INDICE
| 1.1 Considerazioni generali sul Redditometro |
Pag. 2
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| 1.2 Schema di Funzionamento |
Pag. 4
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| 1.3 Effetti di stratificazione |
Pag. 5
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| Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 109
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998 |
Pag. 6
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| 2.1 Considerazioni generali sul Sanitometro |
Pag. 11
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| 2.2 Schema di Funzionamento |
Pag. 11
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| 2.2.1 Applicazione |
Pag. 11
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| 2.2.2 Calcolo delle Fasce - Valori ISE - |
Pag. 13
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| 2.3 Analisi degli effetti di stratificazione |
Pag. 15
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| Decreto
Legislativo 29 aprile 1998, n. 124
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1998 |
Pag. 16
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| Allegato 1: Criteri per l’individuazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero diurno escluse nel sistema di partecipazione al costo delle prestazioni (articolo 2 comma 2) |
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| Allegato 2: Modalità di calcolo della situazione economica, scala di equivalenza e informazioni richieste (articolo 4 del decreto legislativo del sanitometro) |
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1. 1 Considerazioni generali sul Redditometro
Il cosiddetto "redditometro" è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 marzo 1998 e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1998 (Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109).
Esso modifica profondamente i criteri generali di accesso alle prestazioni sociali, assistenziali sanitarie ed ai servizi pubblici, introducendo due principi innovativi:
Come si vede esso rappresenta un provvedimento davvero rivoluzionario.
Il primo principio modifica l'orientamento universalistico del sistema di "welfare state" italiano finora presente nella legislazione.
Il criterio ispiratore della norma e il suo punto di partenza è rappresentato dal fallimento della dichiarazione dei redditi quale strumento "veritiero e reale" per definire i requisiti di accesso alle prestazioni sociali e dalla volontà di passare da un sistema di "welfare" universale finanziato attraverso il prelievo fiscale – progressivo – ad un sistema di "welfare" selettivo e finanziato dagli "utenti".
In ogni caso è indubbio che questo provvedimento rappresenta il passaggio da un "welfare" tendenzialmente universale ad uno segmentato in funzione delle capacità reddituali e patrimoniali delle famiglie.
Per usufruire di questo tipo di interventi, occorrerà infatti presentare una sorta di certificato nel quale sono riportati gli indicatori della propria situazione patrimoniale, ottenuti sommando, sulla base di particolari parametri, i redditi con la situazione patrimoniale e dividendo le cifre ottenute per il numero dei componenti del nucleo familiare.
Il nuovo strumento di valutazione del reddito, chiamato anche "Ise", indicatore della situazione economica, servirà a dare una sorta di punteggio a tutti coloro che chiedono di usufruire di particolari agevolazioni o di servizi pubblici di assistenza che da ora in poi verranno assicurati solo a chi risulterà al di sotto di determinate soglie.
Per altri servizi, come quelli sanitari, il punteggio costituirà invece il criterio per la determinazione di differenti prezzi/tariffe d'accesso.
Il secondo principio rappresenta un concreto esempio di "devolution" o del principio di sussidiarietà applicato ai sistemi sociali.
Infatti esso attribuisce agli enti erogatori, locali o regionali, la responsabilità ultima di definire, in un quadro regolatorio nazionale, le soglie di accesso e di prezzo.
É importante sottolineare che le singole amministrazioni comunque potranno attribuire un peso diverso alle varie voci dell’Ise a seconda del tipo di prestazione richiesta.
Ad esempio potranno modificare:
Dunque l’ISE costituisce una cornice che le singole amministrazioni competenti dovranno poi riempire attraverso la definizione dei concreti criteri applicativi per i singoli servizi.
Gli Enti interessati che, entro 60 giorni dall’approvazione del decreto, dovranno definire i requisiti specifici per accedere alle prestazioni, sono gli Enti Locali che si occupano di:
Inoltre i criteri dell’ISE potrebbero essere usati anche per definire particolari esenzioni o tariffe agevolate per altri servizi pubblici locali.
Tale circostanza mette senza dubbio in discussione il carattere generale e di uniformità, sul territorio nazionale, delle prestazioni del "Welfare" e definisce una situazione che si differenzierà in rapporto sia alla solidità finanziaria delle istituzioni locali sia alla loro capacità di verifica ed indagine.
