LA TRUFFA DEL SILENZIO/ASSENSO SUL TFR

 

La riforma pensionistica č stata pubblicata sulla

Gazzetta Ufficiale N. 222 del 21 Settembre 2004

LEGGE 23 agosto 2004, n.243

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

 

I nuovi requisiti pensionistici per il collocamento a riposo entreranno in vigore dal 2008.

Per quanto riguarda invece la questione del trasferimento automatico del TFR a forme pensionistiche complementari tramite la formula del silenzio/assenso pubblichiamo uno stralcio dalla legge:

 

   Art. 1

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a:


a) liberalizzare l’ etā  pensionabile;

b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro;

c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari;


<OMISSISS..>

 

 prevedendo a tale fine:

1) il conferimento, salva diversa esplicita volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche' sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui conferire il trattamento di fine rapporto, previa omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993;

2) l'individuazione di modalita' tacite di conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite, oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 9  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il lavoratore non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi dall'assunzione; <….> “

In parole povere il governo ha tempo un anno per definire la questione del trasferimento del TFR a fondi pensione di varia natura. I sei mesi entro cui far pervenire “ l’esplicita volontā di non aderire” decorreranno dal momento in cui verrā approvato il decreto che regolamenterā la materia.

Nel frattempo ovviamente cercheremo di sviluppare una campagna informativa, di mobilitazione contro una riforma da annullare e di contrasto del furto del TFR che il governo vuole far passare con il meccanismo truffaldino del silenzio-assenso.

2 OTTOBRE 2004

         S.in.Cobas