| Decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visti la legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare larticolo 7, ai sensi del quale entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione delle deleghe di cui alla legge stessa, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004; Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 1° luglio 2004; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sentito il Ministro per le pari opportunità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. Allarticolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delleconomia e delle finanze,»
2. Allarticolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo, dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nellelenco speciale di cui allarticolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delleconomia e delle finanze,»
Art. 2
1. Allarticolo 6 del decreto legislativo, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6 del presente articolo, i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g) di cui allarticolo 5, comma 1, nonché linvio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dallarticolo 17.».
2. Allarticolo 6 del decreto legislativo, il comma 8, è sostituito dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al comma 3, che non intendono richiedere lautorizzazione a livello nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dellambito regionale, le attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che lattività si sia svolta nel rispetto della normativa allepoca vigente, nella sezione regionale dellalbo di cui allarticolo 4, comma 1.».
3. Allarticolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere lattività di intermediazione nella forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni.».
Art. 3
1. Allarticolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 4
1. La rubrica dellarticolo 18 del decreto legislativo, è sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
2. Larticolo 18, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: «1. Lesercizio non autorizzato delle attività di cui allarticolo 4, comma 1, lettere a) e b) è punito con la pena dellammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dellarresto fino a 18 mesi e lammenda è aumentata fino al sestuplo. Lesercizio non autorizzato delle attività di cui allarticolo 4, lettera c), è punito con la pena dellarresto fino a sei mesi e dellammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro la pena è dellammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori la pena è dellarresto fino a 18 mesi e lammenda è aumentata fino al sestuplo. Lesercizio non autorizzato delle attività di cui allarticolo 4, comma 1, lettera d) ed e) è punito con lammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è scopo di lucro la pena è dellammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di condanna è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per lesercizio delle attività di cui al presente comma.».
3. Larticolo 18, comma 2, del decreto legislativo è sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».
4. Larticolo 18, comma 3, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: «3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui allarticolo 20 commi 3, 4 e 5 e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5. Allarticolo 18, del decreto legislativo dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui allarticolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui allarticolo 30, comma 1, lutilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.».
Art. 5
1. Allarticolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono soppresse le seguenti parole: «con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1».
Art. 6
1. Allarticolo 29 del decreto legislativo il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ».
2. Allarticolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dellarticolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di questultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dellarticolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non trovano applicazione qualora il committente sia una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale.».
Art. 7
1. Allarticolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dellarticolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di questultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dellarticolo 27, comma 2.».
Art. 8
1. Allarticolo 31 del decreto legislativo, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I consorzi di società cooperative costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come previsto dallarticolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12».
Art. 9
1. Allarticolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «di cui allarticolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui allarticolo 29, comma 2, del presente decreto».
Art. 10
1. Allarticolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dellarticolo 37.».
Art. 11
1. Allarticolo 53, comma 3, del decreto legislativo il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude lapplicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione».
Art. 12
1. Allarticolo 55, del decreto legislativo il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui allarticolo 54, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude lapplicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione».
Art. 13
1. Allarticolo 59, comma 3, dopo le parole «lettere b), c), d) e) ed f)» sono aggiunte le seguenti parole: «nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 5 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002».
Art. 14
1. Dopo larticolo 59 del decreto legislativo è aggiunto il seguente:
«Art. 59-bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 30 giorni dalla stipula, domanda allINPS contenente lindicazione del numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive autorizzazioni.
3. LINPS ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al comma 2, laccesso ai benefici economici di cui allo stesso comma 2 secondo il criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e lavoro. Laccesso ai benefici è comunque concesso in via prioritaria ai contratti di formazione e lavoro stipulati nellambito di contratti darea o patti territoriali».
2. Per i contratti di formazione e lavoro già stipulati, il termine della presentazione delle domande di cui al comma 2, dellarticolo 59 bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 15
1. Larticolo 68 del decreto legislativo, è sostituito da seguente: «Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui allarticolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII del presente decreto legislativo secondo lo schema dellarticolo 2113 del codice civile.».
Art. 16
1. Allarticolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a 3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».
Art. 17
1. Larticolo 72 del decreto legislativo, è sostituito da seguente:
«Art. 72 Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato. 2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui allarticolo 70, comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, allatto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali allINPS, alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26 della legge 335 del 1995, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni allINAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono e trattiene limporto autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.».
Art. 18
1. Larticolo 75, comma 1, del decreto legislativo, è sostituito dal seguente: «Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.».
Art. 19
1. Allarticolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) larticolo 2, comma 2, larticolo 3 e larticolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25».
Art. 20
1. Allarticolo 86, comma 1, del decreto legislativo le parole «termini diversi, anche superiori allanno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».
2. Allarticolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo, la lettera b-ter), è sostituita dalla seguente: «b-ter. trasmette allamministrazione concedente prima dellinizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dellimpresa esecutrice dei lavori, è sospesa lefficacia del titolo abilitativo.».
3. Allarticolo 86, del decreto legislativo dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: «10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui allarticolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito dallarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dellarticolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dallarticolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui allarticolo 19, comma 3.».
Art. 21
1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nellambito delle attività istituzionali dellAmministrazione e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei giudizi di cui allarticolo 80 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |