Una sentenza del Tribunale di Roma
Reintegrazione forzata
Una recente sentenza del tribunale di Roma (Trib. Roma 22 ottobre 1999-Est. Buonassisi) ha affermato un principio che può apparire scontato ai non addetti ai lavori, ma che in realtà assume una portata per certi versi innovativa e, in ogni caso, rappresenta un esito che non può essere certo sottovalutato. Il principio affermato è, in buona sostanza, quello della concreta possibilità di eseguire forzatamente un ordine di reintegrazione emesso dal giudice del lavoro, nel caso in cui il datore di lavoro non intenda dare seguito a quanto imposto dall’autorità giudiziaria. I fatti che hanno dato luogo a questa importante decisione possono essere sintetizzati nel seguente modo. Nell’aprile del ’99 la Filcea nominava proprio rappresentante sindacale aziendale presso la società PoIyroll di Roma l’impiegata F. R. (in precedenza non v’erano, tra i dipendenti dell’impresa, lavoratori iscritti alla federazione di categoria della Cgil). La lavoratrice in questione veniva tuttavia licenziata, poco tempo dopo, con vari addebiti disciplinari, tra i quali la lettura di giornali femminili e un errore commesso quattro mesi prima nella stesura di una lettera d’assunzione. La Filcea promuoveva quindi davanti al pretore di Roma un procedimento per la repressione di comportamento antisindacale in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo in particolare che la lavoratrice era stata licenziata a causa della sua attività di dirigente sindacale, com’era dato evincere, tra l’altro, dalle minacce rivoltele subito dopo la nomina.

Il pretore, con provvedimento del 26 luglio ’99, ordinava alla Polyroll l’immediata reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, con l’integrale trattamento retributivo di sua spettanza a far tempo dal licenziamento. L’azienda non eseguiva il provvedimento. La Cgil chiedeva al tribunale di Roma di determinare le modalità d’attuazione dell’ordine di reintegrazione mediante esecuzione forzata. L’azienda si opponeva, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui l’ordine di reintegrazione non è suscettibile di essere attuato forzatamente, perché esso richiede da parte del datore di lavoro una prestazione di tipo organizzativo, non suscettibile di coercizione. Il tribunale, però, ordinava all’azienda di consentire a F. R. l’accesso nei locali aziendali, autorizzando l’organizzazione sindacale, in caso di rifiuto, a farsi assistere da un ufficiale giudiziario, al fine di garantire l’esercizio delle attività inerenti la posizione di rappresentante sindacale della lavoratrice e, più in generale, dei "diritti collettivi" di cui ai titoli 1 e 2 dello Statuto dei lavoratori.

Nella motivazione è stata richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte e del tribunale di Roma, secondo la quale l’ordine di reintegrazione del lavoratore licenziato è suscettibile di parziale esecuzione forzata in forma specifica, per quanto concerne le prestazioni che non rientrino nell’esercizio dei poteri organizzativi dell’imprenditore, quali l’iscrizione nel libro paga e matricola, il rilascio del cartellino, l’ingresso in azienda per l’esercizio di diritti sindacali, l’accesso alla mensa aziendale ecc. In questo caso, ha osservato il giudice, creditore della prestazione del datore di lavoro è il sindacato, che ha interesse anche a un semplice adempimento parziale, che consenta l’ingresso in azienda del rappresentante sindacale e quindi il suo reinserimento nel normale contesto delle relazioni sindacali interne.

(Rassegna sindacale n.4 febbraio 2000)