Legge 8 marzo 2000,
n. 53
"Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto
alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge promuove un equilibrio tra tempi di
lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di
soggetti portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la
formazione;
c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del
tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2. (Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni
della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato a
predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite
campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo
scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo
il terzo comma è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento
economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le disposizioni
di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15 sono estese alle
lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di bambini nati a decorrere
dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15 spettano limitatamente ad un periodo di tre
mesi, entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:
Art. 7. 1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il
limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione
obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore
a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla
lettera b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni
dal lavoro dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il
genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con
un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto,
altresí, di astenersi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto
anni ovvero di età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di
cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero
interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4
sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di
cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che
l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo".
3. All'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento dei relativi
contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere utilizzate
anche dal padre".
4. L'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15.
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita
dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di cui
all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari
al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di
sei mesi; il relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione
facoltativa, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; il periodo medesimo
è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale
periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi
di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei
relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia del bambino di
cui all'articolo 7, comma 4, è dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la
contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino
al compimento dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è
determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione
al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte
con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la
lavoratrice o il lavoratore assicurato e non sono subordinate a particolari requisiti
contributivi o di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari. Qualora,
all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra sei e
dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere esercitato nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
Nei confronti delle lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi domestici e
familiari, le disposizioni dell'articolo 15 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, si applicano
limitatamente al comma 1.
Art. 4. (Congedi per eventi e cause
particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un
permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di
documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del
convivente, purché la stabile convivenza
con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa,
nei casi di documentata grave infermità, il
lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità
di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e
documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o
frazionato, non superiore a due anni. Durante
tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e
non può svolgere alcun tipo di attività
lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto,
ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi
di formazione del personale che riprende
l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per la solidarietà sociale, con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e
per le pari opportunità, provvede alla
definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo,
all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi
del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa
alla sussistenza delle condizioni di grave
infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5.(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto
allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i
dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di
anzianità di servizio presso la stessa azienda
o amministrazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi
per la formazione per un periodo
non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita
lavorativa.
2. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del
titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da quelle
poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di
lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le
ferie, con la malattia e con altri congedi. Una
grave e documentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo
decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore
di lavoro, dà luogo ad interruzione del
congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione
ovvero può differirne l'accoglimento nel caso
di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di
fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di
differimento o di diniego all'esercizio di
tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a
trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo,
ovvero al versamento dei relativi contributi,
calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
Art. 6. (Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e non occupati, hanno diritto di
proseguire i percorsi di formazione per tutto l'arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali
assicurano un'offerta formativa articolata
sul territorio e, ove necessario, integrata, accreditata secondo le disposizioni
dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n.
196, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi
personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed
europeo. La formazione può corrispondere
ad autonoma scelta del lavoratore ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i
piani formativi aziendali o territoriali
concordati tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 17
della legge n. 196 del 1997, e successive
modificazioni.
2. La contrattazione collettiva di categoria, nazionale e decentrata, definisce il monte
ore da destinare ai congedi di cui al
presente articolo, i criteri per l'individuazione dei lavoratori e le modalità di orario
e retribuzione connesse alla partecipazione ai
percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi che rientrano nei piani aziendali o territoriali di cui al
comma 1 possono essere finanziati attraverso il
fondo interprofessionale per la formazione continua, di cui al regolamento di attuazione
del citato articolo 17 della legge n. 196
del 1997.
4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di
accordi contrattuali, prevedano quote di
riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente
dai lavoratori. Per le finalità del presente
comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede
annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7. (Anticipazione del trattamento di fine
rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi di cui all'articolo 2120, ottavo
comma, del codice civile, il trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi di
cui all'articolo 7, comma 1, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, e
di cui agli articoli 5 e 6 della presente
legge. L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che
precede la data di inizio del congedo. Le
medesime disposizioni si applicano anche alle domande di anticipazioni per indennità
equipollenti al trattamento di fine rapporto,
comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e
privati.
2. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del citato decreto legislativo n.
124 del 1993, un'anticipazione delle prestazioni per le spese da sostenere durante i
periodi di fruizione dei congedi di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, sono
definite le modalità applicative delle
disposizioni del comma 1 in riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 8. (Prolungamento dell'età
pensionabile).
