| La determinazione mediante contratto
collettivo di ipotesi nelle quali possono eseguirsi validamente assunzioni a termine non
esclude lapplicazione della disciplina generale stabilita dalla legge Lart. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 elenca le
ipotesi nelle quali è consentita lapposizione di un termine al contratto di lavoro,
tra cui, alla lettera c), quella concernente l'assunzione che abbia luogo per l'esecuzione
di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere
straordinario ed occasionale. Questa disposizione è stata interpretata dalla
giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. Unite 6 luglio 1991 n. 7471 e numerose altre
successive) nel senso che essa si riferisce a quelle opere o servizi che, pur potendo
consistere in un'attività qualitativamente identica a quella ordinariamente esercitata
dall'impresa, ne determinino un incremento particolarmente rilevante, in relazione ad
eventi isolati ed eccezionali, sì da non poter essere affrontati con la normale struttura
organizzativa e produttiva, per quanto efficiente ed adeguatamente programmata; tale
norma, pertanto, non può essere invocata al fine di giustificare assunzioni a tempo
determinato per sopperire a fluttazioni del mercato ed incrementi di domande prevedibili e
ricorrenti in determinati periodi dell'anno (c.d. punte stagionali), trattandosi di
fenomeni che un'impresa funzionante, opportunamente programmata, deve essere in grado di
fronteggiare nell'ambito della propria attività naturale e normale.
Nel
quadro di una progressiva dilatazione del contratto di lavoro a termine è poi
sopravvenuto l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, che al primo comma cosi
dispone: "L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che
nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive
modificazioni e integrazioni, nonché all'art. 8 bis d.1. 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle
ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali
o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I
contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono
essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori
impegnati a tempo indeterminato".
Le
disposizioni contenute in questo articolo operano, come ha avuto occasione di affermare la
Suprema Corte (Sezioni Unite 19 ottobre 1993 n. 10343), sul medesimo piano della
disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 e si inseriscono
nel sistema da questa delineato, con la conseguenza che la loro violazione non si sottrae
all'effetto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stabilito, a
titolo sanzionatorio, dall'art. 2 di tale ultima legge.
La norma
in esame attribuisce alla contrattazione collettiva la possibilità di definire nuove
ipotesi di legittima apposizione del termine che possono essere diverse e più ampie
rispetto a quelle previste dalla legge, ma non può avere alcuna incidenza sull'onere
della prova delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto
di lavoro, sia l'eventuale temporanea proroga al termine stesso, onere che l'art. 3 della
legge n. 230 del 1962 pone a carico del datore di lavoro, esplicitamente confermando
quanto già deriva dall'applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ.
Inoltre lart. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, che prevede che la
determinazione delle ipotesi in cui è consentita l'apposizione del termine al contratto
di lavoro è devoluta alla contrattazione collettiva, non esclude l'applicazione della
disciplina generale stabilita dalla legge n. 230 del 1962, sicché, in particolare, trova
comunque applicazione la disposizione di chiusura, prevista dall'art. 2, comma secondo, di
tale legge, che comporta la trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo
indeterminato dei successivi rapporti a termine effettuati in regime di periodiche
proroghe apparenti, ma in effetti poste in essere con intento elusivo delle disposizioni
di legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 3843 del 29 marzo 2000, Pres. Grieco, Rel. Mileo). |