voluto sottolineare come lutilizzo di tali
tipologie di prestazione debba essere agganciato al contesto organizzativo tipico delle
aziende, in quanto la collaborazione deve inserirsi in specifici progetti, coincidere con
essi o svolgersi al loro interno. Deve però aggiungersi che anche le pubbliche
amministrazioni sono profondamente orientate da logiche programmatorie, finalizzate al
controllo delle attività ed alla valutazione dei risultati, pertanto lutilizzo
delle collaborazioni esterne dovrebbe già naturalmente inserirsi nellambito di attività oggetto dellindirizzo
politico-amministrativo che trovano logica attuazione attraverso la definizione di
obiettivi strategici ed obiettivi operativi. Pertanto, anche alla luce dei principi
contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo, la
motivazione che sottende lattivazione della collaborazione dovrebbe far riferimento
a programmi, progetti o fasi di essi. Infine,
anche per gli altri aspetti disciplinati nel citato articolo 61, va comunque ricordato
come tali disposizioni non si applichino alle pubbliche amministrazioni ed al personale da
esse dipendente, stante lespressa e puntuale esclusione operata dallart.1, c.
2, del decreto n. 276/2003. 5. CONNOTAZIONE
PARTICOLARE RISPETTO AL LAVORO SUBORDINATO Rispetto
alla distinzione fra rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e rapporto di
lavoro subordinato, oltre agli elementi già richiamati dellassenza del vincolo di
subordinazione e dellautonomia nelleseguire la prestazione, è opportuno
ricordare come non sia possibile applicare automaticamente gli istituti tipici del lavoro
subordinato.
In
primo luogo, non è possibile considerare un obbligo di prestazione oraria e il relativo
controllo delle presenze. Se è pur vero che potrebbe essere necessario un inserimento del
collaboratore nellorganizzazione del committente, poiché debbono essere garantiti
uno o più risultati continuativi che si integrino in tale organizzazione, ciò dovrà
comunque avvenire in presenza di una gestione autonoma del tempo di lavoro da parte del
collaboratore. In altri termini, lattività del collaboratore può anche svolgersi
in un luogo diverso da quello nel quale opera lorganizzazione che fa capo al
committente, venendo questi in contatto con lorganizzazione solo nei tempi utili
allo svolgimento della sua collaborazione. Da ciò deriva che al collaboratore non può
essere richiesta alcuna attestazione della propria presenza nei luoghi nei quali si svolge
lattività del committente. Infatti, il collaboratore non entra a far parte
dellorganizzazione del committente e, nel caso in cui il committente sia una
pubblica amministrazione, questi non può in alcun modo essere considerato un suo
dipendente. Dalle
considerazioni appena svolte deriva, quindi, limpossibilità di attribuire giorni di
ferie, trattandosi di un istituto tipicizzato nellambito del rapporto di lavoro
subordinato. Emerge, da ciò, anche limpossibilità, per il committente, di
scegliere o programmare il periodo di riposo in maniera unilaterale, sebbene, a tal
riguardo, nella convenzione di collaborazione potrebbe essere inserita la possibilità di
sospendere la prestazione per un determinato periodo di tempo, soprattutto laddove il
collaboratore utilizzi, per lo svolgimento della propria attività, le strutture, gli
impianti e gli strumenti del committente, tanto nel rispetto del vincolo di non
subordinazione, quanto nellosservanza del principio di coordinamento con
lattività, gli obiettivi e lorganizzazione del committente. Anche per
quanto concerne lattribuzione dei buoni pasto, le considerazioni già svolte debbono
indurre ad una esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi dalla titolarità di
tale diritto. Come noto, lerogazione di buoni pasto spetta al personale
contrattualizzato dipendente della pubblica amministrazione
a fronte di un orario di lavoro articolato sui cinque giorni lavorativi ed
in assenza di un servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede lavorativa (si
veda larticolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, legge finanziaria
1996). Potrà, invece, essere previsto nel contratto un apposito rimborso spese, in quanto
