| Decreto 21 luglio 2004 del Ministero Lavoro su certificazione dei
rapporti di lavori presso le DPL e/o Province
Il Ministero del lavoro a emanato, in attuazione dellarticolo 76 del dlgs.
276/03, il decreto relativo alla certificazione dei rapporti di lavoro presso le Direzioni
Provinciali del Lavoro e/o presso le Province. Ribadiamo lassoluta contrarietà
della Cgil, così come espressa anche in sede di Direttivo nazionale, allistituto
della certificazione dei rapporti di lavoro. Istituto che come abbiamo sempre
denunciato - snatura la funzione di tutela e rappresentanza sindacale, rendendo
particolarmente gravoso al lavoratore la possibile rivendicazione di diritti e tutele
(ricordiamo che anche a seguito della circolare del Ministero del Lavoro sulle
conciliazioni e transazioni, le commissioni di certificazione possono essere sede di
transazione).
Nel rinviare comunque ulteriori approfondimenti sul testo, anche di natura tecnica,
alla riunione del dipartimento nazionale fissata per il 9 settembre sottolineiamo
da subito che:
- nonostante il tono perentorio, il decreto non può obbligare le Province ad istituire le
Commissioni di Certificazione (non potrebbe, probabilmente, anche ai sensi del nuovo
Titolo V della Costituzione) in quanto il dlgs. 276/03, da cui il presente decreto trae
origine, abilita solamente alcuni soggetti alla possibilità di istituire le predette
commissioni;
- il decreto, anche in contrasto con altre norme similari, istituisce una rappresentanza
permanente delle organizzazioni sindacali in sede di commissioni di certificazione presso
la Provincia (curiosamente di due, quanto i firmatari del Patto per lItalia) aventi
diritto di voto nellapprovazione o rigetto della pratica certificatoria, mentre
riconosce al lavoratore solo la possibilità di farsi eventualmente assistere da un suo
rappresentante delegato. Altre norme, per esempio il dlgs. 80 del 1998 (art. 32) sulla
conciliazione obbligatoria, nel rispetto degli orientamenti della dottrina, pur stabilendo
una presenza permanente di un rappresentante sindacale demandano esclusivamente al
lavoratore lindicazione di quale esso sia (e si tratta di una conciliazione
obbligatoria, figuriamoci in un atto la certificazione che è comunque
rimesso alla libera volontà delle parti secondo lo stesso dlgs. 276/03). La formulazione
del testo sembrerebbe quindi ledere un principio di tutela del lavoratore, in quanto il
suo rappresentante delegato svolge funzione di consulenza, mentre altri rappresentanti di
altre organizzazioni sindacali intervengono nel determinare la volontà
dellorganismo certificatorio (con tutto il caos che ciò può anche determinare nei
rapporti tra e dentro le diverse organizzazioni);
- si completa lopera di snaturamento delle DPL in parte operato con il
dlgs. 124/04 sulla riforma dei servizi ispettivi (per cui, in pratica, lo stesso
funzionario ministeriale certifica il rapporto di lavoro, svolge funzioni di consulenza
alle imprese, contesta le eventuali irregolarità del rapporto ed opera da conciliatore
monocratico).
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