| Giusta causa, chi decide |
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I concetti di giusta causa e
giustificato motivo soggettivo di licenziamento vanno desunti da modelli o clausole
generali. Il potere dapplicare la previsione astratta al caso concreto spetta al
giudice di merito e non a quello di legittimità, che invece ha il compito di controllare
lindividuazione delle regole. Sono questi i principi affermati da una recente
sentenza (Cass. 8 maggio 2000, n. 5822), che può essere riassunta nei seguenti termini.
Un funzionario di banca, licenziato con laddebito di avere agevolato alcune
operazioni irregolari attuate da una filiale, omettendo di segnalarle ai superiori, ha
impugnato il licenziamento, sostenendo, tra laltro, che le direzioni centrali erano
pienamente informate dellattività della filiale. Il pretore ha ritenuto legittimo
il licenziamento. Una decisione che è stata riformata in grado dappello dal
tribunale, che in base alle prove raccolte ha escluso la responsabilità del lavoratore e
ha annullato il licenziamento, ordinando la reintegrazione e condannando la banca al
risarcimento del danno. Listituto di credito ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendo lapplicazione dei principi affermati da due sentenze (n. 10514 del 22
ottobre 1998 e n. 434 del 18 gennaio 1999), per i quali compete alla Suprema Corte
stabilire se i comportamenti attribuiti al lavoratore licenziato configurino infrazioni
alle cosiddette "regole della civiltà del lavoro", intese quali "standard
di tollerabilità dei comportamenti lesivi posti in essere dal lavoratore".
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto che il tribunale abbia
correttamente motivato la sua decisione, accertando che i fatti imputati o non erano stati
dimostrati o non erano idonei a giustificare il licenziamento. Con riferimento poi alla
possibilità dindividuare regole di comportamento la cui violazione giustifichi il
licenziamento, la Corte ha osservato che indubbiamente esistono norme "elastiche o
atipiche", le quali - essendo state emanate per sanzionare sotto il profilo
disciplinare fatti commissivi od omissivi - rimandano a modelli o clausole di contenuto
generale. In particolare, i concetti di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo
non possono che essere desunti da modelli o da clausole generali, che, data
limpossibilità didentificare in via astratta e preventiva tutti i possibili
comportamenti materiali costituenti lillecito, sono veri e propri valori ai quali la
condotta del lavoratore deve uniformarsi.
Tale rinvio a modelli generali devessere considerato del tutto legittimo, sia
perché riguardo allillecito disciplinare non può essere ipotizzato un contrasto
con il principio di legalità in senso stretto enunciato dallarticolo 25, secondo
comma, della Costituzione, sia perché unelencazione tassativa rischierebbe di
rendere insindacabili atteggiamenti non espressamente contemplati, ma considerati
riprovevoli dalla coscienza collettiva. Ciò implica che il potere di adattare la
previsione astratta al caso concreto sia affidato al giudice del merito, dato che esso
consiste in una vera e propria attività interpretativa. Ed è evidente, ha osservato la
Corte, come una siffatta attività possa essere sottoposta al sindacato di legittimità
unicamente qualora sia stata dedotta la non corretta individuazione delle clausole
generali o lassegnazione a tali clausole di un significato difforme da quello
comunemente attribuito dalla coscienza sociale.
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