CRITERI CONCESSIVI DI CIGS E MOBILITA’

Ministero del Lavoro, Decreto ministeriale del 3 aprile 2000

Nei confronti delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200, delle imprese turistiche e agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti trova applicazione il regime di Cigs e mobilità fino al 31 dicembre 200, entro il limite delle risorse preordinate pari a Lire 50 miliardi per l’anno 2000.

Tale importo è così suddiviso.

-per l’erogazione dell’indennità di mobilità sono assegnati lire 40 miliardi;

-per le integrazioni salariali straordinarie spettano Lire 10 miliardi.

Il diritto all’indennità di mobilità spetta nei confronti dei lavoratori licenziati, dalle predette imprese, entro il 31 dicembre 2000 e l’erogazione del beneficio avverrà sulla base dell’ordine cronologico dei licenziamenti stessi. La concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria è effettuata invece sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande da parte di imprese interessate presso la Divisione XI della Direzione del lavoro e Previdenza sociale del Ministero del Lavoro; in presenza di più domande riguardanti la stessa impresa, articolata in più unità produttive, verrà considerata la data di protocollo più favorevole.