1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti
dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di
lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età
di pensionamento obbligatoria. La
richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei
mesi rispetto alla data prevista per il
pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art. 9. (Misure a sostegno della flessibilità
di orario).
1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione
della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di
lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una quota
fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinato ad
imprese fino a cinquanta dipendenti, in
favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la
flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre
o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando
abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle
ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano
bambini fino ad otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di
adozione;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore
autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con
altro imprenditore o lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale e per le
pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei
contributi di cui al comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ
Art. 10. (Sostituzione di lavoratori in
astensione).
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro
ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può
avvenire anche con anticipo fino ad
un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti
dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di
lavoro che assume lavoratori con contratto
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4,
5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50
per cento. Le disposizioni del presente
comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e per
un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987,
n. 546, è possibile procedere, in caso
di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del
bambino o nel primo anno di accoglienza del
minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per
un periodo massimo di dodici mesi,
con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.
Art. 11. (Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato attestante la
data del parto".
Art. 12. (Flessibilità dell'astensione
obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. 1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal
lavoro, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal
lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi
successivi al parto, a condizione che il
medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico
competente ai fini della prevenzione e
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, sentite le
parti sociali, definisce, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, introdotto
dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanità e per la solidarietà sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare
l'elenco dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n.
1026.
Art. 13. (Astensione dal lavoro del padre
lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis. 1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro nei
primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte o
di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento
esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi del diritto di cui al comma 1 presenta al
datore di lavoro la certificazione relativa alle
condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione
ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le disposizioni di cui agli articoli 6 e 15,
commi 1 e 5, della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, e successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí le disposizioni di cui all'articolo 2
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni, per il periodo di astensione dal lavoro di cui al comma 1 del
presente articolo e fino al compimento di
un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. 1. I periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, e successive modificazioni, e i
relativi trattamenti economici sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".
Art. 14. (Estensione di norme a specifiche
categorie di lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal primo periodo del comma 1
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche alle lavoratrici madri appartenenti ai
corpi di polizia municipale.
Art. 15. (Testo unico).
1. Al fine di conferire organicità e sistematicità alle
norme in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad emanare un decreto legislativo recante
il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia, nel rispetto dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di
detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano
comunque in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa
indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è
deliberato dal Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita relazione cui è
allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1
possono essere emanate, nel rispetto
dei princípi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le modalità di cui al
comma 2, disposizioni correttive del testo
unico.
Art. 16. (Statistiche ufficiali sui tempi di
vita).
1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un
flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della
popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni
per sesso e per età.
Art. 17. (Disposizioni diverse).
1. Nei casi di astensione dal lavoro disciplinati dalla
presente legge, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione
del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al
momento della richiesta di astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo comune;
hanno altresí diritto di essere adibiti
alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo
che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano
occupate all'inizio del periodo di gestazione
o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di
età del bambino; hanno altresí diritto
di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore
rispetto a quelle previste dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con la presente legge ed in
particolare l'articolo 7 della legge 9
dicembre 1977, n. 903.
Art. 18. (Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione
del congedo di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è
nullo.
2. La richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal lavoratore durante il
primo anno di vita del bambino o nel primo
anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento deve essere convalidata dal
Servizio ispezione della direzione
provinciale del lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19. (Permessi per l'assistenza a
portatori di handicap).
1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso mensile" sono inserite le seguenti:
"coperti da contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui convivente," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "può usufruire" è inserita la seguente:
"alternativamente".
Art. 20. (Estensione delle agevolazioni per
l'assistenza a portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si
applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un
affine entro il terzo grado portatore di
handicap, ancorché non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21. (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
degli articoli da 3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente legge,
valutato in lire 298 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire
273 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, concernente
il Fondo per l'occupazione; quanto a
lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ
Art. 22. (Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora non vi
abbiano già provveduto, norme per
il coordinamento da parte dei comuni degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi
pubblici e degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini di
solidarietà sociale, secondo i principi del
presente capo.
2. Le regioni prevedono incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso l'utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all'articolo 28,
ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei piani territoriali degli orari di cui
all'articolo 24 e della costituzione delle banche
dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono istituire comitati tecnici, composti da esperti in materia di
progettazione urbana, di analisi sociale, di
comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi in ordine al
coordinamento degli orari delle città e per
la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, le regioni
promuovono corsi di qualificazione e
riqualificazione del personale impiegato nella progettazione dei piani territoriali degli
orari e nei progetti di riorganizzazione dei
servizi.