istituto tipico nei rapporti di lavoro autonomo, qualora ne ricorrano i presupposti. Per quanto
concerne le trasferte, lassimilazione del collaboratore
coordinato e continuativo operata dal Testo unico delle imposte sui redditi (sulla non
estensione di tali effetti rispetto agli istituti tipici del lavoro subordinato si rinvia
al paragrafo n. 7 della presente circolare relativo al trattamento fiscale) al lavoratore
dipendente determina lapplicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2001, delle regole
sui rimborsi analitici valide per la generalità dei lavoratori dipendenti. La circolare
ministeriale n. 207 del 16 novembre 2000 del Ministero delle finanze, dispone che sarà applicabile anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa la disciplina delle trasferte contenuta nellarticolo 51,
comma 5 del TUIR, in ordine ai limiti oltre i quali le indennità di trasferta concorrono
a formare reddito imponibile
... Riguardo
lambito territoriale della trasferta, dal 1 gennaio 2001, si fa riferimento alla
sede di lavoro del committente, se questa è chiaramente identificabile dal contratto, o
al domicilio fiscale del collaboratore, se non è possibile individuare in modo chiaro la
sede di lavoro. Tale
posizione è confermata anche dalla circolare dellAgenzia delle Entrate n. 58/E del
18 giugno 2001, laddove si afferma che: La
sede di lavoro è quella che risulta dal contratto. Di norma la sede di lavoro coincide
con una delle sedi del datore di lavoro
.nei casi in cui non
è possibile individuare puntualmente la sede di lavoro né identificare tale sede con
quella della società (committente) è
possibile far riferimento, ai fini dellapplicazione del comma 5 dellarticolo
51 del TUIR, al domicilio fiscale del collaboratore. Dallanalisi
dellarticolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, le principali
regole per la gestione dellistituto della trasferta e dei rimborsi spese possono
essere così riassunte: 1.
trasferta
fuori dal territorio del comune: §
lindennità
erogata in modo forfetario non concorre a formare il reddito nella misura massima
giornaliera di 46.48 (o 77.47 in caso di trasferta allestero),
cosiddetto rimborso spese con il metodo
forfetario; §
il
limite di esenzione di cui sopra è ridotto di un terzo nel caso in cui sono rimborsate:
le spese di vitto o le spese di alloggio oppure il vitto o lalloggio siano forniti
gratuitamente; se le spese di vitto e alloggio sono rimborsate entrambe, allora il limite
di esenzione si riduce di 2/3; nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui
manchi il pernottamento per il fatto che la trasferta sia inferiore alle 24 ore. Rimane
naturalmente lobbligo di ridurre di 1/3 la quota di esenzione nel caso in cui il
vitto sia fornito gratuitamente o rimborsato (metodo rimborso misto); §
il
rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono
a formare il reddito indipendentemente dallammontare (metodo rimborso a piè di
lista o analitico); §
in
alternativa, le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla
formazione del reddito, nel limite di 15.49 al giorno ( 25.82 per le
trasferte allestero); 2.
trasferta
nellambito del comune: §
le
indennità o i rimborsi per le trasferte nellambito del comune concorrono a formare
il reddito (fiscale e previdenziale), ad eccezione dei rimborsi spese di trasporto
comprovabili con idonea documentazione proveniente dal vettore (biglietti
dellautobus, ricevuta taxi, ecc..). E interamente assoggettato a tassazione
leventuale rimborso delle spese di trasporto effettuato attraverso la corresponsione
di unindennità chilometrica, in quanto manca la documentazione proveniente dal
vettore. 6.
AUTONOMIA CONTRATTUALE La non
applicabilità alle co.co.co nel settore pubblico della riforma del lavoro, di
cui al decreto legislativo 276/2003, pone due interrogativi di fondo: che tipo di tutela
hanno oggi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con la
pubblica amministrazione e quale sia il percorso giuridico attuabile per giungere a quella
armonizzazione degli istituti necessaria e conseguente alla riforma del lavoro
di cui al decreto legislativo citato (art. 86, comma 8).
