| Una sentenza del Tribunale di
Roma |
|
| Reintegrazione forzata |
|
| Una recente sentenza del tribunale di Roma (Trib. Roma 22
ottobre 1999-Est. Buonassisi) ha affermato un principio che può apparire scontato ai non
addetti ai lavori, ma che in realtà assume una portata per certi versi innovativa e, in
ogni caso, rappresenta un esito che non può essere certo sottovalutato. Il principio
affermato è, in buona sostanza, quello della concreta possibilità di eseguire
forzatamente un ordine di reintegrazione emesso dal giudice del lavoro, nel caso in cui il
datore di lavoro non intenda dare seguito a quanto imposto dallautorità
giudiziaria. I fatti che hanno dato luogo a questa importante decisione possono essere
sintetizzati nel seguente modo. Nellaprile del 99 la Filcea nominava proprio
rappresentante sindacale aziendale presso la società PoIyroll di Roma limpiegata F.
R. (in precedenza non verano, tra i dipendenti dellimpresa, lavoratori
iscritti alla federazione di categoria della Cgil). La lavoratrice in questione veniva
tuttavia licenziata, poco tempo dopo, con vari addebiti disciplinari, tra i quali la
lettura di giornali femminili e un errore commesso quattro mesi prima nella stesura di una
lettera dassunzione. La Filcea promuoveva quindi davanti al pretore di Roma un
procedimento per la repressione di comportamento antisindacale in base allarticolo
28 dello Statuto dei lavoratori, sostenendo in particolare che la lavoratrice era stata
licenziata a causa della sua attività di dirigente sindacale, comera dato evincere,
tra laltro, dalle minacce rivoltele subito dopo la nomina. Il pretore, con
provvedimento del 26 luglio 99, ordinava alla Polyroll limmediata
reintegrazione della dipendente nel posto di lavoro, con lintegrale trattamento
retributivo di sua spettanza a far tempo dal licenziamento. Lazienda non eseguiva il
provvedimento. La Cgil chiedeva al tribunale di Roma di determinare le modalità dattuazione
dellordine di reintegrazione mediante esecuzione forzata. Lazienda si
opponeva, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui lordine di
reintegrazione non è suscettibile di essere attuato forzatamente, perché esso richiede
da parte del datore di lavoro una prestazione di tipo organizzativo, non suscettibile di
coercizione. Il tribunale, però, ordinava allazienda di consentire a F. R. laccesso
nei locali aziendali, autorizzando lorganizzazione sindacale, in caso di rifiuto, a
farsi assistere da un ufficiale giudiziario, al fine di garantire lesercizio delle
attività inerenti la posizione di rappresentante sindacale della lavoratrice e, più in
generale, dei "diritti collettivi" di cui ai titoli 1 e 2 dello Statuto dei
lavoratori.
Nella motivazione è stata richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte e del
tribunale di Roma, secondo la quale lordine di reintegrazione del lavoratore
licenziato è suscettibile di parziale esecuzione forzata in forma specifica, per quanto
concerne le prestazioni che non rientrino nellesercizio dei poteri organizzativi
dellimprenditore, quali liscrizione nel libro paga e matricola, il rilascio
del cartellino, lingresso in azienda per lesercizio di diritti sindacali, laccesso
alla mensa aziendale ecc. In questo caso, ha osservato il giudice, creditore della
prestazione del datore di lavoro è il sindacato, che ha interesse anche a un semplice
adempimento parziale, che consenta lingresso in azienda del rappresentante sindacale
e quindi il suo reinserimento nel normale contesto delle relazioni sindacali interne.
(Rassegna sindacale n.4 febbraio 2000) |
|
|
|
|