5. Le leggi regionali di cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico
dei servizi pubblici e privati, degli uffici
della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle
attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai comuni di finanziamenti per l'adozione dei
piani territoriali degli orari e per la
costituzione di banche dei tempi, con priorità per le iniziative congiunte dei comuni con
popolazione non superiore a 30.000
abitanti.
6. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
secondo le rispettive competenze.
Art. 23.(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti
attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, secondo le
modalità stabilite dal presente capo,
nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non
oltre un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma
associata.
Art. 24. (Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale degli orari, di seguito denominato
"piano", realizza le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ed è
strumento unitario per finalità ed indirizzi, articolato in progetti, anche sperimentali,
relativi al funzionamento dei diversi sistemi
orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad individuare un
responsabile cui è assegnata la
competenza in materia di tempi ed orari e che partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni.
3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono istituire l'ufficio di
cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le linee guida del piano. A tale fine attua forme di consultazione
con le amministrazioni pubbliche, le parti
sociali, nonché le associazioni previste dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, e le
associazioni delle famiglie.
5. Nell'elaborazione del piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita cittadina degli
orari di lavoro pubblici e privati, degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, delle attività commerciali, ferme restando le disposizioni
degli articoli da 11 a 13 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative, culturali e del
tempo libero.
6. Il piano è approvato dal consiglio comunale su proposta del sindaco ed è vincolante
per l'amministrazione comunale, che
deve adeguare l'azione dei singoli assessorati alle scelte in esso contenute. Il piano è
attuato con ordinanze del sindaco.
Art. 25. (Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la verifica dei progetti contenuti nel
piano di cui all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di
concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni non statali coinvolte nel
piano;
f) rappresentanti sindacali degli imprenditori della grande, media e piccola impresa, del
commercio, dei servizi, dell'artigianato e
dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i rappresentanti delle università presenti nel
territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti urbani ed extraurbani, nonché i
rappresentanti delle aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove accordi con i
soggetti pubblici e privati di cui al comma 1.
3. In caso di emergenze o di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi problemi
connessi al traffico e all'inquinamento, il
sindaco può emettere ordinanze che prevedano modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad adeguare gli orari di
funzionamento degli uffici alle ordinanze
di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di provincia sono tenuti a concertare con i comuni limitrofi,
attraverso la conferenza dei sindaci, la
riorganizzazione territoriale degli orari. Alla conferenza partecipa un rappresentante del
presidente della provincia.
Art. 26. (Orari della pubblica
amministrazione).
1. Le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al
pubblico dei servizi della pubblica amministrazione devono tenere
conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio di
riferimento.
2. Il piano di cui all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, può
prevedere modalità ed articolazioni differenziate degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei relativi servizi,
possono garantire prestazioni di informazione
anche durante gli orari di chiusura dei servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli
utenti tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici per l'accesso ai servizi.
Art. 27. (Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per
facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche
amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di
cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio
tempo per impieghi di reciproca
solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione
di associazioni denominate "banche dei
tempi".
2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro
favore l'utilizzo di locali e di servizi e
organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresí aderire
alle banche dei tempi e stipulare con esse
accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore
di singoli cittadini o della comunità
locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche
dei tempi e non devono costituire modalità
di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Art. 28. (Fondo per l'armonizzazione dei tempi
delle città).
1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui
all'articolo 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che
contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle
emissioni di gas inquinanti nel settore dei
trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati
alle regioni, che li trasmettono al
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli
fini del presente articolo, l'ordine di
priorità.
2. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo per l'armonizzazione dei
tempi delle città, nel limite massimo di lire 15
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse
provvede il CIPE, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel
quale confluiscono altresí eventuali risorse
proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi
nel piano di cui all'articolo 24 e degli
interventi di cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e
cooperazione con altri enti locali per
l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini
di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, è convocata ogni anno, entro il
mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse
del Fondo di cui al comma 2 e per la
definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la
solidarietà sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e
dell'ambiente, il presidente della società Ferrovie
dello Stato spa, nonché i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del
volontariato, delle organizzazioni sindacali e di
categoria.
6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della
Conferenza di cui al comma 5, presenta al
Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle
città.
7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante
utilizzazione delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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