Con riferimento al primo punto, va ribadito in questa sede che, anche con
riferimento ai c.d. co.co.co., la norma generale di cui al secondo comma
dellart. 36 del decreto legislativo 165/2001 impedisce a priori (indipendentemente
dallapplicabilità senzaltro da escludersi del decreto legislativo 276/2003
alla pubblica amministrazione) loperatività di qualsivoglia meccanismo di
automatica conversione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, come invece stabilito per il settore privato dallart. 69 decreto
legislativo 276/2003. Lart. 36 citato, infatti, stabilisce che la violazione di
disposizioni imperative riguardanti lassunzione o limpiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni. Ogni dubbio di
incostituzionalità di detta disciplina che potrebbe sorgere sotto il profilo della
violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione (diseguaglianza tra lavoratori privati e
pubblici e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione) è
stato definitivamente superato dalla Corte Costituzionale che, giudicando sulla
costituzionalità dellart. 36 cit. con riferimento alla analoga disciplina dei
contratti a termine e della possibilità della loro conversione, in caso di stipulazione
al di fuori dei presupposti e limiti di legge, in contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, ha ritenuto infondata la
questione ritenendo che, anche dopo lintervenuta privatizzazione del rapporto di
impiego dei pubblici dipendenti, permangono differenze tra il rapporto di pubblico impiego
e quello di lavoro privato; in primis in materia
di instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, la cui disciplina è improntata al
principio fondamentale, totalmente estraneo al rapporto di lavoro privato,
dellaccesso mediante concorso, enunciato dallart. 97, comma 3, Costituzione,
principio posto a presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento
dellamministrazione (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 27 marzo 2003, n. 89). Pertanto, anche
con riferimento alla disciplina dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti
lassunzione dei lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni (quale sarebbe
lautomatica conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) conseguenze diverse rispetto a
quelle operanti nel settore privato risulta pienamente giustificata dalla disomogeneità
della situazioni lavorative dedotte. In conclusione,
la tutela attualmente accordabile al collaboratore delle amministrazioni pubbliche, nel
caso di stipulazione del contratto al di fuori dei presupposti di legge, non potrà mai
determinarsi la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma
potrà estrinsecarsi esclusivamente in forma risarcitoria e cioè nei limiti di cui
allart. 2126 c.c. (e solo qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza
del rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto del lavoratore a tutte le
differenze retributive e alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale).
In tal caso, si potrebbe certamente configurare una responsabilità amministrativa del
dirigente che ha stipulato il contratto di co.co.co illegittimo, con addebito del danno
erariale verificatosi. Sulla configurabilità in concreto di una siffatta
responsabilità si rileva che: ·
per
quanto riguarda la condotta del dirigente, è principio ormai consolidato che
lattribuzione ad esterni di incarichi rientranti nellordinaria attività
dellente e senza la preventiva
individuazione delle specifiche (e temporanee) finalità da perseguire costituisca
comportamento perseguibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa
(cfr., ex plurimis, Corte Conti Sez. Puglia n.
244 del 21.3.2003); ·
con
riferimento al dolo o alla colpa grave (art. 1, legge 14 gennaio 1994, n. 20), la
consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti (come già richiamata allinizio)
pone un limite netto e preciso alla utilizzabilità di incarichi di consulenza e
collaborazione esterna, per cui non potrà certamente parlarsi di errore
professionale scusabile (si veda Corte
Conti, sez. Terza n. 24 del 28.1.2003, che ritiene la sussistenza di colpa di rilevante
gravità da parte degli amministratori quando si tratta di incarichi concernenti
lassolvimento di normali compiti amministrativi; si veda, inoltre, Corte Conti sez.
Lazio n. 2137 del 21.10.2003, che limita lammissibilità del ricorso ad incarichi
esterni in caso di necessità straordinarie che esulano dalle ordinarie conoscenze
dellufficio e di manifesta insufficienza delle risorse interne a
soddisfare la specifica esigenza); ·
maggiori
problemi sorgono con riferimento alla sussistenza o meno del danno erariale ed alla sua
quantificazione, dal momento che, utilizzando parametri prettamente civilistici, si
potrebbe sostenere che, comunque, le somme dovute al collaboratore ex art.2126 c.c. (e
cioè a fronte della provata illegittimità del contratto di co.co.co. perché si
sostanzia, nei fatti, in un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio) sono il
corrispettivo di una attività lavorativa prestata in favore dellente, il quale se
ne è comunque avvantaggiato. Lart. 1 bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20,
infatti, stabilisce che nel giudizio di responsabilità, oltre al potere di riduzione,
deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dallamministrazione. Va però
detto come la Corte dei Conti abbia sempre affermato che nei rapporti pubblicistici il
parametro di valutazione della c.d. utilità gestoria non può essere
automaticamente equiparato a quello meramente civilistico, ma deve tenere conto dei
parametri fissati dalla legge a tutela dei preminenti interessi pubblici[8]);
conseguentemente non è configurabile un arricchimento dellente da opporre in
compensazione - in relazione a prestazioni lavorative effettuate in posizioni di status contra legem (cfr. Corte Conti sez. II
5.7.2002 n.225 e 226; Corte Conti sez. Abruzzo 3.4.2003 n.162; si veda anche Corte Conti
sez. Toscana 5.12.2002 n.929/rel, in cui viene ritenuta la non perseguibilità ai
