| Limiti della facoltà di
licenziamento durante il periodo di prova Individuati dalla giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della Cassazione - Secondo lart. 2096 cod. civ. durante il periodo di
prova ciascuna delle parti del rapporto di lavoro può recedere dal contratto senza
obbligo di preavviso o di indennità.
Non si
applica perciò la tutela in materia di licenziamenti prevista dalla legge 15 luglio 1966
n. 604 e dallart. 18 St. Lav. Tuttavia la libera recedibilità nel periodo di prova
è stata in una certa misura limitata dalla giurisprudenza costituzionale e di
legittimità. Ne è risultato un regime intermedio che non è più quello codicistico
della mera libera recedibilità, ma non è neppure quello del recesso causale (per giusta
causa o giustificato motivo). La Corte Costituzionale, con una pronuncia interpretativa di
non fondatezza della questione di legittimità del terzo comma dellart. 2096 c.c.
(n. 189 del 1980) ha affermato che la discrezionalità del datore di lavoro nel recedere
dal rapporto durante il periodo di prova non è da intendersi assoluta ed insindacabile,
bensì si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento
professionale del lavoratore. La Corte ha quindi tracciato quelle che sono le linee
di un possibile sindacato del recesso ad nutum del datore di lavoro. Il lavoratore
può innanzi tutto contestare la legittimità del licenziamento quando
risulti che non è stata consentita, per inadeguatezza della durata dellesperimento
o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità
professionali alle quali il patto di prova è preordinato, sicché la congruità del
periodo di prova, ancorché non prevista dallart. 2096 c.c., è divenuta presupposto
di legittimità del recesso del datore di lavoro. Inoltre prosegue la pronuncia
della Corte costituzionale il lavoratore può eccepire e dedurre la
nullità del licenziamento ove riesca a dimostrare il positivo
superamento dellesperimento nonché limputabilità del licenziamento ad un
motivo illecito. Seguendo tali indicazioni, la giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass. 25 marzo 1996 n. 2631) ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al
termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato e che
incombe sul lavoratore licenziato lonere di provare che il recesso è stato
determinato da motivo illecito o che il rapporto in prova si è svolto in tempi e con
modalità inadeguate rispetto alla funzione del patto, da valutarsi essenzialmente sulla
base delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.
(Cassazione Sezione Lavoro n. 1762 del 17 febbraio 2000, Pres. Ianniruberto, Rel.
Servello).
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