Atipici / Terminata la proroga transitoria, il punto sulla situazione

Finisce l'era dei co.co.co.

 

di Alessandro Genovesi
Dip. Politiche attive del lavoro Cgil nazionale

 

Lunedì 24 ottobre 2005, come previsto dall’articolo 86 del decreto legislativo 276/03 (modificato dall’articolo 20 del dlgs 251/04) è terminata la fase transitoria che aveva “prorogato”, nell’ambito dei settori privati, le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.).

Mentre le “vecchie” norme continueranno a valere per le pubbliche amministrazioni, per i pensionati di vecchia, gli sportivi dilettanti, i titolari di cariche sociali (revisori dei conti, consiglieri di amministrazione, ecc.) e per gli iscritti agli Albi professionali riconosciuti, perdono efficacia invece – per tutti gli altri lavoratori – tutte le diverse disposizioni di proroga previste negli accordi collettivi (a cui l’articolo 86 del 276 metteva in capo il potere di estendere fino al 24 appunto i contratti di collaborazione in essere).

La norma prevede ora che i diversi co.co.co siano ricondotti al “nuovo contratto” a progetto (anche indicando un programma o fase di esso per cui l’azienda usa, senza eterodirezione, i vecchi collaboratori), oppure che vengano trasformati in uno dei (molti) rapporti di lavoro possibili, subordinati (a termine, part-time, ecc.) o autonomi (partite Iva, ecc). Ovviamente in relazione alle mansioni effettivamente svolte, cioè al grado reale di autonomia e creatività con cui continuerà ad essere svolta la prestazione.

Ma come è cambiato il mercato del lavoro e in particolare l’universo co.co.co a due anni dalle nuove norme? La scadenza del 24 ottobre offre infatti a tutti (sindacati compresi) l’occasione per fare anche un primo punto sulla situazione.

A due anni di distanza possiamo confermare il giudizio dato come Cgil al momento del varo del dlgs 276: l’unica conseguenza di quel disegno è stata la diminuzione delle tutele per chi lavora e non la riduzione della precarietà esistente (anzi), né l’emersione nel lavoro regolare di chi si trovava in “nero”. Le centinaia di migliaia di co.co.co. hanno, il più delle volte, cambiato solo la propria denominazione, assumendo quella di “collaborazioni a progetto”, ma non modificando in nulla la propria situazione. In molti casi si è assistito al ricatto del datore e alla trasformazione dei lavoratori in “partite Iva” o con la sottoscrizione di contratti di associazione in partecipazione (spingendo quindi migliaia di persone “fuori” dall’area del lavoro subordinato ed economicamente dipendente). Oppure, ancora, si è assistito alla semplice fine del rapporto. Di passaggi al lavoro subordinato se ne contano pochissimi. Da questo punto di vista è quindi interessante analizzare quanto le diverse contrattazioni collettive (nazionali e di secondo livello) hanno fatto nei settori privati: in tutti i rinnovi nazionali, intervenuti dopo il 2003, si è difesa la sfera di applicazione del contratto collettivo di lavoro subordinato, evitando di indicare cioè nel ccnl stesso funzioni per le quali sarebbe stato possibile attivare collaborazioni. Si è quindi impedito che un’attività, funzione o professione, previamente svolta in subordinazione, si potesse legittimamente svolgere in modo diverso. Questo è un risultato minimo ma importante, perché può costituire il fondamento di possibili strategie vertenziali e contrattuali di contrasto verso collaborazioni attivate in aree tipiche dell’impresa.

Nell’attività di contrattazione di secondo livello, settoriale o aziendale, per quelle poche che si sono cimentate con tentativi di normare le collaborazioni, il tratto comune è stato invece il corredare di maggiori diritti i lavoratori che si trovavano già a svolgere attività in collaborazione. Si può affermare che tali pattuizioni, in particolare quella tra Assocallcenter e le categorie del terziario (e NidIL per la Cgil), hanno avuto il carattere più di un “contratto di emersione” che traguardava alla completa applicazione del ccnl a tutte le forme di lavoro, che non altro. Rimane quindi prioritario nell’azione sindacale, saper attrezzare tutti gli strumenti disponibili: vertenziali e individuali e di contrattazione collettiva, in collaborazione con le diverse strutture Nidil, al fine di contribuire a riportare ad unità un mondo del lavoro e un’impresa sempre più frammentata dall’utilizzo improprio di collaborazione coordinate, ieri, e di contratti a progetto domani.

Discorso completamente diverso è quello che occorre fare invece in relazione al mondo del lavoro pubblico, dove si assiste ad una situazione specifica e, per alcuni aspetti, più grave: da un lato la legge 30 prescrive l’inefficacia delle norme in tema di trasformazione dei co.co.co., dall’altro il legislatore ha stabilito gli ambiti di ricorso alle collaborazioni nel lavoro pubblico (dlgs 165/01 e dlgs 267/01). Nella stessa legge 30, poi, è previsto un riferimento nelle norme finali ad un tavolo presso l’Aran per “armonizzare” i due ambiti normativi. Quindi le collaborazioni non solo continuano, stante l’inefficacia della legge, ma non si riferirscono (come invece dovrebbero) a lavori di alta specializzazione per i quali le amministrazioni non dispongano di organico adeguato.

Disinvoltamente, nel 2005 la Corte di Conti ha poi disposto l’inutilità di un suo controllo sul ricorso al lavoro in collaborazione. Tale modalità – lo ricordiamo – in costanza di strette sui bilanci delle amministrazioni locali e del blocco reiterato delle assunzioni, è stata spesso il modo con cui da parte di queste si è fatto fronte alle necessità di personale, violando i criteri contenuti nei citati decreti legislativi e creando nei fatti un vasto mondo “senza diritti” e senza neppure i vincoli che la stessa legge 30 pone alle collaborazioni lì definite.

Si pongono qui le ragioni che, come Cgil, motivano una diversità d’azione rispetto al privato, consapevoli che la situazione attuale è aggravata infine dalle disposizioni pesantemente restrittive della finanziaria per il 2006 (meno 40% rispetto alla spesa del 2003!) che rischia di provocare almeno 80.000 licenziamenti o interruzione di contratti. Come procedere?

Innanzitutto con un forte contrasto al contenuto della legge finanziaria sia in relazione al taglio sia alle sue conseguenze, che determinano una situazione che rischia di penalizzare ancora più pesantemente il lavoro precario.

Affermando altresì come i servizi ex articolo 117 della Costituzione debbano essere svolti dalle amministrazioni con personale a tempo indeterminato; individuando questa soluzione in un apposito provvedimento legislativo o in un tavolo negoziale possibile; identificando quali funzioni possano essere svolte con lavoro a tempo indeterminato o quali gli ambiti di attività per le collaborazioni, individuando inoltre i diritti per questi lavoratori; in sede di singola amministrazione va poi condotto un esame rigoroso dello spaccato esistente e, alla luce anche del quadro risultante dai punti precedenti, posto il problema del percorso necessario per la stabilizzazione delle collaborazioni (e delle altre forme precarie) in essere. È ovvio che un simile complesso di obiettivi necessita anche di un quadro legislativo adeguatamente e profondamente rinnovato. In sostanza: non può che continuare la campagna per una normativa “oltre la legge 30” (come intitolammo il convegno del 24 febbraio scorso) per sostenere anche l’azione contrattuale in tutti i luoghi, pubblici e privati.

 

(Rassegna sindacale, n. 39, www.rassegna.it, 2 novembre 2005)