fini della responsabilità amministrativa - dellaffidamento di un incarico di
co.co.co. di comandante di corpo di polizia municipale a soggetto sprovvisto del titolo di
studio per accedere a tale qualifica, sulla base della
sinallagmaticità delle prestazioni erogate dallamministrazione, dal momento che la
specifica e prolungata esperienza del lavoratore andava a supplire la carenza del titolo
di studio). Anche in tale caso (in cui cè un apparente contrasto con le massime
prima riportate), dunque, la Corte non ha valutato tout
court il vantaggio economico dellattività lavorativa svolta, ma lo ha fatto
solo in quanto ha salvato a monte il contratto di co.co.co., ritenendo, come
si è visto, superabile il profilo di illegittimità della carenza del titolo di studio. In
conclusione, la posizione dei collaboratori coordinati e continuativi delle
amministrazioni pubbliche è senzaltro più debole rispetto al settore privato, dove
il decreto legislativo 276/2003 impone oggi condizioni di stipulazione assai più rigorose
(prima fra tutte, la necessità di un progetto connesso allincarico) e prevede il
meccanismo (anche sanzionatorio per il datore di lavoro) della conversione automatica in
rapporto subordinato a tempo determinato sin dalla data della stipulazione del contratto. Lamministrazione,
tuttavia, sia in virtù della propria funzione volta alla realizzazione di interessi
pubblici, sia in virtù dellespresso richiamo del legislatore (che nellart.
86, comma 8, decreto legislativo 276/2003, demanda al Ministro per la Funzione pubblica il
compito di esaminare a livello collettivo le modalità di attuazione
-armonizzazione- delle novità della riforma con riferimento alla pubblica
amministrazione) appare comunque tenuta, anche con riferimento alla disciplina dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ad adottare criteri che impediscano
un uso elusivo e distorto di tale forma contrattuale. Senzaltro
utile potrà essere una specifica ed analitica indicazione dei criteri da seguire anche in
coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 276/2003 e delle linee guida che
emergono dalla copiosa giurisprudenza della Corte dei Conti in materia dalle
Amministrazioni che vogliano utilizzare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa. Non potrà,
invece, lautonomia collettiva prevedere in linea di principio meccanismi di
automatica conversione a sanatoria di situazioni pregresse o comunque verificabili,
vigendo i limiti costituzionali nellaccesso per pubblico concorso,
limparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione sopra enunciati.
Una clausola contrattuale di questo tenore sarebbe, infatti, nulla per violazione di norme
imperative di legge ex art.1418 c.c. nonché per quanto previsto allarticolo 36,
comma 2, del decreto legislativo 165/01. 7. ADEMPIMENTI
CONSEGUENTI ALLA STIPULA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA Le
pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in
forma coordinata e continuativa sono tenute, al pari dei committenti privati, agli adempimenti di natura fiscale,
previdenziale ed assicurativi previsti dalle rispettive discipline di settore. Sono
tenute, inoltre, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro autonomo in forma
coordinata e continuativa, a dare comunicazione contestuale al centro territoriale
competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro. In tale comunicazione
sono indicati i dati anagrafici del lavoratore, la data di stipula e di cessazione del
contratto, la tipologia contrattuale, nonché il trattamento economico e normativo,
secondo le disposizioni contenute nel comma 2 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dallarticolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297. Riguardo alle richiamate
modalità della comunicazione, si dovrà fare riferimento alle indicazioni che saranno a
tal fine fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 7.1 TRATTAMENTO FISCALE
Come noto,
larticolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, collegato fiscale alla legge
finanziaria per lanno 2000, ha aggiunto allarticolo 47 del testo unico delle
imposte sui redditi, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
lettera c-bis, operando così la trasformazione dei redditi derivanti da rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa da redditi da lavoro autonomo a redditi
assimilati a quelli da lavoro dipendente. Attualmente, a seguito del riordino del testo
operato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la disciplina dei redditi
assimilati a quelli da lavoro dipendente è rinvenibile allarticolo 50 del Testo
unico delle imposte sui redditi. Riguardo
al nuovo regime, occorre, in primo luogo, ricordare come le modifiche riguardino il solo
profilo fiscale senza incidere sulla disciplina del rapporto contrattuale. La nuova
qualificazione fiscale comporta, da un lato, la cessazione della ritenuta fissa del 20% a
titolo dacconto dellIRPEF e, dallaltro, il calcolo di una ritenuta
operato sulla base delle aliquote progressive per scaglioni di reddito, contenute
nellarticolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, allatto del
pagamento del compenso. Ne discende, in sede di determinazione dellimponibile
fiscale, la non concorrenza dei contributi previdenziali (comma 2, articolo 51 del TUIR) e
labbandono della deduzione forfetaria del 5 o 6 per cento; mentre, in sede di
tassazione del reddito, si avrà lapplicazione degli scaglioni e delle aliquote
IRPEF valide per i redditi di lavoro dipendente e lapplicazione delle detrazioni
previste dagli articoli 13 e 14 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché delle
deduzioni previste, dalla legge finanziaria per lanno 2003, allarticolo 10-bis
(ora articolo 11). Sempre
relativamente allaspetto fiscale, occorre ricordare come non si possano considerare
rientranti nella fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa le prestazioni
tipiche di lavoro dipendente o quelle relative allesercizio di una professione.
