ANALISI DELL’INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E LA SUA APPLICAZIONE ALLE PRESTAZIONI DEL SISTEMA SANITARIO  
 

INDICE
 
1.1 Considerazioni generali sul Redditometro
Pag. 2
1.2 Schema di Funzionamento
Pag. 4
1.3 Effetti di stratificazione
Pag. 5
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109  
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998 
Pag. 6
2.1 Considerazioni generali sul Sanitometro
Pag. 11
2.2 Schema di Funzionamento
Pag. 11
2.2.1 Applicazione
Pag. 11
2.2.2 Calcolo delle Fasce - Valori ISE -
Pag. 13
2.3 Analisi degli effetti di stratificazione
Pag. 15
Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124  
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998
Pag. 16
Allegato 1: Criteri per l’individuazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero diurno escluse nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni (articolo 2 comma 2)
Pag. 26
Allegato 2: Modalità di calcolo della situazione economica, scala di equivalenza e informazioni richieste (articolo 4 del decreto legislativo del sanitometro) 
Pag. 27
   
 
 
 


1. 1 Considerazioni generali sul Redditometro

 

 

Il cosiddetto "redditometro" è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 1998 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998 (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109).

 

Esso modifica profondamente i criteri generali di accesso alle prestazioni sociali, assistenziali sanitarie ed ai servizi pubblici, introducendo due principi innovativi:

 

  1. l'accesso a tali prestazioni ed il prezzo/tariffa saranno diversificati in funzione del reddito e del patrimonio familiare di ciascuno;
  2.  

  3. le condizioni di accesso e di prezzo/tariffa, all'interno di una cornice generale nazionale rappresentata dal suddetto decreto e da altri che seguiranno con riferimento a specifiche prestazioni, dovranno essere determinate a livello regionale e locale.
 

 

Come si vede esso rappresenta un provvedimento davvero rivoluzionario.

Il primo principio modifica l'orientamento universalistico del sistema di "welfare state" italiano finora presente nella legislazione.

 

Il criterio ispiratore della norma e il suo punto di partenza è rappresentato dal fallimento della dichiarazione dei redditi quale strumento "veritiero e reale" per definire i requisiti di accesso alle prestazioni sociali e dalla volontà di passare da un sistema di "welfare" universale finanziato attraverso il prelievo fiscale – progressivo – ad un sistema di "welfare" selettivo e finanziato dagli "utenti".

 

In ogni caso è indubbio che questo provvedimento rappresenta il passaggio da un "welfare" tendenzialmente universale ad uno segmentato in funzione delle capacità reddituali e patrimoniali delle famiglie.

 

Per usufruire di questo tipo di interventi, occorrerà infatti presentare una sorta di certificato nel quale sono riportati gli indicatori della propria situazione patrimoniale, ottenuti sommando, sulla base di particolari parametri, i redditi con la situazione patrimoniale e dividendo le cifre ottenute per il numero dei componenti del nucleo familiare.

Il nuovo strumento di valutazione del reddito, chiamato anche "Ise", indicatore della situazione economica, servirà a dare una sorta di punteggio a tutti coloro che chiedono di usufruire di particolari agevolazioni o di servizi pubblici di assistenza che da ora in poi verranno assicurati solo a chi risulterà al di sotto di determinate soglie.

 

Per altri servizi, come quelli sanitari, il punteggio costituirà invece il criterio per la determinazione di differenti prezzi/tariffe d'accesso.

 

Il secondo principio rappresenta un concreto esempio di "devolution" o del principio di sussidiarietà applicato ai sistemi sociali.

Infatti esso attribuisce agli enti erogatori, locali o regionali, la responsabilità ultima di definire, in un quadro regolatorio nazionale, le soglie di accesso e di prezzo.

 

É importante sottolineare che le singole amministrazioni comunque potranno attribuire un peso diverso alle varie voci dell’Ise a seconda del tipo di prestazione richiesta.

Ad esempio potranno modificare:

 

 

 

Dunque l’ISE costituisce una cornice che le singole amministrazioni competenti dovranno poi riempire attraverso la definizione dei concreti criteri applicativi per i singoli servizi.

 

Gli Enti interessati che, entro 60 giorni dall’approvazione del decreto, dovranno definire i requisiti specifici per accedere alle prestazioni, sono gli Enti Locali che si occupano di:

 

 

Inoltre i criteri dell’ISE potrebbero essere usati anche per definire particolari esenzioni o tariffe agevolate per altri servizi pubblici locali.

