Limiti della facoltà di licenziamento durante il periodo di prova – Individuati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Cassazione

- Secondo l’art. 2096 cod. civ. durante il periodo di prova ciascuna delle parti del rapporto di lavoro può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità.
Non si applica perciò la tutela in materia di licenziamenti prevista dalla legge 15 luglio 1966 n. 604 e dall’art. 18 St. Lav. Tuttavia la libera recedibilità nel periodo di prova è stata in una certa misura limitata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Ne è risultato un regime intermedio che non è più quello codicistico della mera libera recedibilità, ma non è neppure quello del recesso causale (per giusta causa o giustificato motivo). La Corte Costituzionale, con una pronuncia interpretativa di non fondatezza della questione di legittimità del terzo comma dell’art. 2096 c.c. (n. 189 del 1980) ha affermato che la discrezionalità del datore di lavoro nel recedere dal rapporto durante il periodo di prova non è da intendersi assoluta ed insindacabile, bensì “si esplica nella valutazione delle capacità e del comportamento professionale del lavoratore”. La Corte ha quindi tracciato quelle che sono le linee di un possibile sindacato del recesso ad nutum del datore di lavoro. Il lavoratore può innanzi tutto contestare la “legittimità” del licenziamento “quando risulti che non è stata consentita, per inadeguatezza della durata dell’esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato”, sicché la congruità del periodo di prova, ancorché non prevista dall’art. 2096 c.c., è divenuta presupposto di legittimità del recesso del datore di lavoro. Inoltre – prosegue la pronuncia della Corte costituzionale – il lavoratore può eccepire e dedurre la “nullità” del licenziamento ove riesca a “dimostrare il positivo superamento dell’esperimento nonché l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito”. Seguendo tali indicazioni, la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 25 marzo 1996 n. 2631) ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato e che incombe sul lavoratore licenziato l’onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che il rapporto in prova si è svolto in tempi e con modalità inadeguate rispetto alla funzione del patto, da valutarsi essenzialmente sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 1762 del 17 febbraio 2000, Pres. Ianniruberto, Rel. Servello).