Inoltre un tale impianto chiama in causa le strutture sindacali territoriali (Regionali, Camere del lavoro, Compressori nel caso della CGIL) poiché costituisce senza dubbio un possibile ulteriore livello contrattuale di fatto .
Infatti la libertà e la responsabilità attribuita alle Regioni e agli Enti Locali di modificare parti anche rilevanti dell' ISE, incidendo profondamente sui livelli sia di universalità sia di costo dei servizi sociali, apre al sindacato la possibilità di contrattare a livello locale con essi tali modifiche mentre, contemporaneamente, priva le strutture confederali nazionali di tale possibilità.
Evidentemente, perciò, la valutazione sull’impatto della norma non potrà prescindere dall’esame dei regolamenti attuativi che dovranno essere definiti da ciascun ente erogatore, e dai processi conflittuali che dovessero successivamente aprirsi.
Il redditometro, invece, non si applicherà per i seguenti servizi sociali, per i quali resterà in vigore la precedente normativa:
É invece oggetto di discussione e sarà definita successivamente la sua applicazione per:
La documentazione necessaria ai cittadini per l'accesso al servizio o alla tariffa agevolata sarà precostituita sulla base di una semplice autocertificazione, ma sono previsti controlli da
parte della Guardia di finanza e la possibilità di richiedere anche informazioni bancarie.
L’autocertificazione dovrà essere presentata alternativamente presso i Comuni, l’ente erogatore od anche i Caaf.
Non c’è nessuna differenza tra i redditi da lavoro autonomo e da lavoro dipendente, mentre sono previste detrazioni per chi è in affitto e per quel che riguarda il valore della prima casa
nel calcolo complessivo.
I requisiti potranno essere modificati annualmente entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’applicazione.
Il "sanitometro" , che verrà esaminato successivamente, rappresenta il primo esempio di applicazione dei criteri definiti dal "redditometro" al servizio sanitario nazionale.
Lo schema di funzionamento del redditometro come definito dal decreto legislativo può essere scomposto in tre momenti:
La definizione del reddito familiare
Esso è costituito dalla somma dei redditi IRPEF, cioè dall'imponibile IRPEF lordo, di tutti i componenti del nucleo familiare, più il reddito finanziario, derivante da qualunque attività finanziaria, compresi i titoli di stato, e calcolato secondo il rendimento medio annuale dei titoli di stato decennali.
La definizione del patrimonio familiare
Esso è composto dal patrimonio mobiliare familiare, cioè tutti i titoli mobiliari (azioni, obbligazioni e fondi) compresi i titoli di stato, sommato al patrimonio immobiliare, case e terreni, come da imponibile ICI meno una franchigia di 50 milioni o 70 se la famiglia abita in casa di proprietà e non possiede altri immobili nel comune di residenza.
La partecipazione del patrimonio all'ISE non è totale ma parziale con una percentuale massima del 20% definita a seconda dei diversi servizi sociali e modificabile in sede locale.
Il calcolo finale dell' ISE
L'ISE si ottiene dalla somma del reddito familiare, come calcolato in precedenza, più l'indicatore di patrimonio familiare come calcolato in precedenza diviso un coefficiente che dipende dalla composizione del nucleo familiare e che è determinato come segue:
Tabella dei coefficienti familiari:
| N. COMPONENTI
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COEFFICIENTE
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| 1 |
1
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| 2 |
1.57
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| 3 |
2.04
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| 4 |
2.46
|
| 5 |
2.85
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| AGGIUNTIVO |
+0.35
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1.3 Effetti di stratificazione
Benché un'analisi del posizionamento di ciascun nucleo familiare rispetto ai valori ISE risulti complicata per effetto dell'intrecciarsi dei tre elementi determinati l'indice, reddito, patrimonio e composizione nucleo familiare, è tuttavia possibile presumere, tenendo conto della distribuzioni degli scaglioni di reddito Irpef per il 1997, ipotizzando una partecipazione del patrimonio alla percentuale massima - 20% - e con le dovute cautele, che:
Decreto Legislativo
31 marzo 1998, n. 109
2.1 Considerazioni generali sul Sanitometro
Il sanitometro, come si è già accennato in precedenza può essere considerato la prima concreta applicazione del redditometro, il nuovo strumento di valutazione del reddito (Decreto Legislativo 29 aprile 1998, n. 124).