Infatti, in questultimo caso, laddove la prestazione sia riconducibile ad attività
per le quali necessitano conoscenze tecnico-giuridiche che le facciano rientrare
nellesercizio di attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente, i compensi
così percepiti saranno soggetti alla disciplina fiscale relativa ai redditi da lavoro
autonomo. 7. 2 TUTELA PREVIDENZIALE La legge
di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, di cui alla legge 8
agosto 1995, n. 335, ha disposto, allarticolo 2, comma 26, liscrizione in una
apposita gestione separata presso lINPS dei titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa con la finalità di estendere, fra gli altri, anche a tali
soggetti lassicurazione obbligatoria per linvalidità, la vecchiaia ed i
superstiti. Il
contributo, inizialmente dovuto nella misura stabilita dal comma 29 dellarticolo 2
della legge 335/95, è stato successivamente rideterminato come indicato
dallarticolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 448, che ha modificato il comma 16
dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contributo continua,
invece, ad essere determinato nella misura del 10% per coloro che siano iscritti ad altra
gestione pensionistica obbligatoria o che siano pensionati. Attualmente, con la circolare
INPS n. 56/2004, laliquota contributiva per lanno 2004, appunto, è stabilita
in 17,80% sino al limite di 37.883,00 e al 18,80% per la quota eccedente sino al
massimale di 82.401,00. Laliquota prevista e quella aggiuntiva seguono sempre
la ripartizione tra committente e collaboratore di 2/3 e 1/3, così come previsto
dallarticolo 1, comma 2, del decreto Ministeriale n. 281/1996, Regolamento
recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dallarticolo
2, comma 30, della legge 8 Agosto 1995, n. 335. Il committente è tenuto a versare
il contributo dovuto anche per la parte che resta a carico del collaboratore, attraverso i
modelli e le scadenze previste. Sempre per effetto delle disposizioni del comma 29,
il contributo si applica sul reddito delle attività determinato con i medesimi criteri
utilizzati ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche e, pertanto, il
contributo previdenziale viene calcolato sul valore lordo del compenso, al fine di far
coincidere la base imponibile previdenziale con la base imponibile IRPEF (Circolare INPS
n. 32 del 7 febbraio 2001). LINPS,
con la circolare n. 16 del 2001, ha inoltre disposto che i committenti procedano ad
ununica denuncia annuale da presentarsi entro il 31 marzo dellanno successivo
a quello di effettuazione della collaborazione, anche per le collaborazioni cessate nel
corso dellanno. La
denuncia, da effettuarsi tramite i modelli predisposti dallente, dovrà contenere i
dati identificativi del committente, il riepilogo dei versamenti effettuati durante
lanno, nonché i dati relativi al collaboratore ed ai contributi dovuti in relazione
ai mesi per i quali è stato corrisposto il compenso. Lassimilazione dei redditi derivanti dalle
collaborazioni coordinate e continuative ai redditi da lavoro dipendente si riverbera
anche negli adempimenti previdenziali, infatti per effetto del mutamento di regime operato
dallarticolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 , tutti i riferimenti contenuti
nelle disposizioni emanate anteriormente dovranno riferirsi ora allarticolo 50 del
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 4 Aprile 2002, che ha abrogato il
precedente decreto ministeriale del 27 Maggio 1998, ha disegnato una nuova disciplina che,
ai sensi dellarticolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, adegua,
per i lavoratori iscritti alla gestione separata dellINPS, la tutela relativa alla
maternità ed agli assegni al nucleo familiare alle forme ed alle modalità previste per
il lavoro dipendente. Lassegno
di maternità viene corrisposto alle lavoratrici, che possono far valere i seguenti
requisiti:
Inoltre,
lindennità di maternità: §
è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia; §
spetta
anche in caso di adozione o affidamento, per i tre mesi successivi allingresso nella
famiglia del bambino che, al momento dellaffidamento o delladozione, non abbia
superato i sei anni di età; §
spetta
anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, per i tre mesi
successivi allingresso del minore nella famiglia, anche se, questultimo, abbia
superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età. E,
inoltre, prevista anche lindennità di paternità, sempre a partire dal 1 gennaio