Tale circostanza mette senza dubbio in discussione il carattere generale e di uniformità, sul territorio nazionale, delle prestazioni del "Welfare" e definisce una situazione che si differenzierà in rapporto sia alla solidità finanziaria delle istituzioni locali sia alla loro capacità di verifica ed indagine.

Inoltre un tale impianto chiama in causa le strutture sindacali territoriali (Regionali, Camere del lavoro, Compressori nel caso della CGIL) poiché costituisce senza dubbio un possibile ulteriore livello contrattuale di fatto .

Infatti la libertà e la responsabilità attribuita alle Regioni e agli Enti Locali di modificare parti anche rilevanti dell' ISE, incidendo profondamente sui livelli sia di universalità sia di costo dei servizi sociali, apre al sindacato la possibilità di contrattare a livello locale con essi tali modifiche mentre, contemporaneamente, priva le strutture confederali nazionali di tale possibilità.

 

Evidentemente, perciò, la valutazione sull’impatto della norma non potrà prescindere dall’esame dei regolamenti attuativi che dovranno essere definiti da ciascun ente erogatore, e dai processi conflittuali che dovessero successivamente aprirsi.

Il redditometro, invece, non si applicherà per i seguenti servizi sociali, per i quali resterà in vigore la precedente normativa:

 

 

É invece oggetto di discussione e sarà definita successivamente la sua applicazione per:

 

 

 

La documentazione necessaria ai cittadini per l'accesso al servizio o alla tariffa agevolata sarà precostituita sulla base di una semplice autocertificazione, ma sono previsti controlli da

parte della Guardia di finanza e la possibilità di richiedere anche informazioni bancarie.

L’autocertificazione dovrà essere presentata alternativamente presso i Comuni, l’ente erogatore od anche i Caaf.

Non c’è nessuna differenza tra i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, mentre sono previste detrazioni per chi è in affitto e per quel che riguarda il valore della prima casa

nel calcolo complessivo.

I requisiti potranno essere modificati annualmente entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’applicazione.

 

Il "sanitometro" , che verrà esaminato successivamente, rappresenta il primo esempio di applicazione dei criteri definiti dal "redditometro" al servizio sanitario nazionale.

 

 

1.2 Schema di Funzionamento

 

Lo schema di funzionamento del redditometro come definito dal decreto legislativo può essere scomposto in tre momenti:

 

  1. la definizione del reddito familiare;
  2. la definizione del patrimonio familiare;
  3. il calcolo dell' ISE sulla base della somma del reddito e del patrimonio divisi per un coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare.
 

 

La definizione del reddito familiare

 

Esso è costituito dalla somma dei redditi IRPEF, cioè dall'imponibile IRPEF lordo, di tutti i componenti del nucleo familiare, più il reddito finanziario, derivante da qualunque attività finanziaria, compresi i titoli di stato, e calcolato secondo il rendimento medio annuale dei titoli di stato decennali.

 

La definizione del patrimonio familiare

 

Esso è composto dal patrimonio mobiliare familiare, cioè tutti i titoli mobiliari (azioni, obbligazioni e fondi) compresi i titoli di stato, sommato al patrimonio immobiliare, case e terreni, come da imponibile ICI meno una franchigia di 50 milioni o 70 se la famiglia abita in casa di proprietà e non possiede altri immobili nel comune di residenza.

La partecipazione del patrimonio all'ISE non è totale ma parziale con una percentuale massima del 20% definita a seconda dei diversi servizi sociali e modificabile in sede locale.

 

Il calcolo finale dell' ISE

 

L'ISE si ottiene dalla somma del reddito familiare, come calcolato in precedenza, più l'indicatore di patrimonio familiare come calcolato in precedenza diviso un coefficiente che dipende dalla composizione del nucleo familiare e che è determinato come segue:

 

 

Tabella dei coefficienti familiari:

 
 
N. COMPONENTI 

 

COEFFICIENTE
1
1
2
1.57
3
2.04
4
2.46
5
2.85
AGGIUNTIVO
+0.35
 

 

     

 

1.3 Effetti di stratificazione

 

Benché un'analisi del posizionamento di ciascun nucleo familiare rispetto ai valori ISE risulti complicata per effetto dell'intrecciarsi dei tre elementi determinati l'indice, reddito, patrimonio e composizione nucleo familiare, è tuttavia possibile presumere, tenendo conto della distribuzioni degli scaglioni di reddito Irpef per il 1997, ipotizzando una partecipazione del patrimonio alla percentuale massima - 20% - e con le dovute cautele, che:

 

     
 

  
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109

 
 

 
2.1 Considerazioni generali sul Sanitometro

 

 

Il sanitometro, come si è già accennato in precedenza può essere considerato la prima concreta applicazione del redditometro, il nuovo strumento di valutazione del reddito (Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124).

