Il ministro del Welfare, Roberto Maroni ha firmato la circolare
che disciplina la somministrazione di manodopera prevista dalla legge 30 sul mercato del
lavoro. Il provvedimento disciplina le modalità di fornitura di manodopera e fornisce in
particolare chiarimenti sui soggetti legittimati alla somministrazione di lavoro,
sull'accesso all'albo informatico delle agenzie autorizzate, sul ricorso alla
somministrazione nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, sulla forma del contratto
sui limiti e i divieti del ricorso alla somministrazione e sul trattamento economico e
normativo del lavoratore e le sue tutele. La somministrazione di lavoro - sottolinea la
circolare nella premessa - è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti
distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione tra somministratore e
utilizzatore (un imprenditore ma anche una famiglia, nel caso ad esempio di
somministrazione di personale domestico), e il contratto di lavoro tra somministratore e
lavoratore. A differenza del "pacchetto Treu" (la legge 196 del 1997) il
contratto di somministrazione può essere fatto anche a tempo indeterminato, "dando
luogo a quella forma di fornitura di lavoro denominata staff leasing". La
somministrazione a tempo indeterminato (per la quale sono abilitate le agenzie per il
lavoro) è ammessa solo nei casi previsti dal legislatore (anche se i contratti collettivi
possono individuare altri casi), ovvero: nei servizi di consulenza e assistenza nel
settore informatico; servizi di pulizia, custodia, portineria; servizi di trasporto di
persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci; gestione di biblioteche,
parchi, musei, archivi, magazzini; attività di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale; attività di marketing;
gestione di call-center; avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1;
costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti. Il contratto di somministrazione è
di natura commerciale e deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità. Il
contratto deve contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, il
numero dei lavoratori da somministrare e le ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione. Si deve
chiarire inoltre la data di inizio e la durata del contratto, l'indicazione di eventuali
rischi per la salute, le mansioni, il trattamento economico per il lavoratore,
l'assunzione da parte del somministratore dell' obbligo del pagamento diretto al
lavoratore del trattamento economico e dei contributi. La somministrazione di lavoro è
vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero e (salvo accordi sindacali che
decidono diversamente) presso unità produttive nelle quali nei sei mesi precedenti si
sono verificati licenziamenti collettivi o c'é stata la cassa integrazione. |