In esso trovano piena applicazione i due principi generali introdotti con il "redditometro":
Esso ha infatti lo scopo di differenziare il livello di partecipazione al pagamento delle prestazioni sanitarie, cambiando la mappa dei ticket per analisi e interventi in day ospital, per cure termali e assistenza domiciliare, in base a reddito, patrimonio e situazione familiare complessiva.
Resteranno gratuiti per tutti invece il medico di base e il pediatra, i ricoveri in ospedale, le medicine destinata alla prevenzione delle malattie e le prestazioni in gravidanza.
In generale, per quanto riguarda la struttura generale del servizio sanitario nazionale, si conferma una tendenza a passare da un sistema universale su base nazionale ad un sistema regionale segmentato per reddito e patrimonio.
Tale tendenza era già evidente sul lato del finanziamento con la progressiva regionalizzazione (definitiva con l’introduzione dell’Irap) della responsabilità finanziaria e con la possibilità di definire ticket maggiorati a livello regionale.
L’intervento sul lato delle prestazioni completa dunque il quadro in coerenza con i precedenti interventi.
In particolare dunque avremo:
Con le nuove norme sono istituite tre fasce di reddito, calcolate con i principi del redditometro:
La riforma dei ticket comunque è accompagnata da una revisione dell'elenco delle malattie che danno diritto all'esenzione totale dai ticket a prescindere dal reddito.
Per ottenere l’esenzione, che avrà validità per un anno, occorrerà riempire un apposito modulo che si potrà trovare negli uffici delle aziende sanitarie.
Il nuovo sistema dei ticket previsto dal sanitometro prevede tra l'altro anche il pagamento per le prestazioni effettuate in day hospital ma - è bene chiarirlo - non completamente: per esempio resteranno gratuite tutte quelle pratiche di tipo specialistico che non possono essere
eseguite in un normale ambulatorio ma richiedono invece un controllo particolare del paziente da parte del personale sanitario anche non c'è il ricovero. Stesso discorso per tutte le pratiche necessarie per la cura dei tumori e per le altre malattie gravi e quelle rare che danno diritto all’esenzione dai ticket.
ESCLUSIONI
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CRITERI GENERALI DEL SANITOMETRO
| FASCIA A | Fino a 18 milioni ISE |
| FASCIA B | Tra 18 e 36 milioni ISE |
| FASCIA C | Oltre 36 milioni ISE |
NUOVI COSTI PRESTAZIONI
| FASCIA A
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FASCIA B | FASCIA C | |
| Specialistica e Ambulatoriale | Esente | 70% tariffa fino a 60 mila lire | 85% tariffa fino a 100 mila lire |
| Diagnostica in day-hospital | Esente | Forfait 75.000 per prestazione o pacchetti | Forfait 150.000 |
| Terme | Esente | 75% tariffa fino a 100 mila lire | 75% tariffa fino a 200 mila lire |
| Riabilitazione extraospedaliera ambulatoriale o domiciliare | Esente | 10 mila per giornata, max 60 mila mese | 20.000 per giornata con max 100.000 mese |
| Riabilitazione extraospedaliera residenziale o semi residenziale | Esente | 40 mila a settimana | 80 mila a settimana |
| Pronto soccorso senza successivo ricovero | Esente | 60 mila per accesso
tetto max a discrezione delle Regioni |
100 mila per accesso
tetto max a discrezione delle Regioni |
| Ricette | 1= 3.000
più= 6.000 |
1= 3.000
più= 6.000 |
1= 3.000
più= 6.000 |
| Assistenza domiciliare | Esente | 40 mila per settimana
tetto max a discrezione delle Regioni |
80 mila per settimana
tetto max a discrezione delle Regioni |
2.2.2 Calcolo delle Fasce - Valori ISE -
Avendo già identificato in precedenza i criteri per la definizione dell’ISE, converrà richiamare brevemente i meccanismi per la sua determinazione, sottolineando le variazioni rispetto allo schema generale del redditometro.
