pensioni: il sistema attuale

La prima grande riforma delle pensioni è stata varata dal Parlamento italiano nel 1968.La legge introduce nel nostro paese il sistema a ripartizione, cioè quello basato sull'equilibrio del rapporto tra lavoratori attivi e pensionati. Successivamente altri numerosi provvedimenti aggiungeranno modifiche, lasciando però invariato l'impianto generale.

Con i primi anni '90 si giunge ai Governi Amato e Ciampi che varano una serie di misure sul sistema previdenziale, sopratutto viene ridotto il valore della pensione attraverso l'abbassamento della base di calcolo (il valore della pensione non è più calcolato sulla media degli ultimi anni ma su quella degli ultimi 10 anni).

Nel '94 il Governo Berlusconi tenta di realizzare una riforma radicale senza il confronto con i sindacati. Qualche giorno prima di Natale è costretto alle dimissioni.

Il successivo Governo Dini, con l'accordo dei sindacati, attua la "controriforma" del sistema previdenziale (legge 335/95) . La nuova normativa divide la platea dei lavoratori e delle lavoratrici in due categorie:

quelli con meno di 18 anni di contributi ai quali viene cambiato il sistema di calcolo delle pensioni, da retributivo (basato sulla media degli ultimi 10 anni di salario) a contributivo ( basato sugli effettivi versamenti)

quella di chi ha più di 18 anni di anzianità per i quali valgono le vecchie regole.

La "controriforma Dini" indica e favorisce anche la nascita della pensione integrativa privata per la quale la legge detta orientamenti generali, Ma, a tutt'oggi, ancora stentano a decollare i fondi. Del tutto inapplicati sono altri punti della legge 335/95, sopratutto l'effettiva distinzione nei conti Inps tra interventi di previdenza ed assistenza e l'individuazione dei "lavori usuranti"

Previdenza: 144mila miliardi risparmiati dal ’93

144.000 miliardi sono i risparmi nella spesa previdenziale realizzati con le riforme pensionistiche succedutesi dal ’92 a oggi (Amato nel ’92, Dini nel ’95, Prodi nel ’97) e dalle finanziarie degli ultimi sette anni.

Risparmi sulla spesa previdenziale
1993 10.810 miliardi
1994 14.705 miliardi
1995 22.118 miliardi
1996 20.448 miliardi
1997 22.194 miliardi
1998 25.661 miliardi
1999 28.697 miliardi

 

Sistema contributivo

Con la legge 335 del 95, la cosiddetta riforma Dini , accanto al modello di calcolo retributivo ( le pensioni sono calcolate sulla base delle ultime retribuzioni) viene introdotto il sistema contributivo, ( la pensione è calcolata sulla base dei contributi versati).

Sono destinatari del sistema contributivo:

  • Tutti i lavoratori neo-occupati dal 1 gennaio 96
  • I lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 95
  • I lavoratori che optano per l'applicazione di questo sistema, purché  abbiano già una anzianità contributiva di ameno 15 anni, di cui almeno 5 prestati nel sistema contributivo.

Per tutti i lavoratori a cui si applica il nuovo modello il diritto alla pensione si consegue:

  • Da 57 a 64 anni di età con un minimo di 5 anni di anzianità contributiva effettiva e con un importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale ( per il 99 la misura dell'assegno sociale è pari a lire 8.005.400 annue)
  • A 65 anni indipendentemente dall'importo della pensione , ma sempre a condizione che ci siano almeno  5 anni di contribuzione effettiva
  • Con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica (sono esclusi dal computo dei 40 anni  i riscatti di periodi di studio e versamenti volontari)

 

Sistema retributivo

Nel sistema retributivo l'accesso alla pensione può avvenire per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia) oppure alla maturazione di una anzianità contributiva   di almeno 35 anni, unitamente ad una età anagrafica inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia ( pensioni di anzianità)

I destinatari sono:

  • I lavoratori in possesso di una anzianità contributiva al 31 dicembre 95 non inferiore a 18 anni
  • Chi al 31 dicembre 95 ha meno di 18 anni di contributi, avrà , per questo periodo, la pensione calcolata con il sistema retributivo, per quello successivo con il sistema contributivo, ma i requisiti per l'accesso alla pensione sono gli stessi del sistema retributivo.

