Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
| CIRCOLARE N. 43/20007 luglio 2000
PROT. 2416/00/Circ Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
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ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MINISTERO DELLA SANITA' AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' ALLE DIREZIONI REGIONALI ALLE DIREZIONI PROVINCIALI ALL'INPS |
L'art. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000,
ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal
lavoro di cui all'art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un
mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.
L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che
con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali
è escluso l'esercizio della predetta facoltà.
Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della
sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei
ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, il ricorso all'opzione
di cui trattasi sia immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:
Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria,
dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo
copia dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal
Servizio ispezione del lavoro.
Va precisato che l'art. 12 della legge in
oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener
conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul
lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.
Pertanto, solo ove ricorra tale ultima
fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico
competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al
punto d).
La lavoratrice interessata all'opzione è
tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato.
Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di
sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle
informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, esprime altresì una
valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di
svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.
La lavoratrice che intende avvalersi
dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente
erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie
di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.
Resta inteso che, ove sussista l'obbligo di
sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche
indichino l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.Non appare superfluo
evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico
ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Per quanto
attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei
luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato dal datore di lavoro,
ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi
previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.
Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della
più ampia divulgazione ai soggetti preposti all'applicazione della disposizione in
argomento.
In particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del
lavoro in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio,
informandone le associazioni sindacali.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
(SEN. ORNELLA PILONI)