CRITERI CONCESSIVI DI CIGS E MOBILITA Ministero del Lavoro, Decreto ministeriale del 3 aprile 2000 Nei confronti delle imprese commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200, delle imprese turistiche e agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti trova applicazione il regime di Cigs e mobilità fino al 31 dicembre 200, entro il limite delle risorse preordinate pari a Lire 50 miliardi per lanno 2000. Tale importo è così suddiviso. -per lerogazione dellindennità di mobilità sono assegnati lire 40 miliardi; -per le integrazioni salariali straordinarie spettano Lire 10 miliardi. Il diritto allindennità di mobilità spetta nei confronti dei lavoratori licenziati, dalle predette imprese, entro il 31 dicembre 2000 e lerogazione del beneficio avverrà sulla base dellordine cronologico dei licenziamenti stessi. La concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria è effettuata invece sulla base dellordine cronologico di arrivo delle domande da parte di imprese interessate presso la Divisione XI della Direzione del lavoro e Previdenza sociale del Ministero del Lavoro; in presenza di più domande riguardanti la stessa impresa, articolata in più unità produttive, verrà considerata la data di protocollo più favorevole. |