 

Pensioni di vecchiaia (privati)

La pensione di vecchiaia viene corrisposta al compimento dell'età pensionabile  che, a partire dal 1 gennaio 2000, sarà di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Fino ad allora, in fase transitoria, i limiti di età per accedere alla pensione di vecchiaia sono quelli indicati nella tabella che segue (l'età pensionabile   di 55 anni per le donne e di 60  per gli uomini   viene elevata di un anno ogni 18 mesi ):

Periodo di riferimento uomini donne
dall1/1/94 al 30/6/95 61 anni 56 anni
dall1/7/95 al 31/12/96 62 anni 57 anni
dall'1/1/97 al 30/6/98 63 anni 58 anni
dall'1/7/98 al 31/12/99 64 anni 59 anni
dall1/1/2000 in poi 65 anni 60 anni

 

Oltre al requisito anagrafico, per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia è richiesto anche un requisito minimo contributivo secondo la seguente tabella:

 

Periodo requisito minimo assicurativo e contributivo
dall1/1/93 al 31/12/93 16 anni
dall1/1/95 al 31/12/96 17 anni
dall'1/1/97 al 31/12/98 18 anni
dall 1/1/99 al 31/12/2000 19 anni
dall1/1/2001 in poi 20 anni

 

Pensioni di vecchiaia (pubblici)

In particolare per i pubblici dipendenti , con eccezione per alcune particolari categorie nei cui confronti permangono requisiti anagrafici ridotti (forze di polizia, vigili del fuoco, forze armate), il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età è fissato al 65° anno di età per gli uomini, 60 anni per le donne.

Nella fase transitoria si applicano le stesse norme che valgono per la pensione di vecchiaia dei privati 

 

Pensione di anzianità (privati e pubblici)

Con la legge 449/ 97 (finanziaria 98) le norme che disciplinano l'accesso alla pensione di anzianità dei lavoratori dipendenti , pubblici e privati, sono state unificate. L'adeguamento dei requisiti avverrà, comunque, con gradualità.

In base ai nuovi requisiti, in sostituzione di quelli previsti dalla legge 335/95, per ottenere il trattamento anticipato occorre possedere un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni unitamente a un determinato limite di età secondo la seguente tabella

 

requisiti vecchi e nuovi per il trattamento anticipato

Anni Nuovi requisiti dal 1° gennaio 98 Vecchi requisiti
  pubblici privati

tabella riforma Dini

età contributi età contributi età contributi
1998 53 35 54 35 53 35
1999 53 35 55 35 53 35
2000 54 35 55 35 54 35
2001 55 35 56 35 54 35
2002 55 35 57 35 55 35
2003 56 35 57 35 55 35
2004 57 35 57 35 56 35
2005 57 35 57 35 56 35
2006 57 35 57 35 57 35

 

In alternativa il diritto alla pensione di anzianità può essere conseguito, indipendentemente dall'età anagrafica, con il solo requisito contributivo:

Requisito contributivo:

 

Periodo Anni di contributi
1998 36
1999-2003 37
2004-2005 38
2006-2007 39
dal 2008 in poi 40

 

Pensione ai superstiti (indiretta e reversibilità)

Con la legge di riforma 335/95, l'unificazione delle regole tra lavoratori pubblici e privati si è realizzata anche sul versante dei trattamenti pensionistici a favore dei superstiti.

Il trattamento corrisposto ai superstiti del lavoratore si chiama pensione indiretta , mentre la prestazione erogata ai superstiti del pensionato si chiama pensione di reversibilità. Le modalità di calcolo e i beneficiari delle due prestazioni sono comunque identici.

Si ha diritto alla pensione indiretta se il dipendente ha maturato , al momento del decesso , almeno 15 anni di contribuzione , oppure almeno 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni

Pensione di inabilità

Con la legge 335/95 è stata estesa anche ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni la normativa contenuta nelle legge 222/1984 in materia di pensione di inabilità per eventi non dipendenti. da causa di servizio.