1998, in favore del padre iscritto alla gestione separata INPS, in possesso dei requisiti
previsti di cui sopra, per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il
periodo residuo che sarebbe spettato alla madre, in caso di morte o grave infermità o di
abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Lindennità
di malattia per i periodi di degenza ospedaliera, prevista dalla legge n. 488/99 per gli
iscritti alla gestione separata che versano il contributo aggiuntivo dello 0,50%, a
partire dal 1 gennaio 2000, è stata disciplinata dal Decreto del Ministero del lavoro del
12 gennaio 2001. Con tale decreto si stabilisce, appunto, sempre nel rispetto delle
condizioni contributive previste per lassegno di parto, la misura
dellindennità di malattia che va commisurata alle mensilità contributive
accreditate. Lindennità
spetta per ogni giorno di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche e private
accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero presso strutture estere se autorizzate
dal Servizio Sanitario Nazionale stesso; essa spetta, inoltre, fino ad un massimo di 180
giorni nellanno solare. Lassegno
per il nucleo familiare è previsto dallarticolo 4 del Decreto Ministeriale del 28
gennaio 1998, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS. Lassegno spetta in
misura proporzionale al numero e al reddito dei componenti il nucleo. Il
reddito familiare da considerare è costituito dalla somma dei redditi di ciascun
componente il nucleo, con esclusione dei redditi prodotti dai figli maggiorenni e del
coniuge legalmente separato. Non devono, inoltre, essere considerate le rendite INAIL, le
pensioni di guerra e lindennità di accompagnamento degli invalidi civili.
Limporto dellassegno viene erogato in misura decrescente in rapporto agli
scaglioni crescenti di reddito che annualmente vengono rivalutati. Pertanto, sono state
disposte delle tabelle in base alle quali è possibile stabilire limporto
dellassegno per varie tipologie familiari. Lassegno viene erogato per i mesi
dellanno che risultano coperti da contribuzione. Tutte
le indennità previste dallINPS sono erogate, a richiesta del soggetto che ne ha
diritto, inoltrando apposita domanda presso le competenti sedi INPS. 7.3
TUTELA ASSICURATIVA
Le
pubbliche amministrazioni che abbiano stipulato rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa debbono tener conto che tali collaboratori sono soggetti agli obblighi
assicurativi qualora svolgano una delle attività previste dallarticolo 1 del
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle
disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali, secondo quanto disposto dallarticolo 5 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, pertanto sono tenute a tutti gli adempimenti posti a carico dei
datori di lavoro dal citato Testo unico. In
pratica, si tratta delle attività già indicate nellarticolo 4 del Testo unico,
integrate dalle attività nelle quali vi sia utilizzo non occasionale di veicoli a motore
per lesercizio delle mansioni affidate. Il
committente è tenuto alla denuncia di esercizio nella quale, oltre ad essere riportati
tutti gli elementi utili alla valutazione del rischio, debbono essere indicati i
nominativi dei collaboratori, la misura dei compensi e la durata del rapporto di
collaborazione. Inoltre, provvederà al pagamento periodico del premio alle scadenze
previste, alla eventuale denuncia di infortunio o malattia professionale, nonché alla
denuncia di cessazione del rapporto di lavoro. Il
premio assicurativo è ripartito fra i contraenti nella misura di un terzo a carico del
lavoratore e di due terzi a carico del committente ed è calcolato sullammontare dei
compensi effettivamente percepiti. Poiché, come già richiamato in precedenza,
larticolo 34 della legge n. 342/2000 ha fatto transitare nella sfera dei redditi di
lavoro dipendente i redditi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative, la
base imponibile ai fini assicurativi si è adeguata al nuovo inquadramento normativo
riferendosi, attualmente, alle disposizioni contenute nellarticolo 52 del Testo
unico delle imposte sui redditi relative ai redditi assimilati a quelli da lavoro
dipendente:
è costituito da tutte le
somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai
fini dellindividuazione del tasso applicabile allattività svolta dal
lavoratore, si deve fare riferimento a
quello dellazienda, qualora lattività stessa sia inserita nel ciclo
produttivo; in caso contrario, a quello dellattività effettivamente svolta.
