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Lunedì 24 ottobre 2005, come previsto
dall’articolo 86 del decreto legislativo 276/03 (modificato
dall’articolo 20 del dlgs 251/04) è terminata la fase transitoria che
aveva “prorogato”, nell’ambito dei settori privati, le collaborazioni
coordinate e continuative (co.co.co.).
Mentre le “vecchie” norme continueranno a valere
per le pubbliche amministrazioni, per i pensionati di vecchia, gli
sportivi dilettanti, i titolari di cariche sociali (revisori dei
conti, consiglieri di amministrazione, ecc.) e per gli iscritti agli
Albi professionali riconosciuti, perdono efficacia invece – per tutti
gli altri lavoratori – tutte le diverse disposizioni di proroga
previste negli accordi collettivi (a cui l’articolo 86 del 276 metteva
in capo il potere di estendere fino al 24 appunto i contratti di
collaborazione in essere).
La norma prevede ora che i diversi co.co.co siano
ricondotti al “nuovo contratto” a progetto (anche indicando un
programma o fase di esso per cui l’azienda usa, senza eterodirezione,
i vecchi collaboratori), oppure che vengano trasformati in uno dei
(molti) rapporti di lavoro possibili, subordinati (a termine,
part-time, ecc.) o autonomi (partite Iva, ecc). Ovviamente in
relazione alle mansioni effettivamente svolte, cioè al grado reale di
autonomia e creatività con cui continuerà ad essere svolta la
prestazione.
Ma come è cambiato il mercato del lavoro e in
particolare l’universo co.co.co a due anni dalle nuove norme? La
scadenza del 24 ottobre offre infatti a tutti (sindacati compresi)
l’occasione per fare anche un primo punto sulla situazione.
A due anni di distanza possiamo confermare il
giudizio dato come Cgil al momento del varo del dlgs 276: l’unica
conseguenza di quel disegno è stata la diminuzione delle tutele per
chi lavora e non la riduzione della precarietà esistente (anzi), né
l’emersione nel lavoro regolare di chi si trovava in “nero”. Le
centinaia di migliaia di co.co.co. hanno, il più delle volte, cambiato
solo la propria denominazione, assumendo quella di “collaborazioni a
progetto”, ma non modificando in nulla la propria situazione. In molti
casi si è assistito al ricatto del datore e alla trasformazione dei
lavoratori in “partite Iva” o con la sottoscrizione di contratti di
associazione in partecipazione (spingendo quindi migliaia di persone
“fuori” dall’area del lavoro subordinato ed economicamente
dipendente). Oppure, ancora, si è assistito alla semplice fine del
rapporto. Di passaggi al lavoro subordinato se ne contano pochissimi.
Da questo punto di vista è quindi interessante analizzare quanto le
diverse contrattazioni collettive (nazionali e di secondo livello)
hanno fatto nei settori privati: in tutti i rinnovi nazionali,
intervenuti dopo il 2003, si è difesa la sfera di applicazione del
contratto collettivo di lavoro subordinato, evitando di indicare cioè
nel ccnl stesso funzioni per le quali sarebbe stato possibile attivare
collaborazioni. Si è quindi impedito che un’attività, funzione o
professione, previamente svolta in subordinazione, si potesse
legittimamente svolgere in modo diverso. Questo è un risultato minimo
ma importante, perché può costituire il fondamento di possibili
strategie vertenziali e contrattuali di contrasto verso collaborazioni
attivate in aree tipiche dell’impresa.
Nell’attività di contrattazione di secondo
livello, settoriale o aziendale, per quelle poche che si sono
cimentate con tentativi di normare le collaborazioni, il tratto comune
è stato invece il corredare di maggiori diritti i lavoratori che si
trovavano già a svolgere attività in collaborazione. Si può affermare
che tali pattuizioni, in particolare quella tra Assocallcenter e le
categorie del terziario (e NidIL per la Cgil), hanno avuto il
carattere più di un “contratto di emersione” che traguardava alla
completa applicazione del ccnl a tutte le forme di lavoro, che non
altro. Rimane quindi prioritario nell’azione sindacale, saper
attrezzare tutti gli strumenti disponibili: vertenziali e individuali
e di contrattazione collettiva, in collaborazione con le diverse
strutture Nidil, al fine di contribuire a riportare ad unità un mondo
del lavoro e un’impresa sempre più frammentata dall’utilizzo improprio
di collaborazione coordinate, ieri, e di contratti a progetto domani.
Discorso completamente diverso è quello che
occorre fare invece in relazione al mondo del lavoro pubblico, dove si
assiste ad una situazione specifica e, per alcuni aspetti, più grave:
da un lato la legge 30 prescrive l’inefficacia delle norme in tema di
trasformazione dei co.co.co., dall’altro il legislatore ha stabilito
gli ambiti di ricorso alle collaborazioni nel lavoro pubblico (dlgs
165/01 e dlgs 267/01). Nella stessa legge 30, poi, è previsto un
riferimento nelle norme finali ad un tavolo presso l’Aran per
“armonizzare” i due ambiti normativi. Quindi le collaborazioni non
solo continuano, stante l’inefficacia della legge, ma non si
riferirscono (come invece dovrebbero) a lavori di alta
specializzazione per i quali le amministrazioni non dispongano di
organico adeguato.
Disinvoltamente, nel 2005 la Corte di Conti ha poi
disposto l’inutilità di un suo controllo sul ricorso al lavoro in
collaborazione. Tale modalità – lo ricordiamo – in costanza di strette
sui bilanci delle amministrazioni locali e del blocco reiterato delle
assunzioni, è stata spesso il modo con cui da parte di queste si è
fatto fronte alle necessità di personale, violando i criteri contenuti
nei citati decreti legislativi e creando nei fatti un vasto mondo
“senza diritti” e senza neppure i vincoli che la stessa legge 30 pone
alle collaborazioni lì definite.
Si pongono qui le ragioni che, come Cgil, motivano
una diversità d’azione rispetto al privato, consapevoli che la
situazione attuale è aggravata infine dalle disposizioni pesantemente
restrittive della finanziaria per il 2006 (meno 40% rispetto alla
spesa del 2003!) che rischia di provocare almeno 80.000 licenziamenti
o interruzione di contratti. Come procedere?
Innanzitutto con un forte contrasto al contenuto
della legge finanziaria sia in relazione al taglio sia alle sue
conseguenze, che determinano una situazione che rischia di penalizzare
ancora più pesantemente il lavoro precario.
Affermando altresì come i servizi ex articolo 117
della Costituzione debbano essere svolti dalle amministrazioni con
personale a tempo indeterminato; individuando questa soluzione in un
apposito provvedimento legislativo o in un tavolo negoziale possibile;
identificando quali funzioni possano essere svolte con lavoro a tempo
indeterminato o quali gli ambiti di attività per le collaborazioni,
individuando inoltre i diritti per questi lavoratori; in sede di
singola amministrazione va poi condotto un esame rigoroso dello
spaccato esistente e, alla luce anche del quadro risultante dai punti
precedenti, posto il problema del percorso necessario per la
stabilizzazione delle collaborazioni (e delle altre forme precarie) in
essere. È ovvio che un simile complesso di obiettivi necessita anche
di un quadro legislativo adeguatamente e profondamente rinnovato. In
sostanza: non può che continuare la campagna per una normativa “oltre
la legge 30” (come intitolammo il convegno del 24 febbraio scorso) per
sostenere anche l’azione contrattuale in tutti i luoghi, pubblici e
privati. |