In esso trovano piena applicazione i due principi generali introdotti con il "redditometro":

 

  1. l'accesso a tali prestazioni ed il prezzo/tariffa diversificati in funzione del reddito e del patrimonio familiare di ciascuno;
  2.  

  3. le condizioni di accesso e di prezzo/tariffa, determinate a livello locale, in questo caso a livello regionale.
 

Esso ha infatti lo scopo di differenziare il livello di partecipazione al pagamento delle prestazioni sanitarie, cambiando la mappa dei ticket per analisi e interventi in day ospital, per cure termali e assistenza domiciliare, in base a reddito, patrimonio e situazione familiare complessiva.

Resteranno gratuiti per tutti invece il medico di base e il pediatra, i ricoveri in ospedale, le medicine destinata alla prevenzione delle malattie e le prestazioni in gravidanza.

 

In generale, per quanto riguarda la struttura generale del servizio sanitario nazionale, si conferma una tendenza a passare da un sistema universale su base nazionale ad un sistema regionale segmentato per reddito e patrimonio.

Tale tendenza era già evidente sul lato del finanziamento con la progressiva regionalizzazione (definitiva con l’introduzione dell’Irap) della responsabilità finanziaria e con la possibilità di definire ticket maggiorati a livello regionale.

L’intervento sul lato delle prestazioni completa dunque il quadro in coerenza con i precedenti interventi.

In particolare dunque avremo:

 

 

 

2.2 Schema di Funzionamento

 

2.2.1 Applicazione

 

Con le nuove norme sono istituite tre fasce di reddito, calcolate con i principi del redditometro:

 

  1. totalmente esenti,
  2. con una partecipazione parziale alla spesa,
  3. con pagamento pieno del ticket, comunque entro il tetto del 85% del costo prestazione con un massimo di 100.000 lire.
Il nuovo regime entrerà in vigore a pieno regime solo dal giugno del prossimo anno mentre è prevista una fase di sperimentazione in alcune regioni "pilota" non ancora individuate.

La riforma dei ticket comunque è accompagnata da una revisione dell'elenco delle malattie che danno diritto all'esenzione totale dai ticket a prescindere dal reddito.

Per ottenere l’esenzione, che avrà validità per un anno, occorrerà riempire un apposito modulo che si potrà trovare negli uffici delle aziende sanitarie.

 

Il nuovo sistema dei ticket previsto dal sanitometro prevede tra l'altro anche il pagamento per le prestazioni effettuate in day hospital ma - è bene chiarirlo - non completamente: per esempio resteranno gratuite tutte quelle pratiche di tipo specialistico che non possono essere

eseguite in un normale ambulatorio ma richiedono invece un controllo particolare del paziente da parte del personale sanitario anche non c'è il ricovero. Stesso discorso per tutte le pratiche necessarie per la cura dei tumori e per le altre malattie gravi e quelle rare che danno diritto all’esenzione dai ticket.

 

ESCLUSIONI

 
  • Ricoveri ordinari;
  • Riabilitazione ospedaliera
  • Medico di famiglia
  • Prevenzione aids
  • Maternità
  • Donazioni sangue, organi, tessuti
  • Prevenzione
 
   
NON CAMBIANO

 

 

 

CRITERI GENERALI DEL SANITOMETRO
 
FASCIA A Fino a 18 milioni ISE
FASCIA B Tra 18 e 36 milioni ISE
FASCIA C Oltre 36 milioni ISE
 

 

 

NUOVI COSTI PRESTAZIONI
 
  FASCIA A 

 

FASCIA B FASCIA C
Specialistica e Ambulatoriale Esente 70% tariffa fino a 60 mila lire 85% tariffa fino a 100 mila lire
Diagnostica in day-hospital Esente Forfait 75.000 per prestazione o pacchetti Forfait 150.000
Terme Esente 75% tariffa fino a 100 mila lire 75% tariffa fino a 200 mila lire
Riabilitazione extraospedaliera ambulatoriale o domiciliare Esente 10 mila per giornata, max 60 mila mese 20.000 per giornata con max 100.000 mese
Riabilitazione extraospedaliera residenziale o semi residenziale Esente 40 mila a settimana 80 mila a settimana
Pronto soccorso senza successivo ricovero Esente 60 mila per accesso 

tetto max a discrezione delle Regioni

100 mila per accesso 

tetto max a discrezione delle Regioni

Ricette 1= 3.000 

più= 6.000

1= 3.000 

più= 6.000

1= 3.000 

più= 6.000

Assistenza domiciliare Esente 40 mila per settimana  

tetto max a discrezione delle Regioni

80 mila per settimana  

tetto max a discrezione delle Regioni

 