In altre parole:
Stante
la formulazione della disposizione di cui allarticolo 5 del citato decreto
legislativo 38/2000, deve ritenersi che i committenti siano tenuti allobbligo di
registrazione sui libri matricola e paga anche per i collaboratori coordinati e
continuativi. In tal senso, si è espresso anche il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con nota del 2 gennaio 2001, nella quale è indicata la possibilità
di semplificare la tenuta dei libri paga e matricola per tali lavoratori, considerata la
particolarità della prestazione non riconducibile a quella del lavoro dipendente. La
presente direttiva è inviata allIspettorato per la funzione pubblica, al quale è
demandata dallordinamento vigente lattività di vigilanza e verifica della
conformità dellazione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento,
nonché dellosservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei
rendimenti e dei risultati, ai sensi dellarticolo 13, comma 1, del D.M. 30 dicembre
2002, recante Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica.
IL MINISTRO
[1] Si veda il sito www.aranagenzia.it
Gli istituti di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione e nelle autonomie locali. Indagine quantitativa sul
biennio 2000-2001 a cura di D. Di Cocco P. Mastrogi - S. Tomasini [2] Si veda il sito www.funzionepubblica.it
alla voce lavoro pubblico [3]
Si veda Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, 3 novembre 2003, n.
1124/2003 su Giornale di diritto amministrativo n. 1/2004. Sui medesimi principi si
rinvia, inoltre, a: Corte dei Conti, Sez. I, 18 gennaio 1994, n.7; Sez. I 7 marzo 1994, n.
56; Sezioni Riunite, 12 giugno 1988, n. 27; Sez. II 22 aprile 2002, n. 137; Sez. controllo
enti, 22 luglio 1994, n. 33. [4] Corte dei Conti,
Sezioni Unite, 12 giugno 1988, n. 27. [5] Corte dei Conti,
Sez. contr. Enti, 28 aprile 1992, n. 19 [6] Per i richiami normativi sui rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa via via susseguitisi, si vedano principalmente:
L.335/95 (c.d. Riforma DINI del sistema previdenziale), che ha incluso tale categoria di
lavoratori tra quelli tenuti ad iscriversi (in mancanza di altra copertura previdenziale)
alla gestione separata di cui allart.2 (c.d. quarta gestione INPS: art.3, comma 26),
prevedendo unaliquota previdenziale inferiore a quella vigente per i rapporti di
lavoro subordinato (10% iniziale poi destinata a crescere fino al 20%, mentre quella
normale oscilla intorno al 33%); - L.449/97 (art.59, comma 16), che ha esteso ai
collaboratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui sopra anche le prestazioni
dellassegno per maternità e dellassegno per il nucleo familiare; - L.
448/99 (prestazioni anche in caso di malattia con degenza ospedaliera); - d.lvo 38/2000
(art.5: obbligo per i datori di lavoro di denunciare i lavoratori parasubordinati
allINAIL, per estendere anche a loro la tutela dellassicurazione obbligatoria
degli infortuni sul lavoro); - L. 342/2000, che ha previsto lassimilazione
dall1.1.2001 dal punto di vista fiscale dei redditi parasubordinati a quelli da
lavoro dipendente, con la possibilità di beneficiare delle detrazioni e delle esclusioni
dalla formazione della base imponibile previste per i dipendenti nonché la valutazione
omogenea anche dei compensi in natura. [7]
Si veda Cassazione Sez. Unite Civili, sent. n.
61 del 13 febbraio 1999. [8]
cfr. Corte Conti, sez. riun. 18.12.1996 n.80/a su Rivista Corte conti 1997, fasc. 1. 67,
Foro amm. 1997, 1834 |