Lo schema di funzionamento del sanitometro segue ovviamente quella del redditometro:
La definizione del reddito familiare
Esso è costituito dalla somma dei redditi IRPEF, cioè dall'imponibile IRPEF lordo, di tutti i componenti del nucleo familiare, più il reddito finanziario, derivante da qualunque attività finanziaria, compresi i titoli di stato, e calcolato secondo il rendimento medio annuale dei titoli di stato decennali.
Fattori correttivi aggiuntivi rispetto redditometro:
Da tale somma si detraggono 2,5 milioni di lire qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Tale importo é elevato a 3,5 milioni di lire qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza. Le regioni possono, analogamente, consentire la detrazione dal reddito del nucleo familiare l'ammontare delle rette pagate alle case di riposo entro il limite massimo di 2,5 milioni.
Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai sei anni o di età compresa fra i sessantacinque e i settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica é detratto un ammontare pari a 5 milioni di lire.
Per ogni componente del nucleo familiare di età superiore ai settantacinque anni, dall'indicatore della situazione economica é detratto un ammontare pari a 7 milioni di lire.
La definizione del patrimonio familiare
Esso è composto in primo luogo dal patrimonio immobiliare, case e terreni, come da imponibile ICI.
Fattore diverso rispetto redditometro: Nel calcolo non é considerata la casa di abitazione del nucleo familiare; qualora la casa di abitazione appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9 si considera il valore per il 50%;
Ad esso si somma il patrimonio mobiliare familiare, cioè tutti i titoli mobiliari (azioni, obbligazioni e fondi) compresi i titoli di stato, moltiplicato per un coefficiente - al massimo il 20% -.
Fattore correttivo diverso rispetto redditometro: Qualora la casa di abitazione appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente é individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:
sino a lire 50 milioni, il coefficiente é pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 50 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 20%.
Qualora la casa di abitazione non appartenga ad uno dei componenti, il coefficiente é individuato sulla base dei seguenti scaglioni di valore:
sino a lire 100 milioni, il coefficiente é pari a zero;
per la parte di valore eccedente lire 100 milioni e sino a lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 10%;
per la parte di valore eccedente lire 150 milioni, il coefficiente é pari al 20%.
Il calcolo finale dell' ISE
L'ISE si ottiene dalla somma del reddito familiare, come calcolato in precedenza, più l'indicatore di patrimonio familiare come calcolato in precedenza diviso un coefficiente che dipende dalla composizione del nucleo familiare e che è determinato come segue:
Tabella dei coefficienti familiari:
| N. COMPONENTI
|
COEFFICIENTE
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| 1 |
1
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| 2 |
1.57
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| 3 |
2.04
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| 4 |
2.46
|
| 5 |
2.85
|
| AGGIUNTIVO |
+0.35
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Fattore correttivo diverso rispetto redditometro: i limite ISE per i "single" sono elevati di 5 milioni.
2.3 Analisi degli effetti di stratificazione
Rispetto alla condizione dei differenti nuclei familiare e prescindendo dalle differenze regionali appare evidente:
Più complessa appare la valutazione degli effetti del sanitometro sugli altri nuclei familiari, che dipende dall’intrecciarsi della fine dell’esenzione per età (sotto i 6 e sopra i 65 anni) con l’introduzione di due fasce ad esenzione parziale e totale.
Si noti tuttavia che rispetto allo schema generale del redditometro sono stati introdotti numerosi correttivi tendenti ad allargare la fascia di esenzione parziale e totale, segno che le osservazioni sugli effetti di stratificazione del redditometro svolte nella prima parte sono ben presenti anche al legislatore.
Tuttavia la mancata distinzione tra reddito da lavoro dipendente ed autonomo unitamente alla definizione di fasce con redditi ISE assai bassi (18 e 36 milioni), rende ragionevole la previsione che la gran parte dei nuclei familiari composti da genitori entrambi lavoratori dipendenti con meno di tre figli a carico e casa di proprietà si posizionerà tra la fascia B (parzialmente esente) e la fascia C (completamente a carico).
Mentre per i lavoratori autonomi, gli artigiani e gli imprenditori valgono le stesse considerazioni svolte nella prima parte, occorre sottolineare il sicuro peggioramento delle condizioni degli anziani a medio/alto reddito rispetto alla situazione precedente.