| L'accordo sul lavoro
interinale nella pubblica amministrazione |
E stato siglato il 23 maggio l'accordo quadro tra ARAN e
Confederazioni: anche le Amministrazioni pubbliche, come le aziende private, potranno
dunque utilizzare il lavoro interinale. Ora laccordo dovrà essere esaminato dalla
Corte dei Conti ed essere quindi recepito dai singoli contratti.
Il testo
dellaccordo
(contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del
personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo)
Articolo 1
Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. n.29/1993, e successive
modificazioni ed integrazioni, per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a
cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale
in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario previste dallo stesso
D.lgs. n.29/1993, possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare
l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla
fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e
continuativamente a carenze organiche
Articolo 2
La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti di
cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. n.29/1993, fermo restando le ipotesi legali di cui
all'art. 1, comma 2, lett. B) e c) della legge n.196/1997, come modificata ed integrata
dalla legge n.488/1999, possono specificare le ipotesi di ricorso alla fornitura di lavoro
temporaneo di cui all'art. 1 del presente contratto e prevedere casi di esclusione
ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della stessa legge.
Articolo 3
I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo
contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione, secondo la disciplina del
presente contratto, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei
lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione,
arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.
Articolo 4
I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipano a
programmi o a progetti di produttività presso l'amministrazione, hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori, secondo le
previsioni dei contratti collettivi dei diversi comparti.
La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche
organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità
per la corresponsione di tali trattamenti accessori.
Articolo 5
Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione
della delegazione sindacale abilitata alla contrattazione decentrata integrativa sul
numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di
lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le
amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque
giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell'art. 7,
comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti di cui all'art. 73,
comma 5, del D.lgs. n.29/1993, possono stabilire forme diverse di partecipazione
sindacale, ai sensi dell'art.10 del citato D.lgs. n.29/1993, fermo restando l'esigenza di
garantire alle amministrazioni la possibilità di un tempestivo ricorso alla fornitura di
lavoro temporaneo per il soddisfacimento delle proprie esigenze organizzative.
Alla fine di ciascun anno le amministrazioni forniscono alla delegazione sindacale di
cui al comma 1, tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della
percentuale fissata all'art. 3.
Articolo 6
I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso
l'amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui
all'art. 10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali
del 7/8/1998, che riguardino la generalità dei dipendenti.
Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i lavoratori utilizzano le ore previste dallo
specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
Articolo 7
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono informazioni
all'Aran, sull'andamento a consultivo, nell'anno precedente, del numero, dei motivi, della
durata e degli oneri dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.
E' costituito un osservatorio intercompartimentale, con carattere di sperimentalità e
senza oneri di spesa, per la raccolta di dati ed informazioni sulle esperienze realizzate.
Entro il 31/12/2001, le parti si incontreranno per la verifica congiunta del ricorso al
lavoro temporaneo nel primo biennio di attuazione, anche al fine di formulare proposte di
eventuali modifiche ed integrazioni del presente contratto.
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