Repressione del comportamento antisindacale in base all’art. 28 St. Lav. – Può essere richiesta anche dalle associazioni sindacali che non aderiscano ad una confederazione e che non abbiano il requisito della maggiore rappresentatività

L’azione giudiziaria per la repressione del comportamento antisindacale può essere esperita, in base all’art. 28 St. Lav. dalle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse.
La lettera della legge è chiara ed univoca nello stabilire solo il requisito della diffusione del sindacato sul territorio nazionale, senza esigere che l’associazione debba far parte di una confederazione ed essere maggiormente rappresentativa.
Ai fini del libero sviluppo dell’attività sindacale (art. 39 comma 1 Costituzione), la legittimazione ad agire è cioè attribuita a tutte le associazioni sindacali nazionali interessate, a prescindere dalla loro intercategorialità.
La Corte Costituzionale, nella sentenza 24 marzo 1988 n. 334, ha rilevato tra l’altro che l’art. 28 St. Lav. è espressione della garanzia, nel nostro ordinamento, del libero sviluppo di una “normale dialettica sindacale” perché “il suo impiego presuppone una dimensione organizzativa – quella nazionale – che, per non essere legata né ad una aggregazione a livello confederale intercategoriale, né alla stipulazione di contratti collettivi, consente concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie” (Cassazione Sezione Lavoro n. 1312 del 5 febbraio 2000, Pres. Lanni, Rel. Filadoro).