 

2.2.2 Calcolo delle Fasce - Valori ISE -

 

Avendo già identificato in precedenza i criteri per la definizione dell’ISE, converrà richiamare brevemente i meccanismi per la sua determinazione, sottolineando le variazioni rispetto allo schema generale del redditometro.

 

Lo schema di funzionamento del sanitometro segue ovviamente quella del redditometro:

 

  1. la definizione del reddito familiare;
  2. la definizione del patrimonio familiare;
  3. il calcolo dell' ISE sulla base della somma del reddito e del patrimonio divisi per un coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare.
 

 

La definizione del reddito familiare

 

Esso è costituito dalla somma dei redditi IRPEF, cioè dall'imponibile IRPEF lordo, di tutti i componenti del nucleo familiare, più il reddito finanziario, derivante da qualunque attività finanziaria, compresi i titoli di stato, e calcolato secondo il rendimento medio annuale dei titoli di stato decennali.

Fattori correttivi aggiuntivi rispetto redditometro:

Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo é elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono, analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo familiare l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite massimo di 2,5 milioni.

Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa fra i sessantacinque e i settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica é detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire.

 

Per ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica é detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.

 

 

La definizione del patrimonio familiare

 

Esso è composto in primo luogo dal patrimonio immobiliare, case e terreni, come da imponibile ICI.

Fattore diverso rispetto redditometro: Nel calcolo non é considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9 si considera il valore per il 50%;

 

Ad esso si somma il patrimonio mobiliare familiare, cioè tutti i titoli mobiliari (azioni, obbligazioni e fondi) compresi i titoli di stato, moltiplicato per un coefficiente - al massimo il 20% -.

Fattore correttivo diverso rispetto redditometro: Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente é individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:

sino a lire 50 milioni, il coefficiente é pari a zero;

per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 10%;

per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 20%.

 

Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente é individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:

sino a lire 100 milioni, il coefficiente é pari a zero;

per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 10%;

per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 20%.

 

Il calcolo finale dell' ISE

 

L'ISE si ottiene dalla somma del reddito familiare, come calcolato in precedenza, più l'indicatore di patrimonio familiare come calcolato in precedenza diviso un coefficiente che dipende dalla composizione del nucleo familiare e che è determinato come segue:

 

 

 

 

Tabella dei coefficienti familiari:

 
 
N. COMPONENTI 

 

COEFFICIENTE
1
1
2
1.57
3
2.04
4
2.46
5
2.85
AGGIUNTIVO
+0.35
 

 

     

Fattore correttivo diverso rispetto redditometro: i limite ISE per i "single" sono elevati di 5 milioni.

 

 

2.3 Analisi degli effetti di stratificazione

 

 

Rispetto alla condizione dei differenti nuclei familiare e prescindendo dalle differenze regionali appare evidente:

 

   

 

Più complessa appare la valutazione degli effetti del sanitometro sugli altri nuclei familiari, che dipende dall’intrecciarsi della fine dell’esenzione per età (sotto i 6 e sopra i 65 anni) con l’introduzione di due fasce ad esenzione parziale e totale.

Si noti tuttavia che rispetto allo schema generale del redditometro sono stati introdotti numerosi correttivi tendenti ad allargare la fascia di esenzione parziale e totale, segno che le osservazioni sugli effetti di stratificazione del redditometro svolte nella prima parte sono ben presenti anche al legislatore.

Tuttavia la mancata distinzione tra reddito da lavoro dipendente ed autonomo unitamente alla definizione di fasce con redditi ISE assai bassi (18 e 36 milioni), rende ragionevole la previsione che la gran parte dei nuclei familiari composti da genitori entrambi lavoratori dipendenti con meno di tre figli a carico e casa di proprietà si posizionerà tra la fascia B (parzialmente esente) e la fascia C (completamente a carico).

Mentre per i lavoratori autonomi, gli artigiani e gli imprenditori valgono le stesse considerazioni svolte nella prima parte, occorre sottolineare il sicuro peggioramento delle condizioni degli anziani a medio/alto reddito rispetto alla situazione precedente.

 
 

Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124