Inail, sì a danno
biologico e incidente in itinere
(Decreto legislativo del 11.2.2000) |
Il Consiglio dei ministri approva la
riforma dell'istituto
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| Via libera alla riforma dellInail. Al primo
punto: una immediata riduzione del 5% dei premi assicurativi. Sono previsti inoltre
incentivi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'allargamento delle prestazioni sociali,
la tutela del danno biologico e lo slittamento di un mese del pagamento dei contributi. A
prevederlo è il decreto legislativo approvato in via definitiva l11 febbraio 2000.
In dettaglio il decreto introduce il sistema del 'bonus malus' nelle tariffe, cosi da
premiare le aziende che con investimenti in sicurezza e rispettando le norme, prevengono
gli infortuni; introduce 4 gestioni separate ai fini tariffari; allarga la platea degli
assicurati ai lavoratori parasubordinati, agli sportivi professionisti e ai dirigenti
d'azienda; riconosce il danno biologico; indicizza le prestazioni, prevedendo la
rivalutazione annuale a decorrere dal primo luglio 2000; stanzia 600miliardi ''per
l'adeguamento delle strutture alle norme di sicurezza e ulteriori 150 miliardi, in caso di
maggiori risorse dalla lotta al lavoro nero, per l'eliminazione delle barriere
architettoniche''. Infine il provvedimento introduce la copertura assicurativa per gli
incidenti che avvengono in itinere, cioè nel tragitto casa-lavoro e durante la pausa
pranzo. (17 febbraio 2000) |
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Articolo 12
(Infortunio in itinere)
Allarticolo 2 e allarticolo 210 del testo unico
è aggiunto il seguente comma:
"Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto
indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, lassicurazione comprende gli
infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno
dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due
luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente
un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Linterruzione e la deviazione
si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze
essenziali ed improrogabili o alladempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Lassicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati
dallabuso di alcolici e di psicofarmaci o dalluso non terapeutico di
stupefacenti ed allucinogeni; lassicurazione, inoltre, non opera nei confronti del
conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida".
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