In caso di silenzio assenso del lavoratore sul proprio Tfr,
saranno privilegiati i fondi chiusi e quelli aziendali. E' quanto riportato nella bozza di
decreto sulla previdenza complementare il cui testo, oggi, è stato diffuso dall'agenzia
di stampa Ansa. La bozza - ancora in fase di elaborazione in attesa della sua
presentazione alle parti sociali, il 16 marzo prossimo - prevede anche la parificazione
tra i fondi collettivi (chiusi ed aperti) e le forme pensionistiche individuali, come le
polizze di assicurazione vita purché siano regolate da direttive Covip. Nel caso che il
lavoratore non sia già iscritto a una forma pensionistica o non eserciti la facoltà di
scelta sulla propria liquidazione - si legge nel testo riportato dall'Ansa - il Tfr
maturando è conferito alla forma pensionistica complementare 'alla quale il lavoratore
abbia accesso in relazione all'azienda di appartenenza, ovvero, in mancanza, all'attività
lavorativa svolta e alle previsioni contenute nei contratti e accordi collettivi, anche
aziendali, ovvero nei regolamenti di enti o aziende'. Nel caso, invece, di lavoratori che
non abbiano accesso ad alcuna forma pensionistica complementare e non abbiano espresso la
loro volontà, il Tfr sarà conferito a un fondo presso l'Inps. Sarà possibile
trasferirlo a qualsiasi altra forma di previdenza complementare in qualsiasi momento il
lavoratore lo decida. Secondo quanto riferisce l'Ansa, la bozza di provvedimento che
modifica il decreto 21 aprile 1993 n. 124 (quello che disciplina la previdenza
complementare) prevede che le forme pensionistiche complementari possano essere istituite
da contratti e accordi collettivi, anche aziendali; da accordi tra lavoratori autonomi o
fra liberi professionisti; regolamenti di enti o aziende; accordi tra soci lavoratori di
cooperative; dalle imprese di assicurazioni autorizzate dall'Isvap per le polizze
individuali. Il documento ancora all'esame del ministero prevede che le forme
pensionistiche individuali possano essere attuate mediante l'adesione ai fondi pensione
aperti e contratti di assicurazione sulla vita 'stipulati con imprese di assicurazioni
autorizzate dall'Isvap'. Questi ultimi però devono essere corredati 'da un regolamento
redatto in base alle direttive impartite dalla Covip'. I lavoratori possono destinare a
queste forme previdenziali integrative oltre l'accantonamento annuale del Tfr anche 'le
contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto'. Il lavoratore può
naturalmente decidere, così come previsto dalla delega di riforma della previdenza a cui
si sta dando attuazione di lasciare il Tfr in azienda. La bozza prevede per questo che la
volontà sia 'espressamente manifestata' dal lavoratore che può comunque 'in qualsiasi
momento' decidere di conferire questi accantonamenti a una forma pensionistica
complementare. Il documento prevede che la posizione previdenziale integrativa del
lavoratore possa essere trasferita a un altro fondo 'trascorsi due anni dall'adesione a un
fondo pensione' o a una delle altre forme pensionistiche complementari. Sono inefficaci
clausole che potrebbero produrre ostacolo a questa 'portabilità' tra i fondi. In caso di
morte dell'iscritto a una forma pensionistica complementare la posizione maturata è
riscattata dagli eredi. I fondi integrativi ma anche le polizze individuali dovranno
essere iscritte a un apposito albo tenuto dalla Covip che eserciterà 'la vigilanza su
tutte le forme pensionistiche complementari'. In particolare la Covip definirà le
condizioni al fine di 'garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità' che le forme complementari dovranno avere. |